§ 46.6.124 - Legge 10 maggio 1983, n. 212 .
Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:10/05/1983
Numero:212


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2. 
Art. 3. 
Artt. 4. – 6.  [6].
Art. 7. 
Art. 8.  [8]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Artt. 13. – 22.  [14].
Art. 23. 
Art. 24. 
Artt. 25. – 30.  [17].
Art. 31. 
Art. 32.  [19]
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36.  [25]
Art. 37.  [26]
Art. 38.  [27]
Art. 39.  [28]
Art. 40.  [29]
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.  [32]
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52.  [44]
Art. 53.  [45]
Art. 54.  [47]
Art. 55.  [48]
Art. 56.  [49]
Art. 57.  [50]
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62.  [58]
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 


§ 46.6.124 - Legge 10 maggio 1983, n. 212 [1] .

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza [2].

(G.U. 23 maggio 1983, n. 139, S.O.)

 

Titolo I

RUOLI ORGANICI E PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 1. [3]

     [1. Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti.

     2. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.]

 

          Art. 2. [4]

     Il numero dei graduati e militari di truppa volontari raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di entrata in vigore della presente legge, è diminuito di complessive 2.800 unità a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa.

 

          Art. 3. [5]

     L'art. 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

 

Titolo II

RECLUTAMENTO

 

Capo I

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

 

          Artt. 4. – 6. [6].

 

          Art. 7. [7]

     All'atto dell'arruolamento gli ammessi sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonchè alle preferenze espresse dagli arruolandi.

     Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma precedente se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedano.

     La formazione iniziale dei sottufficiali ha una durata complessiva di tre anni e sei mesi. Essa è articolata in una fase di istruzione di cultura generale, di carattere interforze, e di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati e in un tirocinio pratico presso le unità ed i reparti, di durata variabile in rapporto alle caratteristiche degli incarichi, delle specializzazioni, delle categorie e specialità.

     I corsi di istruzione, i tirocini pratico-sperimentali ed i corsi di specializzazione e abilitazione professionale sono obbligatori.

     Il Ministro della difesa ha la facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2, lettere b) e c), del successivo art. 9, secondo le norme di ciascuna Forza armata.

 

          Art. 8. [8]

 

          Art. 9. [9]

     Gli arruolati sono prosciolti:

     1) a domanda:

     a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

     b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;

     2) d'autorità:

     a) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7;

     b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;

     c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

     d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

     3) d'ufficio:

     a) per perdita del grado o retrocessione della classe;

     b) per condanna penale per delitti non colposi;

     c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4.

 

          Art. 10. [10]

     Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia.

     I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento è computato nell'anzianità di grado.

 

          Art. 11. [11]

     I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

     1) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

     2) caporale maggiore, sotto-capo, primo aviere: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

     3) [12]

     Il giudizio di idoneità è espresso da apposite commissioni costituite con decreto ministeriale presso gli istituti di formazione di appartenenza. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate.

     I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente; in questo grado hanno lo stato giuridico di sottufficiali in ferma volontaria.

 

          Art. 12. [13]

     Per il reclutamento dei sottufficiali, graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e successive modificazioni.

 

Capo II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

          Artt. 13. – 22. [14].

 

          Art. 23. [15]

     1. Per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale, in relazione alle esigenze di servizio del Corpo, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

 

          Art. 24. [16]

     Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è regolato dalle leggi 1° marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza è regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.

 

Titolo III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Capo I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE.

 

          Artt. 25. – 30. [17].

 

Capo II

COMMISSIONI DI AVANZAMENTO E VALUTAZIONE.

 

          Art. 31. [18]

     [1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

     2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.]

 

          Art. 32. [19]

     [1. Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:

     a) presidente: un ufficiale generale;

     b) membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero «appuntati e finanzieri», che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.]

 

          Art. 33. [20]

     [1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.

     2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.

     3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

     4. Il parere della commissione di avanzamento può essere sentito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.]

 

          Art. 34. [21]

     Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

     I sottufficiali giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

     Ai sottufficiali giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

     Avverso il giudizio possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.

     (Omissis) [22].

     Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potrà essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento. [23].

 

          Art. 35. [24]

     [1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se l'ispettore o il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

     2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

     3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore o sovrintendente un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

     a) qualità morali, di carattere e fisiche;

     b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

     c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

     4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore o al sovrintendente dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

     5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nel foglio d'ordine del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

     6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

     7. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.]

 

          Art. 36. [25]

 

Capo III

PROMOZIONI.

 

          Art. 37. [26]

 

          Art. 38. [27]

 

          Art. 39. [28]

 

Capo IV

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI, PER BENEMERENZE D'ISTITUTO O DI SERVIZIO.

 

          Art. 40. [29]

 

          Art. 41. [30]

     L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del sottufficiale dell'Arma dei carabinieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato ad operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.

     La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il sottufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.

     Il sottufficiale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze d'istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, qualora essa si riferisca a più fatti avvenuti in tempi diversi.

     Sulla proposta decide il Ministro della difesa previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

     Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione.

     Le presenti norme si applicano anche ai carabinieri e agli appuntati in servizio continuativo.

 

          Art. 42. [31]

     L'avanzamento straordinario per benemerenze di servizio dei finanzieri, degli appuntati e dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza ha luogo ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 558.

 

          Art. 43. [32]

 

Titolo IV

CESSAZIONI DAL SERVIZIO - SOTTUFFICIALE DELLE CATEGORIE DEL CONGEDO.

 

          Art. 44. [33]

     1. Gli ispettori e sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

     2. Gli ispettori e sovrintendenti in servizio attivo, tre mesi prima del compimento dei limiti di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

     3. Gli ispettori e sovrintendenti in ausiliaria possono essere collocati nella riserva per motivi di salute, previi accertamenti sanitari.

 

          Art. 45. [34]

     La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. [35]

     Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria [36] .

 

          Art. 46. [37]

     Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia [38] .

     Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69, primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria.

     Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonchè dell'indennità di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, è liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.

 

          Art. 47. [39]

     Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

     Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo.

 

          Art. 48.

     La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età.

     Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

 

          Art. 49.

     Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obbligo di servizio; egli conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

          Art. 50. [40]

     Il limite di età di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è elevato a cinquantasei anni.

     I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di età, sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica [41] .

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 [42] .

 

          Art. 51. [43]

     Per la nomina alle "cariche speciali" dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, dall'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'art. 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

 

          Art. 52. [44]

     1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o dai sovrintendenti in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.

 

Titolo V

IMMISSIONE DEI SOTTUFFICIALI NEI RUOLI DEGLI UFFICIALI.

 

          Art. 53. [45]

     Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo:

     - nell'Esercito:

     - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;

     - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;

     - nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica;

     - nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo [46] .

     I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece è istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali.

     Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialità in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

     Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalità di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianità minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

 

          Art. 54. [47]

     I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:

     a) ruoli normali;

     b) ruoli speciali;

     c) ruoli di cui al precedente articolo.

     L'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari è stabilita in 28 anni.

 

          Art. 55. [48]

     L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'art. 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami.

     Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialità e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti.

     Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso.

     Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a "superiore alla media".

 

          Art. 56. [49]

     Gli esami per i concorsi di cui al precedente articolo sono costituiti da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale in materie di interesse generale e professionale, inclusa la cultura civica.

     I titoli sono costituiti dagli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun concorrente avendo riguardo ai risultati dei corsi d'istruzione, dei corsi di specializzazione o abilitazione, agli incarichi ricoperti, alle eventuali benemerenze e alle qualifiche conseguite.

     Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze stabiliscono con decreto le materie d'esame, le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove scritte e orali, il punteggio da attribuire ai singoli titoli.

 

          Art. 57. [50]

     Le commissioni per gli esami sono formate da cinque membri, tratti, con decreto del Ministro competente, dalle commissioni di cui all'art. 31.

     La valutazione globale dei risultati degli esami e dei titoli è effettuata dalle commissioni ordinarie di avanzamento.

     Le commissioni ordinarie di avanzamento degli ufficiali nell'esprimere il giudizio sui titoli osservano le norme di cui all'art. 35. Il giudizio complessivo sui risultati delle prove d'esame e sui titoli è espresso in centesimi, di cui il 50 per cento è riferito agli esami e il 50 per cento ai titoli.

     Le commissioni, sulla base del punteggio complessivo di cui al precedente comma, compilano la graduatoria di merito.

 

          Art. 58. [51]

     Per l'avanzamento da tenente a capitano e gradi corrispondenti, da capitano a maggiore e gradi corrispondenti, sono competenti le Commissioni ordinarie di avanzamento previste per gli ufficiali.

     (Omissis) [52].

     Gli ufficiali dei gradi di cui al precedente comma, giudicati per due volte non idonei all'avanzamento, non sono più valutati a tale fine e restano in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il proprio grado.

     Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'art. 53 si applicano le leggi in vigore in materia di avanzamento e di stato degli ufficiali, ove non diversamente disposto dalla presente legge.

 

          Art. 59. [53]

     I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'art. 53 sono stabiliti come segue:

     maggiore o grado corrispondente: 63 anni;

     ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.

     (Omissis) [54].

     (Omissis) [55].

 

          Art. 60. [56]

     Il consiglio di disciplina per gli ufficiali dei ruoli di cui all'art. 53 è composto con le stesse modalità previste per gli ufficiali delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

 

          Art. 61. [57]

     Per quanto riguarda il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego dei volontari e dei sottufficiali valgono le norme di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

 

Titolo VI

NORME PARTICOLARI PER I SOTTUFFICIALI MUSICANTI.

 

          Art. 62. [58]

     I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7.

     I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'art. 4 della presente legge [59] .

     I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

     I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

     caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

     caporal maggiore, sottocapo, primo aviere; cinque mesi;

     sergente: due anni e sei mesi. [60]

     I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P) [61].

 

          Art. 63. [62]

     Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.

     I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge.

 

          Art. 64. [63]

     Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di arma e di corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo stato maggiore difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali.

 

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI.

 

          Art. 65. [64]

     A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto delle promozioni previste dal successivo art. 68, viene attribuita la qualifica di "aiutante" o "scelto" secondo quanto previsto dal precedente art. 26.

     Per essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio.

     La suddetta qualifica è conferita:

     a) dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedono le condizioni richieste;

     b) dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali che le acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente legge.

     Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, è detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi.

     Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma è computato, senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla nomina a vice brigadiere ed è stabilito in ventitrè anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma, reclutati in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se più favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.

 

          Art. 66. [65]

     I quadri per il conferimento della qualifica di "aiutante" o "scelto" ed i quadri di avanzamento fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi. I sottufficiali già iscritti nei suddetti quadri, per i quali non sia ancora maturata la decorrenza della nomina ad "aiutante" o "scelto" o della promozione, sono nominati "aiutanti" o "scelti" o promossi, con la stessa data di entrata in vigore della presente legge, sempre che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, qualora previsto dalle disposizioni precedentemente in vigore.

     Qualora detti quadri per l'anno di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora formati, restano valide le relative aliquote di sottufficiali dei gradi da sergente a maresciallo maggiore e gradi corrispondenti già determinate. I sottufficiali compresi in dette aliquote sono valutati, iscritti in quadro e promossi o nominati "aiutanti" o "scelti" secondo le norme precedentemente in vigore. Ai sottufficiali iscritti in quadro e non promossi o nominati "aiutanti" o "scelti" con data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

     Le promozioni previste dalle tabelle di cui al successivo art. 68 hanno effetti giuridici dalle date indicate nelle tabelle stesse e decorrenza amministrativa dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora gli effetti giuridici siano anteriori alla predetta data.

     La disposizione concernente la decorrenza amministrativa delle promozioni, di cui al precedente comma, non si applica nei confronti dei sottufficiali che avrebbero comunque conseguito la promozione in base alle norme precedentemente in vigore. In ogni caso gli effetti giuridici si esplicano da data non posteriore a quella relativa ai pari grado promossi in applicazione delle norme di cui al successivo art. 68.

     Le aliquote di valutazione eventualmente già determinate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono annullate e determinate nuovamente secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui all'art. 68.

 

          Art. 67. [66]

     Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, già pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

          Art. 68. [67]

     I vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma o in servizio continuativo, i sergenti in ferma volontaria o in rafferma ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, fino alle date indicate nelle tabelle da E/1 a H/3 allegate alla presente legge, sono valutati e, se idonei, promossi con le gradualità indicate nelle tabelle stesse e, ove applicabili, con le modalità indicate nel precedente art. 66. Fino alle predette date, le relative valutazioni hanno luogo secondo le norme in vigore per la promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti in servizio permanente e ad anzianità per l'avanzamento a brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed ai restanti gradi di sottufficiali dell'Esercito (compresa l'Arma dei carabinieri), della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza.

     Per effettuare le immissioni nel servizio permanente e le promozioni di cui al precedente comma, si prescinde dal compimento dei periodi minimi di permanenza nei vari gradi e, con determinazione ministeriale, può essere disposto l'esonero dalla frequenza e superamento di corsi ovvero l'esonero dall'obbligo di periodi minimi di comando, imbarco o attribuzioni specifiche ovvero la riduzione della loro durata.

     L'avanzamento a scelta di cui al titolo III della presente legge avrà luogo a partire dall'anno indicato nelle suddette tabelle.

 

          Art. 69. [68]

     Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente art. 53, ha luogo nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da essa previste.

     Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di un quinto degli organici stessi.

 

          Art. 70. [69]

     All'entrata in vigore della presente legge, per il trasferimento degli ufficiali dei soppressi ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, si osservano le seguenti disposizioni:

     a) i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello conservano il grado e l'anzianità assoluta posseduta;

     b) i sottotenenti di vascello conservano il grado posseduto ed assumono nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado corrispondente a quella attribuita all'atto della nomina a guardiamarina;

     c) i guardiamarina sono promossi, senza valutazione, al grado di sottotenente di vascello con la stessa anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, del grado di provenienza.

     Nei trasferimenti di cui al precedente comma, in caso di pari anzianità di grado, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

     Il primo concorso per la nomina al grado di sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare ha luogo nel secondo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'art. 55.

     Nell'anno di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, ferma restando la validità dei quadri di avanzamento eventualmente già formati, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore per la nomina dei sottufficiali al grado di guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi.

     Per gli anzidetti anni, le nomine nel Corpo unico degli specialisti della Marina militare, da effettuare con il grado di sottotenente di vascello e con l'osservanza delle stesse disposizioni di cui al citato art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono fissate rispettivamente in complessive 85 e 60 unità, ricorrendo, per il primo anno, alla formazione di un quadro unico suppletivo.

     Per gli anni successivi e sino alla completa copertura dell'organico del grado di sottotenente di vascello, i posti da mettere a concorso per la nomina a tale grado non possono superare un quinto dell'organico stesso.

     L'idoneità conseguita dai sottufficiali agli esami sostenuti secondo le disposizioni precedentemente in vigore per l'immissione nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è equiparata, limitatamente ai primi tre concorsi, all'esito positivo delle prove di esame previste dalla presente legge per la nomina a sottotenente di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare.

     Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento [70] .

     Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano valide; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma [71] .

 

          Art. 71. [72]

     Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono riassorbite alla stessa data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelle di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla tabella allegata alla legge 26 gennaio 1982, n. 21.

 

          Art. 72. [73]

     I sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza, iscritti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli di provenienza, con l'anzianità relativa da essi posseduta all'atto del transito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, se di età inferiore a cinquantasei anni. I sottufficiali di età superiore a cinquantasei anni sono collocati in congedo secondo le norme di cui all'art. 44. Se collocati in ausiliaria possono chiedere, entro 60 giorni, di essere posti nella riserva.

 

          Art. 73. [74]

     Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

     La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento dei limiti di età. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non può superare il periodo di cinque anni.

     La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di età.

 

          Art. 74. [75]

     I sottufficiali volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio con i vincoli di cui all'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, ed all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono trasferiti con il grado e con l'anzianità posseduti nella categoria dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Essi sono collocati dopo l'ultimo pari grado di uguale o maggiore anzianità.

     Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono abrogati.

 

          Art. 75. [76]

     Nei riguardi dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dell'avanzamento fino al grado di maresciallo di prima classe, le norme precedentemente in vigore.

 

          Art. 76. [77]

     Ai fini della partecipazione al concorso per la nomina a tenente nel ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica, i marescialli di prima classe del ruolo naviganti, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono aver compiuto diciannove anni di effettivo servizio dall'arruolamento volontario.

     I marescialli di prima classe del ruolo naviganti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti, conservano lo stato di pilota militare e continuano ad essere impiegati come tali. Gli stessi mantengono, a tutti gli effetti, le indennità spettanti nel ruolo di provenienza.

     I marescialli di prima classe del ruolo specialisti dell'Aeronautica, nominati tenenti nel ruolo unico specialisti mantengono, a tutti gli effetti, l'indennità di volo spettante ai marescialli della categoria di provenienza secondo le disposizioni in materia.

     L'indennità di volo prevista dalle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti è estesa agli ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purchè ne siano comunque sprovvisti [78] .

 

          Art. 77. [79]

     Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'art. 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati.

     E' altresì abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali.

     Sono anche abrogati l'art. 21 e l'art. 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonchè le leggi 18 gennaio 1977, n. 9 e 2 aprile 1980, n. 114.

     Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 78. [80]

     Le norme della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1983.

 

          Art. 79. [81]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, valutato in lire 5.781 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle [82]

     (omissis)


[1] Il ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza istituito con la presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[6] Articoli abrogati dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[8] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[12] Numero abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[14] Articoli abrogati dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[15] Articolo modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e così sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[17] Articoli abrogati dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[18] Articolo modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Articolo già sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, dall'art. 14 della L. 28 luglio 1999, n. 266, dall'art. 31 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, ulteriormente sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[22] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 27 dicembre 1990, n. 404.

[23] Comma aggiunto dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[24] Articolo modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e abrogato dall'art. 47 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[26] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[27] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[28] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[29] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[30] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[31] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[32] Articolo abrogato dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[33] Articolo modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e così sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[34] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[35] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498.

[36] Comma così modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[37] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[38] Comma modificato dall'art. 12 della L. 1° febbraio 1989, n. 53 e così sostituito dall'art. 6 della L. 27 dicembre 1990, n. 404.

[39] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[40] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[41] Comma sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e così ulteriormente sostituito dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[42] Comma aggiunto dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

[43] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 2146 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[45] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, limitatamente al riferimento al Ministero delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70 dello stesso D.Lgs. 2001/69, e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[46] Il ruolo tecnico operativo di cui alle presenti disposizioni è stato soppresso per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[47] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, limitatamente al riferimento al Ministero delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70 dello stesso D.Lgs. 2001/69 e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[48] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, limitatamente al riferimento al Ministero delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70 dello stesso D.Lgs. 2001/69 e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[49] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, limitatamente al riferimento al Ministero delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70 dello stesso D.Lgs. 2001/69 e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[50] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, limitatamente al riferimento al Ministero delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70 dello stesso D.Lgs. 2001/69 e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[51] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[52] Comma abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 2001/69.

[53] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[54] Comma abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 2001/69.

[55] Comma abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso D.Lgs. 2001/69.

[56] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[57] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[58] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.

[59] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 254.

[60] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 254.

[61] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 6 giugno 1986, n. 254.

[62] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[63] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[64] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[65] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[66] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[67] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[68] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[69] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[70] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1990, n. 404.

[71] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1990, n. 404.

[72] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[73] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[74] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[75] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[76] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[77] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[78] Comma aggiunto dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[79] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[80] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[81] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[82] Tabella abrogata dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.