§ 57.4.100 – D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253.
Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:19/03/1970
Numero:253


Sommario
Art. 1.      Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti [...]
Art. 2.      Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti [...]
Art. 3.  Corsi annuali.
Art. 4.  Corsi biennali.
Art. 5.      Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche sono ammessi i licenziati, dalle sezioni di qualifica per [...]
Art. 6.      Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di segretario di amministrazione sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto [...]
Art. 7.      Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnico per le attività alberghiere sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per [...]
Art. 8.      Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di disegnatrice stilista di moda sono ammesse le licenziate dalle sezioni di qualifica per sarta per [...]
Art. 9.  Corsi triennali.


§ 57.4.100 – D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253.

Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato.

(G.U. 15 maggio 1970, n. 120).

 

     Art. 1.

     Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nell'annessa tabella A, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, cinquanta corsi speciali, diretti ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

     Ai corsi di cui al precedente comma sono ammessi coloro che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano titolo all'iscrizione alla 1 classe delle sezioni di qualifica di istituto professionale.

 

          Art. 2.

     Con effetto dall'anno scolastico 1969-70 e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle B, C, D, E, F, G, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, trecentocinquanta corsi annuali, biennali o triennali per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nei successivi articoli.

     Ai corsi di cui al precedente comma sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di indirizzo corrispondente.

     Nell'annessa tabella H, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la validità dei diplomi di maturità professionale di cui al primo comma del presente articolo ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari.

 

          Art. 3. Corsi annuali.

     I diplomi di maturità professionale di odontotecnico e di tecnico per la cinematografia e la televisione si conseguono al termine di corsi annuali, cui sono rispettivamente ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per odontotecnici degli istituti professionali per l'industria e i licenziati da tutte le sezioni di qualifica dell'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione.

 

          Art. 4. Corsi biennali.

     Ai corsi biennali per il conseguimento della maturità professionale presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per il commercio, alberghieri e femminili possono accedere i licenziati da sezioni triennali di qualifica di indirizzo corrispondente, a norma dei successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

 

          Art. 5.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche sono ammessi i licenziati, dalle sezioni di qualifica per aggiustatore meccanico, meccanico tornitore, congegnatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, meccanico stampista per materie plastiche, meccanico tessile, meccanico di miniera, disegnatore meccanico, disegnatore navale, meccanico navale, padrone marittimo al traffico, installatore di impianti idro-termo-sanitari, ottico, meccanico armaiolo, meccanico strumentista, orologiaio, montatore impianti distribuzione carburanti, nonchè i licenziati dalla sezione triennale di qualifica per meccanico agrario [1].

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per elettricista di bordo, radiotelegrafista di bordo, frigorista di bordo, padrone marittimo al traffico, elettricista installatore in b.t., elettricista per automezzi, elettromeccanico, montatore e riparatore di apparecchi radio, montatore e riparatore di apparecchi televisivi, installatore di impianti telefonici, tecnico di radiologia medica [2].

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche, sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per operatore chimico e per preparatrice di laboratorio chimico e biologico.

 

          Art. 6.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di segretario di amministrazione sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, addetto agli uffici turistici, addetto alle aziende di spedizione e trasporto. Possono altresì esservi ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria ed all'amministrazione di albergo e per addetto alla portineria d'albergo.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di operatore commerciale sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria d'azienda, addetto alla contabilità di azienda, addetto agli uffici turistici, addetto alle aziende di spedizione e trasporto.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di analista contabile sono ammessi i licenziati dalla sezione di qualifica per addetto alla contabilità d'azienda. Possono altresì esservi ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria d'azienda e per addetto alle aziende di spedizione e trasporto.

 

          Art. 7.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnico per le attività alberghiere sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo, addetto alla portineria d'albergo, addetto agli uffici turistici, accompagnatrice turistica.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di operatore turistico sono ammessi i licenziati dalle sezioni di qualifica per addetto agli uffici turistici, per addetto alla segreteria di azienda, per accompagnatrice turistica, per addetto alla segreteria ed all'amministrazione di albergo, per addetto alla portineria d'albergo.

 

          Art. 8.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di disegnatrice stilista di moda sono ammesse le licenziate dalle sezioni di qualifica per sarta per donna, sarta per bambini, figurinista.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di tecnica della grafica e della pubblicità sono ammesse le licenziate dalle sezioni di qualifica per disegnatrice pubblicitaria, ceramista, addetta alla vendita e alla vetrina.

     Ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili sono ammesse le licenziate dalla sezione triennale di qualifica per assistente all'infanzia.

 

          Art. 9. Corsi triennali.

     Il diploma di maturità professionale di agrotecnico si consegue al termine di un corso triennale al quale sono ammessi i licenziati da tutte le sezioni di qualifica degli istituti professionali per l'agricoltura.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 27 maggio 1971, n. 811.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 27 maggio 1971, n. 811.