§ 46.6.151 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:12/05/1995
Numero:199


Sommario
Art. 1.  Istituzione ruoli.
Art. 2.  Ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 3.  Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 4.  Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 5.  Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 6.  Requisiti per l'ammissione al corso.
Art. 7.  (Modalità dei concorsi).
Art. 8.  Posizione di stato degli allievi finanzieri.
Art. 8 bis.  (Proscioglimento degli allievi finanzieri).
Art. 9.  Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 9 bis.  (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).
Art. 9 ter.  (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente).
Art. 9 quater.  (Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).
Art. 9 quinquies.  (Aspettativa).
Art. 9 sexies.  (Cause di cessazione dal rapporto di impiego).
Art. 9 septies.  (Raggiungimento dei limiti d'età).
Art. 9 octies.  (Categorie del congedo).
Art. 9 novies.  (Infermità).
Art. 9 decies.  (Cessazione a domanda).
Art. 9 undecies.  (Nomina all'impiego civile).
Art. 9 duodecies.  (Cause di cessazione dalla ferma).
Art. 9 terdecies.  (Tipologia dei richiami in servizio).
Art. 10.  Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"
Art. 11.  Esclusione dalla valutazione.
Art. 12.  (Cause di sospensione della valutazione e della promozione)
Art. 13.  Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni
Art. 14.  Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio".
Art. 14 bis.  (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri).
Art. 15.  Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori
Art. 16.  Ruolo "sovrintendenti".
Art. 17.  Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti".
Art. 18.  Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti".
Art. 19.  Accesso al ruolo "sovrintendenti"
Art. 20.  Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"
Art. 21.  (Modalità dei concorsi)
Art. 22.  Articolazione della prova d'esame
Art. 23.  Valutazione della prova d'esame
Art. 24.  Formazione delle graduatorie
Art. 25.  (Esclusioni dai concorsi)
Art. 26.  (Vincitori dei concorsi)
Art. 27.  (Svolgimento dei corsi di formazione)
Art. 28.  (Esclusione e rinvio dai corsi)
Art. 29.  (Nomina a vicebrigadiere)
Art. 30.  Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti".
Art. 31.  Ambito di applicazione.
Art. 32.  Ruolo "ispettori".
Art. 33.  Consistenza organica del ruolo "ispettori".
Art. 34.  Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori".
Art. 35.  (Accesso al ruolo ispettori).
Art. 36.  Requisiti per la partecipazione ai concorsi
Art. 37.  (Modalità dei concorsi pubblici).
Art. 38.  Visite mediche e accertamenti attitudinali
Art. 39.  Prove d'esame.
Art. 40.  Nomina e composizione delle commissioni.
Art. 41.  Valutazione delle prove scritta e orale.
Art. 42.  Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica.
Art. 43.  Formazione delle graduatorie.
Art. 44.  Svolgimento del corso.
Art. 45.  Rinvio dal corso.
Art. 46.  (Modalità dei concorsi interni).
Art. 46 bis.  (Accertamenti attitudinali)
Art. 47.  Modalità del concorso.
Art. 48.  Modalità del corso.
Art. 49.  Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo.
Art. 50.  Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori".
Art. 51.  Entrata in vigore.
Art. 52.  Forme di avanzamento.
Art. 53.  Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami.
Art. 54.  Determinazione aliquote di avanzamento.
Art. 55.  Inclusione ed esclusione dalle aliquote.
Art. 55 bis.  (Commissione permanente di avanzamento).
Art. 55 ter.  (Composizione della commissione permanente di avanzamento).
Art. 55 quater.  (Competenze della commissione permanente di avanzamento).
Art. 55 quinquies.  (Giudizio sull'avanzamento ad anzianità).
Art. 55 sexies.  (Giudizio sull'avanzamento a scelta).
Art. 56.  Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione
Art. 57.  Avanzamento "ad anzianità"
Art. 58.  Avanzamento "a scelta"
Art. 58 bis.  (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante)
Art. 58 ter.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti)
Art. 58 quater.  (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti)
Art. 59.  Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni - (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)
Art. 60.  Avanzamento straordinario per meriti eccezionali
Art. 61.  (Promozione straordinaria per meriti eccezionali).
Art. 62.  Criteri di inquadramento.
Art. 63.  Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 64.  Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti".
Art. 65.  Inquadramento nel ruolo "ispettori".
Art. 66.  Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Art. 67.  Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.
Art. 68.  Riammissione in servizio
Art. 68 bis.  (Transito di contingente).
Art. 69.  Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212.
Art. 70.  Modifiche alla legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Art. 71.  Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto.
Art. 72.  Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 73.  Trattamento economico.
Art. 73 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti)
Art. 73 ter.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)
Art. 73 quater.  (Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli)
Art. 73 quinquies.  (Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85)
Art. 73 sexies.  (Trattamento economico del personale in ausiliaria)
Art. 74.  Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 75.  Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189.
Art. 76.  Agenti di pubblica sicurezza.
Art. 77.  (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)
Art. 78.  (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)
Art. 79.  Impiego.
Art. 80.  Norma di equivalenza.
Art. 80 bis.  (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli).
Art. 80 ter.  (Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli).
Art. 81.  Entrata in vigore.
Art. 82.  Clausola finanziaria.


§ 46.6.151 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199. [1]

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza [2]

(G.U. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

RUOLI

 

     Art. 1. Istituzione ruoli.

     1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:

     a) ruolo "ispettori";

     b) ruolo "sovrintendenti";

     c) ruolo "appuntati e finanzieri".

     2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

Titolo II

RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

 

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

 

          Art. 2. Ruolo "appuntati e finanzieri".

     1. Il ruolo "appuntati e finanzieri" è articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:

     a) appuntato scelto;

     b) appuntato;

     c) finanziere scelto;

     d) finanziere.

 

          Art. 3. Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri".

     1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità [3].

     1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.263 unità [4].

     1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità [5].

     1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità [6].

 

          Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".

     1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta [7].

     2-bis. Gli appuntati scelti che maturano cinque anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonchè l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [8].

     2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:

     a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;

     b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna» [9].

     2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis [10].

     2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica [11].

     2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali [12].

 

Capo II

RECLUTAMENTO

 

          Art. 5. Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri".

     1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.

     1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori [13].

 

          Art. 6. Requisiti per l'ammissione al corso.

     1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

     b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24 [14];

     c) [stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova] [15];

     d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

     d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso [16];

     e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 [17];

     f) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea [18];

     g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione [19];

     h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

     i) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti [20];

     l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre [21];

     m) aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva [22];

     m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia [23].

     1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado [24].

     2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 [25].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza [26].

 

          Art. 7. (Modalità dei concorsi). [27]

     1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

     a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

     b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

     c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

     d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

     e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;

     f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

     g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonchè l'ordine di successione delle stesse;

     h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.

     2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialità nel limite massimo di 180 unità annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3 [28].

     3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

     a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;

     b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;

     c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

     d) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.

     4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità [29].

     5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.

 

Capo III

STATO GIURIDICO

 

          Art. 8. Posizione di stato degli allievi finanzieri.

     1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonchè il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.

     2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorità da esso delegata. [30].

     3. La promozione a finanziere è sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, già giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo [31].

     4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo art. 11, comma 2.

     5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

 

     Art. 8 bis. (Proscioglimento degli allievi finanzieri). [32]

     1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

     2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.

     3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:

     a) a domanda dell'interessato;

     b) per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorità sanitaria militare.

     4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.

 

          Art. 9. Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri".

     1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado [33].

     1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo [34].

     1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza [35].

     2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

 

     Art. 9 bis. (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). [36]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:

     a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;

     b) finanzieri in ferma volontaria;

     c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

     2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

 

     Art. 9 ter. (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). [37]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     a) servizio permanente effettivo;

     b) sospesi dall'impiego;

     c) in aspettativa.

 

     Art. 9 quater. (Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). [38]

     1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali.

 

     Art. 9 quinquies. (Aspettativa). [39]

     1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perchè dispersi.

     2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perchè il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

     3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

     4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

     5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.

     6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.

     7. Al militare in aspettativa perchè prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

     8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

     9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perchè prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è computato per intero.

     10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.

     11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.

     12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

     Art. 9 sexies. (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). [40]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:

     a) per età;

     b) per infermità;

     c) per scarso rendimento, nonchè gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;

     d) a domanda;

     e) a seguito di nomina all'impiego civile;

     f) a seguito di transito all'impiego civile;

     g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;

     h) per perdita del grado;

     i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

     3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

 

     Art. 9 septies. (Raggiungimento dei limiti d'età). [41]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

 

     Art. 9 octies. (Categorie del congedo). [42]

     1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:

     a) ausiliaria;

     b) riserva;

     c) congedo illimitato;

     d) congedo assoluto.

     2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

     4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

     a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonchè alle chiamate di controllo;

     b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.

     5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

     Art. 9 novies. (Infermità). [43]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

     a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;

     b) non hanno riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

     c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.

     2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).

     3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.

 

     Art. 9 decies. (Cessazione a domanda). [44]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

     2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.

     3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.

     4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.

     5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

 

     Art. 9 undecies. (Nomina all'impiego civile). [45]

     1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

     2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

     3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile.

     4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.

     5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

     6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.

     7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.

 

     Art. 9 duodecies. (Cause di cessazione dalla ferma). [46]

     1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

     2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.

     3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

     4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

 

     Art. 9 terdecies. (Tipologia dei richiami in servizio). [47]

     1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

 

 

Capo IV

AVANZAMENTO

 

          Art. 10. Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri" [48].

     1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.

     2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui agli articoli 55-bis e 55-ter.

     3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

     b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

     4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

     5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.

     6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché i periodi di detrazione e riduzione di anzianità.

     7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

     8. La promozione del militare è sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianità o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B".

 

          Art. 11. Esclusione dalla valutazione.

     1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:

     a) sospeso dall'impiego;

     b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;

     c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

     d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità [49].

     2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

 

          Art. 12. (Cause di sospensione della valutazione e della promozione) [50].

     1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). la medesima commissione sospende la valutazione.

     1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.

     2. E' altresì sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).

     3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, è data comunicazione al militare interessato.

     4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

     5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

     6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.

 

          Art. 13. Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni [51].

     1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perché in aspettativa per infermità e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.

     2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.

     3. La promozione di cui ai precedenti commi è conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delega.

 

          Art. 14. Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio". [52]

     [1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio può aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

     2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante regionale o equiparato dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori Autorità gerarchiche [53].

     3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, è promosso con decorrenza dalla data, di formulazione della proposta.

     4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimità dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione.

     5. [54].

     6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo "appuntati e finanzieri". In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze [55].]

 

     Art. 14 bis. (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). [56]

     1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.

     2. A parità di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:

     a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;

     b) di data di arruolamento;

     c) di data di nascita;

     d) alfabetico.

     3. Il personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

 

 

Titolo III

RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI [57].

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 15. Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori [58].

     1. I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati:

     a) ruolo "ispettori";

     b) ruolo "sovrintendenti".

     2. [59].

 

Capo II

RUOLO "SOVRINTENDENTI"

 

Sezione I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO "SOVRINTENDENTI"

 

          Art. 16. Ruolo "sovrintendenti".

     Il ruolo "sovrintendenti" è articolato nei seguenti tre gradi gerarchici:

     a) brigadiere capo;

     b) brigadiere;

     c) vice brigadiere.

 

          Art. 17. Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti".

     1. Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e finanzieri" di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "sovrintendenti", a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 12.655 unità [60].

 

          Art. 18. Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti".

     1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonchè di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonchè compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Lo stesso collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento [61].

     3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno nonchè il comando di piccole unità operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento [62].

     3-bis. I brigadieri capo che maturano sei anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonchè l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [63].

     3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:

     a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;

     b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna» [64].

     3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis [65].

     3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica [66].

 

Sezione II

RECLUTAMENTO E STATO

 

          Art. 19. Accesso al ruolo "sovrintendenti" [67].

     1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:

     a) per una percentuale non superiore al 70 per cento, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 27;

     b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 27.

     2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.

     3. Le percentuali di posti da riservare ai concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del Comandante generale.

     3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).

 

          Art. 20. Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti" [68].

     1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, può essere ammesso il personale in servizio permanente che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:

     a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

     b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna;

     c) non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

     d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

     e) non sia sospeso dall'impiego o in aspettativa;

     f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

     g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.

     2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.

     3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo 19.

 

          Art. 21. (Modalità dei concorsi) [69].

     1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

     a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

     b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

     c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

     d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

     e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;

     f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

     g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonchè l'ordine di successione delle stesse;

     h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.

     2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

     a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;

     b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica;

     c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un sesto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27 tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori [70].

     2-bis. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza [71].

     3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.

 

          Art. 22. Articolazione della prova d'esame [72].

     [1. La prova d'esame prevista nell'ambito del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) è costituita da una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.

     2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.]

 

          Art. 23. Valutazione della prova d'esame [73].

     [1. Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti.

     2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi.]

 

          Art. 24. Formazione delle graduatorie [74].

     [1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), al termine del concorso formano distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare.

     2. Per la formazione delle graduatorie:

     a) viene preso a base il punteggio attribuito a ciascun concorrente dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f);

     b) a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età.]

 

          Art. 25. (Esclusioni dai concorsi) [75].

     [1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata possono in qualsiasi momento essere disposte le esclusioni dai concorsi degli aspiranti che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti.]

 

          Art. 26. (Vincitori dei concorsi) [76].

     [1. Con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori dei concorsi i candidati idonei che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente.]

 

          Art. 27. (Svolgimento dei corsi di formazione) [77].

     1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), se in servizio permanente, sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

     2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalità telematiche.

 

          Art. 28. (Esclusione e rinvio dai corsi) [78].

     1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia.

     2. Sono rinviati dai corsi, d'autorità, i frequentatori che:

     a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;

     b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta i corsi;

     c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quarto delle rispettive durate [79];

     c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame [80].

     3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti [81].

     4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

 

          Art. 29. (Nomina a vicebrigadiere) [82].

     1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:

     a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo;

     b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).

     2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianità, ed è restituito al normale servizio d'istituto.

     3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere è sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.

     4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso.

 

          Art. 30. Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti".

     1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "Stato dei Sottufficiali", purchè non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

     2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.

 

Sezione III

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

          Art. 31. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo III

RUOLO "ISPETTORI"

 

Sezione I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO "ISPETTORI"

 

          Art. 32. Ruolo "ispettori".

     1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:

     a) luogotenente;

     b) maresciallo aiutante;

     c) maresciallo capo;

     d) maresciallo ordinario;

     e) maresciallo [83].

     2. [I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di luogotenente con le modalità di cui all'articolo 58-quater del presente decreto] [84].

 

          Art. 33. Consistenza organica del ruolo "ispettori".

     1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo "ispettori" è pari a 23.747 unità [85].

 

          Art. 34. Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori".

     1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

     2. Il personale di cui al comma 1:

     a) collabora con il superiore diretto, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;

     b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;

     c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa[86];

     d) di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;

     e) svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di insegnamento, formazione e di istruzione del personale del Corpo [87];

     f) espleta attività di studio e pianificazione, nonchè mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

     3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonchè incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori [88].

     4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3 [89].

     5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonchè l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [90].

     5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:

     a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;

     b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna» [91].

     5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 [92].

     5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica [93].

     5-quater. La qualifica di «cariche speciali» è conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza [94].

 

Sezione II

RECLUTAMENTO

 

          Art. 35. (Accesso al ruolo ispettori). [95]

     1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:

     a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;

     b) per il 30%, attraverso un concorso interno:

     1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);

     2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5 [96].

     2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.

     3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.

 

          Art. 36. Requisiti per la partecipazione ai concorsi [97].

     1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi:

     a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonchè gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

     1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

     2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

     3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;

     4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità [98];

     5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione [99];

     6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

     7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa [100];

     7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza [101];

     b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

     2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;

     3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

     4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, nè essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione [102];

     5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;

     6) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti [103];

     7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

     8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;

     8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso [104];

     9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre [105];

     10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia [106].

     2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorità di cui al comma 1, lettera a), numero 3), può essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a qielli di maggior grado, di maggiore anzianità di servizio e di maggiore età [107].

     3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte.

     4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:

     a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:

     1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente [108];

     2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna [109];

     3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

     4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione [110];

     5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [111];

     6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa [112];

     7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità [113];

     8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35 [114];

     8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza [115];

     b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo [116].

     5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) [117].

     5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) [118].

     5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:

     a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo è elevato a 45 anni;

     b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico [119].

     6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti [120].

 

          Art. 37. (Modalità dei concorsi pubblici). [121]

     1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

     a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

     b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

     c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

     d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

     e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;

     f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

     g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonchè l'ordine di successione delle stesse;

     h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;

     i) la durata del corso.

     2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.

     3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

     a) è nominata la commissione giudicatrice;

     b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

     4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie:

     a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

     b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori [122].

     5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità [123].

     6. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a maresciallo.

     7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.

 

          Art. 38. Visite mediche e accertamenti attitudinali [124]. [125]

     [1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneità attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza non è sottoposto alla visita medica. [126]

     2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla sottocommissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita sottocommissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale è definitivo [127].

     3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento attitudinale è escluso dal concorso [128].]

 

          Art. 39. Prove d'esame. [129]

     [1. Gli esami del concorso comprendono:

     a) test culturali di livello;

     b) una prova scritta di composizione italiana;

     c) una prova orale di cultura generale.

     2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana dei concorrenti. Gli aspiranti che non superano tali test sono esclusi dal concorso.

     3. Per lo svolgimento delle prove si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.]

 

          Art. 40. Nomina e composizione delle commissioni. [130]

     [1. Qualora i concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, superino le mille unità, la sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e), può essere integrata da altre sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a cinquecento [131].

     2. Il comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata nomina le commissioni e le sottocommissioni previste dal presente Capo [132].]

 

          Art. 41. Valutazione delle prove scritta e orale. [133]

     [1. La sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame assegna a ciascuna composizione scritta un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi [134].

     2. La sottocommissione esaminatrice di cui al comma 1 assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi. E' dichiarato idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno 10 ventesimi [135].]

 

          Art. 42. Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica. [136]

     [1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove previste dall'art. 39, è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta e alla prova di conoscenza dell'informatica. L'esame della lingua estera consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso. Il candidato può scegliere una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

     2. Per la valutazione dell'esame di lingua estera la sottocommissione esaminatrice all'uopo preposta è integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa. Per la valutazione dell'esame di conoscenza dell'informatica, la sottocommissione esaminatrice suddetta è integrata da un ufficiale o un ispettore della Guardia di finanza in servizio permanente impiegato nel settore dell'informatica [137].

     3. La sottocommissione esaminatrice assegna per la prova scritta e per, quella orale di lingua estera e per la prova di informatica un voto espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei punti assegnati nella prova scritta e orale di lingua estera e nella prova di informatica ha riportato un voto compreso fra 10 e 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito, le maggiorazioni indicate al comma 3 del successivo art. 43 [138].]

 

          Art. 43. Formazione delle graduatorie. [139]

     [1. La somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

     2. La sottocommissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame forma distinte graduatorie di merito. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione [140].

     3. Per la formazione delle graduatorie è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente così maggiorato:

     a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera:

     1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

     2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

     3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

     b) conoscenza dell'informatica:

     1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

     2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

     3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;

     c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio [141]:

     1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

     2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

     3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio;

     4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

     5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo "sovrintendenti";

     6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;

     7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

     8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonchè per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito [142];

     9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;

     10) 1 ventesimo per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma d'Istituto Tecnico, ad indirizzo nautico; [143]

     11) 1 ventesimo per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'articolo 35, lettera a) [144];

     d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria: 0,25 ventesimi.

     d bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea [145].

     4. A parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

     5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso [146].

     6. Entro venti giorni dall'inizio del corso di cui all'art. 44 con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:

     a) i posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

     b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado, di maresciallo [147].

     7. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa [148].]

 

          Art. 44. Svolgimento del corso.

     1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza [149].

     2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

     3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie del biennio, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneità, di prima ovvero di seconda sessione [150].

     3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso [151].

     3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali [152].

     4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine di ciascun anno di corso [153].

     4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso [154].

     4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso [155].

     5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneità nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, può ripetere un solo anno di corso [156].

     6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo è sospeso con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto [157].

     7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.

 

          Art. 45. Rinvio dal corso.

     1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia.

     2. Sono rinviati dal corso, d'autorità, gli allievi marescialli che [158]:

     a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

     b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;

     c) vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso [159];

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti, per singolo anno di corso, più di novanta giorni, anche se non continuativi [160];

     d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame [161].

     3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44 [162].

     4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza [163].

 

          Art. 46. (Modalità dei concorsi interni). [164]

     1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

     a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

     b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

     c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonchè i titoli indicati nel bando;

     d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

     e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;

     f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

     g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonchè l'ordine di successione delle stesse;

     h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;

     i) la durata del corso.

     2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore anzianità anagrafica.

     3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

     a) è nominata la commissione giudicatrice;

     b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

     4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nel periodo corrispondente a un nono della durata del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori [165].

     5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.

 

          Art. 46 bis. (Accertamenti attitudinali) [166].

     [1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione delle prove stabilito dal bando, ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneità attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.

     2. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneità attitudinale è definitivo.

     3. Il concorrente giudicato idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale è ammesso alle successive prove d'esame.

     4. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito dell'accertamento attitudinale è escluso dal concorso.]

 

          Art. 47. Modalità del concorso. [167]

     [1. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli aspiranti in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso, per titoli ed esami, ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi.

     2. Il personale che supera gli esami di concorso è iscritto in graduatorie, distinte per contingente, formate in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano un punteggio di almeno 10 ventesimi[168].]

 

          Art. 48. Modalità del corso.

     1. Per l'avvio e lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto. Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), è pari a un sesto della durata del corso [169].

     2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:

     a) se dichiarati idonei in prima sessione, è conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;

     b) se dichiarati idonei in seconda sessione, è conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione [170].

     3. Il conferimento della nomina a maresciallo è sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto[171].

     4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.

 

Sezione III

STATO

 

          Art. 49. Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo.

     1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44:

     a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonchè il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;

     b) se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto;

     c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanzieri", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza;

     d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza.

     2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b):

     a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;

     b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego [172].

     3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale [173].

     4. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui è in forza il militare.

     5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento, di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati scelti qualifica speciale dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge [174].

     6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato servizio prestato in ferma volontaria.

     7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.

     8. L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità psico-fisica al servizio incondizionato, congedo obbligatorio per maternità o perchè imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma [175].

     9. La durata complessiva del prolungamento della ferma:

     a) per l'ispettore temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa;

     a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

     b) per l'ispettore imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, non può protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso [176].

     10. L'ispettore che abbia riacquistato l'idoneità psico-fisica incondizionata, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare [177].

     11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.

     12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio [178].

     13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente articolo 45 non possono partecipare a successivi concorsi indetti dalla Guardia di finanza per il reclutamento di personale del ruolo «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento [179].

     14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanzieri". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza  [180].

     15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.

 

          Art. 50. Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori".

     1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "stato dei sottufficiali", purchè non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

 

Sezione IV

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

          Art. 51. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo IV

AVANZAMENTO

 

          Art. 52. Forme di avanzamento.

     1. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:

     a) ad anzianità;

     b) a scelta;

     c) [a scelta per esami] [181];

     d) per meriti eccezionali;

     e) [per benemerenze di servizio] [182].

     2. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto [183].

 

          Art. 53. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami.

     1. Gli ispettori ed i sovrintendenti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto. [184].

 

          Art. 54. Determinazione aliquote di avanzamento.

     1. Gli ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni anno [185].

     1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente [186].

 

          Art. 55. Inclusione ed esclusione dalle aliquote.

     1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza [187].

     1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento [188].

     2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

     a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

     b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;

     c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

     d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità [189].

     3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive [190].

     4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi, affinchè si proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la medesima anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione [191].

 

     Art. 55 bis. (Commissione permanente di avanzamento). [192]

     1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente di avanzamento.

 

     Art. 55 ter. (Composizione della commissione permanente di avanzamento). [193]

     1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:

     a) presidente: un ufficiale generale;

     b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.

     2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.

 

     Art. 55 quater. (Competenze della commissione permanente di avanzamento). [194]

     1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.

     2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.

     3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

     4. Il parere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.

 

     Art. 55 quinquies. (Giudizio sull'avanzamento ad anzianità). [195]

     1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

     2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

     3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

 

     Art. 55 sexies. (Giudizio sull'avanzamento a scelta). [196]

     1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

     2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.

     3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

     a) qualità morali, caratteriali e fisiche;

     b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonchè numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

     c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

     4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

     5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.

     6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

 

          Art. 56. Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione [197].

     1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato.

     2. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.

     3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione all'interessato.

     4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

     5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

     6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.

     7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente è sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.

 

          Art. 57. Avanzamento "ad anzianità" [198].

     1. L'avanzamento "ad anzianità" avviene secondo le modalità di cui all'articolo 55-quinquies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:

     a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;

     b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

     2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.

     3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianità" è promosso, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

 

          Art. 58. Avanzamento "a scelta" [199].

     1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalità di cui all'art. 55-sexies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte dell'ispettore interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1 [200].

     1 bis Il giudizio di non idoneità all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto [201].

     2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono così determinate:

     a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;

     b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;

     c) la seconda metà del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55-sexies, viene promossa, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo [202].

     2 bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza [203].

     3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione [204].

 

          Art. 58 bis. (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante) [205].

     [1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene:

     a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dall'autorità dal medesimo delegata di cui all'articolo 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo:

     1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;

     2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

     b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami" di cui all'articolo 58, comma 3.

     2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine già acquisito nel comune ruolo di provenienza.

     3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unità. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a).

     4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non può superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori.

     5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi "a scelta per esami".]

 

          Art. 58 ter. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti) [206].

     [1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza è attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che:

     a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado;

     b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

     c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore;

     d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verrà corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale.]

 

          Art. 58 quater. (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti) [207].

     [1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza è conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che:

     a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante [208];

     b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente;

     c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero;

     d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c).

     2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante.

     3. La selezione è effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, è composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

     4. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata.

     5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure.

     6. Al maresciallo aiutante luogotenente è attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto.

     7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutanti luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata.]

 

          Art. 59. Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni - (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni) [209].

     1. Gli ispettori ed i sovrintendenti già giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perché, essendo stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

     2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perché in aspettativa per motivi di infermità, sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

     3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché deceduti ovvero perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.

     4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.

     4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante [210].

 

          Art. 60. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali [211]

     [1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può avere luogo nei riguardi dell'ispettore o del sovrintendente che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni e le funzioni del grado superiore [212].

     2. [213].

     3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario la proposta non può avere ulteriore corso [214].

     4. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità, ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

     5. L'ispettore o il sovrintendente riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposte di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono iscritti nel relativo ruolo [215].

     6. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, può anche essere disposto nei confronti di coloro che rivestano il grado apicale del ruolo "sovrintendenti". In tale caso gli interessati dalla particolare forma di avanzamento rivestiranno il grado di maresciallo, conferito con determinazione ministeriale che ne reca la motivazione [216].]

 

          Art. 61. (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). [217]

     1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

     2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

     3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

     4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.

     5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Capo I

INQUADRAMENTO

 

          Art. 62. Criteri di inquadramento.

     1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli [218].

     2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:

     a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 10 settembre 1995 [219].

     b) sono effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:

     1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212;

     2) per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1° febbraio 1989, n. 53.

 

          Art. 63. Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanzieri".

     1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita e secondo le modalità di cui al successivo art. 66, nel ruolo "appuntati e finanzieri".

     2. Gli allievi finanzieri frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanzieri inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.

     3. Gli appartenenti al ruolo "finanzieri ed appuntati" di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, così come sostituito dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786, ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanzieri e appuntati" con la medesima anzianità che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.

 

          Art. 64. Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti".

     1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti":

     a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio;

     b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso;

     c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.

     2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, aventi a tale data l'anzianità prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1.

     3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.

 

          Art. 65. Inquadramento nel ruolo "ispettori".

     1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati, con le modalità indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo "ispettori":

     a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1° settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di "aiutante" e la nomina a "cariche speciali", nonchè i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

     b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1° settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonchè i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

     c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1° settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonchè i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, e del presente decreto;

     d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.

     2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

     3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovrà maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.

     4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, già reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.

     5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verrà determinata l'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.

 

          Art. 66. Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanzieri e appuntati di cui alla legge 1° febbraio 1989, n. 53.

     1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1° settembre 1995, al ruolo "finanzieri e appuntati", ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo "sovrintendenti", con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verrà effettuato secondo le modalità stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.

     2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1° settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianità di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verrà effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.

     3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, è ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, calcolato alla data del 1° settembre 1995.

     4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianità di grado rivestita nel ruolo "sovrintendenti" per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.

     5. Gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianità al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado precedentemente rivestita.

 

Capo II

AVANZAMENTO

 

          Art. 67. Passaggio al nuovo sistema di avanzamento.

     1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresì, determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1995.

     1 bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perchè non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212. [220]

     2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purchè mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalità previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalità e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

     3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:

     a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;

     b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088 e successive modificazioni;

     c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b).

     4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1° settembre 1995, in virtù di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina, è attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1° settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.

 

Capo III

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 68. Riammissione in servizio [221].

     1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 40° anno di età, sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione più di un anno dalla data del congedo [222].

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermità, sempreché abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorità sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneità con attribuzione della relativa idoneità a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno, in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneità fisica.

     3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.

     4. La riammissione in servizio è disposta dal comandante generale della Guardia di finanza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

     a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;

     b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;

     c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;

     d) delle qualità morali.

     5. E' escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorità, ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.

     6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianità assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.

     7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

 

     Art. 68 bis. (Transito di contingente). [223]

     1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, può transitare a domanda:

     a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione è assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);

     b) dal contingente di mare a quello ordinario:

     1) se dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;

     2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.

     1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:

     a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare può essere stabilita l'età anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda;

     b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, è disposto il transito di contingente.

     2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.

 

          Art. 69. Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

     1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della legge 10 maggio 1983, n. 212, a far data dal 1° settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza. [224]

     1 bis. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto infine il seguente comma (Omissis).

     1 ter. Gli articoli 16 e 17 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati [225].

     2. Il comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 70. Modifiche alla legge 1° febbraio 1989, n. 53.

     1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, a decorrere dal 1° settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

     2. Nell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente (Omissis).

     3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente (Omissis).

     4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 71. Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto.

     1. Sono abrogati, a decorrere dal 1° settembre 1995:

     a) la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

     b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088;

     c) la legge 13 luglio 1966, n. 558;

     d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonchè i primi tre commi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627, e successive modificazioni;

     e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo.

     2. Gli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, nonchè l'art. 20, commi 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a far data dal 1° settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

     3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dagli articoli 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

 

          Art. 72. Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza.

     1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, salvo quanto previsto nel presente articolo.

     2. A decorrere dal 1° settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale già in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:

     a) la tabella E allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto;

     b) la tabella F allegata al predetto decreto legislativo n. 79 del 1991 è sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto;

     c) la tabella I allegata al menzionato decreto legislativo n. 79 del 1991 è sostituita dalla tabella H allegata al presente decreto.

     3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1° settembre 1995, è inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianità di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonchè conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

     4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1° settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 73. Trattamento economico.

     1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.

     2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.

     3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennità mensile pensionabile è fissata nella misura lorda di lire 748.800.

     4. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

 

          Art. 73 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti) [226].

     [1. Agli appuntati scelti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito uno scatto aggiuntivo, rimanendo immutato il livello retributivo assegnato.

     2. Per il personale di cui al comma 1, che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) ovvero dell'articolo 55, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.]

 

          Art. 73 ter. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri) [227].

     [1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito uno scatto aggiuntivo rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. Tale scatto è attribuito come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.

     2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di L. 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello sesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.]

 

          Art. 73 quater. (Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli ordinari e ai marescialli) [228].

     [1. Ai marescialli capo è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:

     a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni dal servizio, nel medesimo grado;

     b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

     c) non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore.

     2. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

     3. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo una disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

     4. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

     5. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione del relativo trattamento economico di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venire meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.]

 

          Art. 73 quinquies. (Emolumento ex articolo 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85) [229].

     [1. A partire dal 1° gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.

     2. Ai sottotenenti e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori", con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1.

     3. Il beneficio di cui al comma 1, non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali.

     4. L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1° gennaio 2001.

     5. Contestualmente alla corresponsione dell'emolumento di cui ai commi 1, 2 e 4, è riassorbito quello attribuito per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.]

 

          Art. 73 sexies. (Trattamento economico del personale in ausiliaria) [230].

     1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.

     2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.

 

Capo II

NORME DI COORDINAMENTO

 

          Art. 74. Modifiche alla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     1. I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 75. Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189.

     1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono sostituiti, dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 76. Agenti di pubblica sicurezza.

     1. Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

          Art. 77. (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento) [231].

     1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, è conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

     2. Con le medesime modalità di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi è conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:

     a) abbiano maturato almeno sei anni di servito;

     b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.

     3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreché gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermità.

 

          Art. 78. (Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva) [232].

     1. Con specifica domanda è conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.

     2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneità formulato dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneità, di cui al precedente comma.

 

          Art. 79. Impiego.

     1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, previe intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

     2 bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza [233].

     3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanzieri", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.

 

Capo III

NORME FINALI

 

          Art. 80. Norma di equivalenza.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanzieri" di cui al presente decreto.

     2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformità al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento [234].

 

     Art. 80 bis. (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). [235]

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.

 

     Art. 80 ter. (Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli). [236]

     1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in più cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data [237].

     1-ter. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8 [238].

 

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

 

          Art. 81. Entrata in vigore.

     1. Salvo quanto eventualmente stabilito in ogni singolo articolo del presente decreto legislativo, le disposizioni del medesimo entrano in vigore dal 1° settembre 1995.

 

Capo V

CLAUSOLA FINANZIARIA

 

          Art. 82. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

TABELLE

(Omissis) [239]


[1] Nel presente decreto, le parole: «o dell'autorità dal medesimo delegata», «o dall'autorità dal medesimo delegata» e «o l'autorità dal medesimo delegata» sono state soppresse dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[2] Titolo così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[3] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[4] Comma aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 961 quater, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[6] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[7] Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[8] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[9] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[10] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[11] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[12] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[13] Comma aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[14] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 36, comma 57 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L. 5 agosto 2022, n. 119. Il testo previgente reca: "b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;".

[15] Lettera modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogata dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[18] Lettera già modificata dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[20] Lettera già modificata dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificata dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172. La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 2024, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità della  presente lettera, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».

[21] Lettera sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificata dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[24] Comma inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[26] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[27] Articolo sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[28] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[29] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[30] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[31] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[32] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[33] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[34] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[35] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[36] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[37] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[38] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[39] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[40] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[41] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[42] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[43] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[44] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[45] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[46] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[47] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[48] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[49] Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[50] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[52] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[53] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[54] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[55] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[56] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[57] Titolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[58] Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[59] Comma soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[60] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[61] Comma già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[62] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[63] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[64] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[65] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[66] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[67] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[68] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[69] Articolo già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e ulteriormente sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[70] Lettera già modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificata dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[71] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[72] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[73] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[74] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[75] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[76] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[77] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[78] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[79] Lettera già modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificata dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[80] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[81] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[83] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[84] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[85] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 6 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 16-septies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla 17 dicembre 2021, n. 215.

[86] Lettera rinominata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219.

[87] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[88] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[89] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[90] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[91] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[92] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[93] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[94] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[95] Articolo sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[96] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[97] Rubrica così sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[98] Numero così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[99] Numero così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[100] Numero così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[101] Numero aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[102] Numero così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[103] Numero così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[104] Numero aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[105] Numero così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[106] Comma sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[107] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[108] Numero così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[109] Numero così modificato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.

[110] Numero aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, già sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[111] Numero aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[112] Numero aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[113] Numero aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[114] Numero aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[115] Numero aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[116] Lettera così sostituita dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[117] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[118] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[119] Comma inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[120] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[121] Articolo sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[122] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[123] Comma così sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[124] Rubrica così sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[125] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[126] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.

[127] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[128] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[129] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[130] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[131] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[132] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[133] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[134] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[135] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[136] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[137] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[138] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[139] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[140] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[141] Lettera così modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[142] Numero così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219.

[143] Numero aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[144] Numero aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[145] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.

[146] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[147] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[148] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[149] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[150] Comma già modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162, dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[151] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[152] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[153] Comma già modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[154] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[155] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[156] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[157] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[158] Alinea così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[159] Lettera così modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[160] Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[161] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[162] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[163] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[164] Articolo sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[165] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[166] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[167] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[168] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219.

[169] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67. dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[170] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[171] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[172] Lettera così modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[173] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[174] Comma già modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219, dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[175] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[176] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[177] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[178] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[179] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[180] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[181] Lettera abrogata dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[182] Comma modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67. La lett. e) è stata abrogata dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[183] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[184] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[185] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[186] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[187] Comma sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[188] Comma aggiunto dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[189] Comma sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[190] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[191] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[192] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[193] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[194] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[195] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[196] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[197] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, già modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[198] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[199] Rubrica così modificata dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[200] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[201] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[202] Comma sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[203] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[204] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[205] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[206] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[207] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[208] Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[209] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[210] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[211] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[212] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[213] Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[214] Comma modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[215] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[216] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[217] Articolo così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[218] Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 19 settembre 1995, n. 219.

[219] Lettera così modificata da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[220] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.

[221] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[222] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[223] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[224] Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162.

[225] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[226] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[227] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[228] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[229] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[230] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[231] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[232] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[233] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[234] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[235] Articolo inserito dall'art. 33 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[236] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[237] Comma aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[238] Comma aggiunto dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[239] Sostituite dalle tabelle allegate al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come ivi previsto dall'art. 33 e modificate dall'art. 26 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.