§ 98.1.26754 - Legge 28 febbraio 1992, n. 217.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1992
Numero:217


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del [...]
Art. 2.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per [...]
Art. 3.      1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge [...]


§ 98.1.26754 - Legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 9 marzo 1992, n. 57)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:

     1) il numero massimo della consistenza nei gradi;

     2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

     3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

     b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:

     1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;

     2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

     c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:

     1) informatica;

     2) psicologia applicata;

     3) investigazioni scientifiche;

     d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;

     e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

          Art. 3.

     1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non può essere superiore a:

     a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 1992, sette unità per i generali di brigata;

     c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, quarantatre unità per i colonnelli.

     2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9

     Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     "Articolo 4-bis (Modificazioni all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121). 1. All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

     a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato";

     b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato"".

     All'articolo 5:

     al comma 1, sono soppresse le parole da: "e di vigilanza" fino a: "altri beni";

     al comma 2, dopo le parole: "le condizioni" sono inserite le seguenti: ", gli ambiti funzionali";

     al comma 4, sono soppresse le parole: "di vigilanza e";

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)"".

     All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza".