§ 46.6.120 - Legge 5 dicembre 1978, n. 786.
Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:05/12/1978
Numero:786


Sommario
Art. 1.      L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina [...]
Art. 2.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 5.      L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia


§ 46.6.120 - Legge 5 dicembre 1978, n. 786. [1]

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

(G.U. 14 dicembre 1978, n. 348)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.