§ 46.6.64 - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 1088.
Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:26/08/1959
Numero:1088


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Gli aiutanti di battaglia, i marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari ed i brigadieri in servizio permanente nonchè i vicebrigadieri in ferma [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      La Commissione di avanzamento e le altre Commissioni previste dal presente regolamento sono formate e procedono ai loro lavori con l'osservanza delle norme di cui al [...]
Art. 5.      Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di tutti i componenti i quali si pronunziano con votazione palese ed in ordine inverso di [...]
Art. 6.  [3]
Art. 7.  [4]
Art. 8.  [5]
Art. 9.      Ai sottufficiali e ai militari di truppa valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio
Artt. 10. - 13.  [6]
Artt. 14. – 20.  [7]
Art. 21.  [8]
Art. 22.  [9]
Art. 23.  [10]
Art. 24.  [11]
Art. 25.      Le prove scritte si svolgono sotto la vigilanza di Commissioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del [...]
Artt. 26. – 31.  [12]
Artt. 32. – 35.  [13]
Art. 36.  [14]
Art. 37.  [15]
Art. 38.  [16]
Art. 39.      Le disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, anche per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in [...]
Art. 40.      Il servizio prestato dai sottufficiali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli incarichi elencati nella tabella 1 allegata al [...]
Art. 41.      Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.6.64 - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 1088.

Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 23 dicembre 1959, n. 310)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Gli aiutanti di battaglia, i marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari ed i brigadieri in servizio permanente nonchè i vicebrigadieri in ferma volontaria o rafferma sono iscritti, ai fini dell'avanzamento, per grado e in ordine di anzianità, nei seguenti ruoli:

     contingente ordinario;

     contingente di mare.

     I sottufficiali che facciano parte della categoria del complemento o della categoria della riserva sono iscritti in ruoli corrispondenti a quelli dei sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria o rafferma.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     La Commissione di avanzamento e le altre Commissioni previste dal presente regolamento sono formate e procedono ai loro lavori con l'osservanza delle norme di cui al presente articolo e al successivo art. 5, a meno che non sia diversamente disposto nei singoli casi.

     Le Commissioni sono nominate e convocate dal comandante generale e sono composte da ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo di cui il più elevato in grado o più anziano ha le funzioni di presidente e il meno elevato in grado o meno anziano ha le funzioni di membro segretario.

 

          Art. 5.

     Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di tutti i componenti i quali si pronunziano con votazione palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità.

     Le Commissioni e i superiori gerarchici esprimono il giudizio dichiarando se il candidato sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento ovvero se è meritevole o non meritevole di partecipare ad esami, esperimenti, concorsi, ovvero se ha riportato o non riportato l'idoneità nelle prove di esame o negli esperimenti.

     Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato, indicando quali dei requisiti prescritti dalla legge facciano difetto.

     Quando è richiesta l'assegnazione di un punteggio esso è espresso in ventesimi e si considera assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media dei voti assegnati da ciascun membro.

     E' giudicato dalla Commissione idoneo o meritevole il candidato che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti ovvero, quando è richiesta l'assegnazione di un punteggio, il candidato che riporti almeno il punto minimo all'uopo stabilito.

     Le graduatorie sono formate sulla base dei punti di merito attribuiti al candidato, dando la precedenza, a parità di punti, al candidato che ha maggiore anzianità relativa.

     Le graduatorie sono approvate dal comandante generale.

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7. [4]

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9.

     Ai sottufficiali e ai militari di truppa valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

     Il sottufficiale e il militare di truppa dichiarato non idoneo all'avanzamento è sempre valutato nuovamente in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu precedentemente valutato.

 

          Artt. 10. - 13. [6]

 

 

Capo II

 

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO E DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

 

          Artt. 14. – 20. [7]

  

          Art. 21. [8]

 

          Art. 22. [9]

 

          Art. 23. [10]

 

          Art. 24. [11]

 

          Art. 25.

     Le prove scritte si svolgono sotto la vigilanza di Commissioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

Capo III

 

CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

 

          Artt. 26. – 31. [12]

 

Capo IV

 

NOMINA A SOTTUFFICIALE

 

Sezione

 

NOMINA A SOTTUFFICIALE DEGLI ALLIEVI SOTTUFFICIALI

 

          Artt. 32. – 35. [13]

 

Sezione 2 ª

 

NOMINA A SOTTUFFICIALE DEGLI APPUNTATI PROPOSTI PER MERITO DI SERVIZIO

 

          Art. 36. [14]

 

          Art. 37. [15]

 

Capo V

 

AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE

 

          Art. 38. [16]

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 39.

     Le disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, anche per l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo.

 

          Art. 40.

     Il servizio prestato dai sottufficiali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli incarichi elencati nella tabella 1 allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 453, è computato per il compimento dei periodi minimi di comando o di servizio prescritti per la valutazione ai fini dell'avanzamento.

 

          Art. 41.

     Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabella N. 1 - Autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento e sull'ammissione agli esami od esperimenti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta o per la nomina alle cariche speciali [17].

 

Categoria e impiego dei militari da valutare

Giudizio

 

di 1° grado

di 2° grado

di 3° grado

a) sottufficiali

Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiali superiore (ten. Colonnello o maggiore) dal quale dipendono

Comandante di legione o equiparato

Commissione di avanzamento

b) militari di truppa

Comandante di compagnia o reparto corrispondente o ufficiale inferiore dal quale dipendono

Comandante di gruppo o reparto corrispondente o ufficiale superiore (ten. colonnello o maggiore) dal quale dipendono

Comandante di legione o equiparato

Appartenenti alla banda musicale:

 

 

 

a) sottufficiali e appuntati

Ufficiale superiore addetto alla banda

Comandante legione allievi

Commissione di avanzamento

b) finanzieri

 

Ufficiale superiore addetto alla banda

Comandante legione allievi

 

     Note:

     1. Quando manca alcuna delle autorità di grado, sufficiente per la validità del giudizio l'intervento di due autorit, compresa quella cui spetta il giudizio decisivo.

     2. Nei casi dubbi il comandante generale stabilisce quale autorità di grado deve esprimere il giudizio.

 

     Tabella N. 2 - Incarichi di carattere particolarmente tecnico il cui adempimento esime i marescialli capi ed i brigadieri dal requisito di comando o di servizio.

 

     - Capo rimessa, capo drappello, capo officina, capo meccanico e specializzato qualificato del servizio motorizzazione;

     - Specialista di centro meccanografico;

     - Capo armaiolo;

     - Tipografo;

     - Capo stazione R. T. e capo centro-ascolto;

     - Radiomontatore e radarmontatore;

     - Capo laboratorio microfotografico;

     - Direttore di macchina e motorista navale;

     - Capo e sottordine, meccanico, motorista, elettricista, nelle officine del naviglio e nelle stazioni fotoelettriche;

     - Furiere o furiere magazziniere;

     - Pilota, vedetta e specialista di elicottero;

     - Infermiere odontotecnico o aiuto radiologo o aiutante gabinetto batteriologico; infermiere al servizio cinofili.

     Note:

     E' richiesto un periodo di impiego negli incarichi anzidetti almeno uguale a quello stabilito per conseguire il requisito di comando o di servizio. I periodi di comando o di servizio sono cumulabili coi periodi di impiego negli incarichi anzidetti, i quali possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado di maresciallo ordinario o di vice brigadiere a seconda che siano richiesti, rispettivamente, per l'avanzamento al grado di maresciallo maggiore o a quello di maresciallo ordinario.


[1]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[2]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[3]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[4]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[5]  Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 5 dicembre 1978, n. 786, e abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[6]  Articoli abrogati, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[7]  Articoli abrogati, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 nel testo stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 nel testo stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 nel testo stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 69 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199 nel testo stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[12]  Articoli abrogati, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[13]  Articoli abrogati, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[14]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[15]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[16]  Articolo abrogato, a decorrere dal 1° settembre 1995, dall'art. 71 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

[17]  Tabella così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 3 agosto 1980, n. 660.