§ 46.6.45 - D.P.R. 11 marzo 1953, n. 453.
Norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:11/03/1953
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Le promozioni si effettuano
Art. 2.      Per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità i sottufficiali e militari di truppa debbono
Art. 3.      Le cariche di carattere particolarmente tecnico, di cui all'art. 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, valide, agli effetti dell'avanzamento, come servizio prestato ai [...]
Art. 4.      Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule "idoneo" o "non idoneo"
Art. 5.      L'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta dei sottufficiali e militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di 1°, 2°, e 3° grado pronunciati [...]
Art. 6.      Il giudizio di avanzamento deve essere sospeso
Art. 7.      I sottufficiali e militari di truppa, per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso per temporanea inidoneità fisica, sono ripresi in esame all'atto in cui [...]
Art. 8.      I sottufficiali e militari di truppa per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso perché nei loro confronti è stata promossa azione penale a cura della [...]
Art. 9.      La promozione di un sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro di avanzamento è sospesa quando a suo carico sia promossa azione penale o sia ordinata la [...]
Art. 10.      Il sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro d'avanzamento, che viene a perdere, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti necessari per [...]
Art. 11.      Le promozioni dei sottufficiali e dei militari di truppa sono disposte con determinazione del comandante generale del Corpo
Art. 12.      I sottufficiali sono iscritti agli effetti dell'avanzamento, per grado, nei seguenti ruoli di anzianità
Art. 13.      Il numero dei posti vacanti nei vari gradi è costituito dalla differenza tra l'organico fissato per ciascun grado ed il numero dei militari iscritti nel ruolo
Art. 14.      In relazione all'articolo precedente i posti si considerano vacanti
Art. 15.      Il Comando generale ogni anno determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi [...]
Art. 16.      Sulle domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta esprimono il parere le autorità di grado e le commissioni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente [...]
Art. 17.      I giudizi sulle prove scritte ed orali degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario, su quelle per l'avanzamento a scelta al grado di [...]
Art. 18.      Per lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero [...]
Art. 19.      Apposite commissioni di vigilanza nominate dal comandante generale e composte di ufficiali del Corpo provvedono a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove [...]
Art. 20.      Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per ogni prova scritta ed orale ciascun membro della commissione esaminatrice [...]
Art. 21.      I sottufficiali ed i militari di truppa dichiarati non idonei all'avanzamento dovranno essere ripresi in esame solamente all'atto della formazione del quadro di [...]
Art. 22.      Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola allievi sottufficiali è determinato, di volta in volta, dal Comando generale, in relazione alle [...]
Art. 23.      La ripartizione dei posti di cui al precedente articolo fra il contingente del ramo terra e quello del ramo mare è determinata dal Comando generale. Dai posti [...]
Art. 24.      Il concorso è bandito con ordinanza del comandante generale. Possono parteciparvi per non più di quattro volte gli appuntati ed i finanzieri che non abbiano superato il [...]
Art. 25.      Le commissioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 24, sono composte dal comandante di legione o reparto corrispondente, presidente, da un ufficiale superiore, [...]
Art. 26.      Il comandante generale può decidere in ogni tempo l'esclusione dal concorso di quel militare che, pur possedendo i requisiti previsti al precedente art. 24, non sia [...]
Art. 27.      I militari che, nel periodo di tempo intercorrente fra la data stabilita per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e l'inizio del corso, riportino [...]
Art. 28.      Le domande degli aspiranti, vengono per via gerarchica inviate ai Comandi di legione o reparti corrispondenti, i quali, accertato che gli aspiranti medesimi posseggano i [...]
Art. 29.      Gli esami ai quali sono sottoposti i concorrenti ammessi al concorso comprendono
Art. 30.      Per la revisione della prova scritta e per sottoporre alle prove orali i candidati ammessivi è nominata con determinazione del comandante generale apposita commissione [...]
Art. 31.      Per la formazione della graduatoria trovano applicazione, a parità di media dei punti, le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella [...]
Art. 32.      I candidati dichiarati idonei sono ammessi al corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali nei limiti dei posti stabiliti nel bando di concorso per ciascun ramo di [...]
Art. 33.      I militari risultati idonei in soprannumero nella graduatoria del concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti
Art. 34.      L'idoneità degli allievi sottufficiali a rivestire il grado di sottobrigadiere e le relative graduatorie per il ramo terra e per il ramo mare sono determinate dai punti [...]
Art. 35.      Il corso d'istruzione che si svolge presso la Scuola sottufficiali per abilitare gli allievi sottufficiali al grado di sottobrigadiere ha la durata di un anno scolastico [...]
Art. 36.      Su proposta del Comando della scuola sottufficiali, il comandante generale ha facoltà di rinviare dall'istituto in qualsiasi momento gli allievi sottufficiali
Art. 37.      Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano stati assenti complessivamente per più di 120 giorni dalle lezioni vengono [...]
Art. 38.      I programmi d'insegnamento ed addestramento del corso allievi sottufficiali sono stabiliti e variati dal Comando generale del Corpo e riguardano
Art. 39.      Al termine delle lezioni sono pubblicate le medie dei punti, espressi in ventesimi, riportati da ogni allievo nelle interrogazioni di ciascun gruppo di materie [...]
Art. 40.      Ad ogni allievo viene assegnato, al termine delle lezioni e prima degli esami, da una commissione composta dal comandante della Scuola, presidente, e dai relativi [...]
Art. 41.      La commissione di cui al precedente art. 40 assegna altresì ad ogni allievo un punto di merito complessivo in addestramento militare espresso in ventesimi
Art. 42.      Gli esami finali del corso consistono in una prova scritta relativa alle materie di cultura giuridico-tributaria e professionale ed in tre prove orali, una per ogni [...]
Art. 43.      Al termine di ogni corso hanno luogo due sessioni di esami
Art. 44.      La commissione per gli esami di prima sessione viene nominata di volta in volta dal comandante generale, è presieduta, di regola, dal colonnello comandante della Scuola [...]
Art. 45.      L'allievo è dichiarato idoneo se tutti i punti riportati nella prova scritta, nelle singole prove orali ed in addestramento militare, siano uguali o superiori a dieci [...]
Art. 46.      Per l'idoneità all'avanzamento degli allievi sottufficiali del ramo mare, e per la loro successiva iscrizione sul relativo quadro, è condizione indispensabile l'aver [...]
Art. 47.      La commissione esaminatrice degli esami di seconda sessione è nominata dal comandante generale, è presieduta da un colonnello ed è composta di un ufficiale superiore, un [...]
Art. 48.      Gli allievi dichiarati non idonei negli esami di prima sessione sostengono negli esami di seconda sessione le sole prove, scritte od orali o di addestramento militare, [...]
Art. 49.      L'assegnazione del punto finale di classifica, le dichiarazioni di idoneità e di inidoneità nonché la formazione della graduatoria di coloro che sostengono gli esami in [...]
Art. 50.      Gli allievi che non superino gli esami di seconda sessione possono ripetere il corso
Art. 51.      Gli allievi che ottengano l'idoneità negli esami di seconda sessione sono iscritti nella graduatoria finale dopo tutti quelli dichiarati idonei nella prima sessione
Art. 52.      Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 51, la graduatoria finale del corso è formata secondo le disposizioni del regolamento per la Scuola [...]
Art. 53.      Le proposte di avanzamento degli appuntati al grado di sottobrigadiere ai sensi dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, sono fatte ogni anno a cura dei [...]
Art. 54.      Le autorità incaricate di esprimere i giudizi per l'avanzamento di cui all'articolo precedente risultano dalla tabella allegato numero 4
Art. 55.      La proposta deve essere accompagnata da una relazione che dia ampio conto dei servizi di speciale importanza compiuti dal militare nel grado di finanziere ed in quello [...]
Art. 56.      La commissione di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale ed è composta dei seguenti ufficiali della [...]
Art. 57.      L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale, svolta secondo le modalità e sulla base dei programmi stabiliti dal comandante generale
Art. 58.      La commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale, e composta da
Art. 59.      Il giudizio della commissione si concreta in un punto espresso in ventesimi
Art. 60.      Il comandante generale, conosciuto l'esito dell'esperimento, approva con propria determinazione apposito quadro di avanzamento annuale nel quale sono iscritti, [...]
Art. 61.      Gli appuntati iscritti sul quadro di avanzamento sono promossi nei limiti di un ventesimo delle vacanze effettivamente esistenti all'inizio del periodo di validità del [...]
Art. 62.      Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione abbiano riportato punizioni più gravi della camera di punizione semplice o abbiano [...]
Art. 63.      Possono partecipare all'esperimento per la nomina alle cariche speciali di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli [...]
Art. 64.      Il Comando generale indice annualmente l'esperimento per la nomina alle cariche speciali mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, stabilendo nel contempo
Art. 65.      Sulle domande degli interessati, trasmesse per via gerarchica, esprimono il loro giudizio le autorità e le commissioni giudicatrici, di cui all'art. 5, l'ultima delle [...]
Art. 66.      L'esperimento per la nomina alle cariche speciali consiste in una prova scritta ed in una orale di cultura tecnico-professionale, e si svolge sulla base dei programmi e [...]
Art. 67.      Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dichiarati idonei sono iscritti in apposito elenco in ordine di grado e di anzianità
Art. 68.      Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo che, prima del conferimento della nomina, siano raggiunti dai [...]
Art. 69.      L'aiutante di battaglia ed il maresciallo maggiore che si mostrino immeritevoli per motivi disciplinari di coprire una delle cariche speciali di cui all'art. 16 della [...]
Art. 70.      Il servizio prestato dai militari di truppa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei reparti, unità od incarichi di cui all'art. 6 del [...]
Art. 71.      Agli effetti del computo delle partecipazioni ai concorsi d'ammissione alla Scuola sottufficiali, per le quali è stabilito il limite massimo di quattro volte dall'art. [...]
Art. 72.      Per la prima applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ed a parziale deroga delle disposizioni del precedente art. 67, la nomina alle [...]


§ 46.6.45 - D.P.R. 11 marzo 1953, n. 453. [1]

Norme regolamentari sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(G.U. 23 giugno 1953, n. 141)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AVANZAMENTO

 

     Art. 1.

     Le promozioni si effettuano:

     a) per i sottufficiali, ad anzianità, con o senza esperimento, ed a scelta per esami;

     b) per i finanzieri, ad anzianità.

 

          Art. 2.

     Per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianità i sottufficiali e militari di truppa debbono:

     a) avere bene assolto le funzioni inerenti al loro grado;

     b) possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, le funzioni del grado superiore.

     Per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta i sottufficiali debbono possedere in modo spiccato requisiti di cui sopra.

 

          Art. 3.

     Le cariche di carattere particolarmente tecnico, di cui all'art. 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, valide, agli effetti dell'avanzamento, come servizio prestato ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, quale risulta sostituito dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, sono quelle elencate nell'allegato 1.

 

          Art. 4.

     Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule "idoneo" o "non idoneo".

     Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, indicando specificatamente in quale dei requisiti prescritti, di cui all'art. 2, il sottufficiale od il militare di truppa sia giudicato insufficiente.

     I giudizi sono compilati su apposito specchio di avanzamento, il cui modello è stabilito dal Comando generale.

 

          Art. 5.

     L'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta dei sottufficiali e militari di truppa è dichiarata in seguito a giudizi di 1°, 2°, e 3° grado pronunciati successivamente dalle autorità di grado e dalle commissioni di ufficiali del Corpo risultanti dagli allegati nn. 2 e 3.

     Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa è decisivo il giudizio di 3° grado. In mancanza di tale giudizio è decisivo quello di 2° grado.

     Per l'avanzamento a scelta il giudizio decisivo spetta al comandante generale.

     Nei casi dubbi o non esplicitamente contemplati, il comandante generale della Guardia di finanza stabilisce le autorità o le commissioni che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento.

 

          Art. 6.

     Il giudizio di avanzamento deve essere sospeso:

     a) quando, in seguito ad accertamenti delle competenti autorità sanitarie, il sottufficiale o militare di truppa sia dichiarato temporaneamente inabile al servizio incondizionato, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 3, primo comma, e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

     b) quando a carico del sottufficiale o militare di truppa sia promossa azione penale per delitti o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina.

     Il giudizio di avanzamento può essere inoltre sospeso quando a carico del militare sia promossa azione penale per contravvenzioni o sia in corso un'inchiesta disciplinare.

 

          Art. 7.

     I sottufficiali e militari di truppa, per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso per temporanea inidoneità fisica, sono ripresi in esame all'atto in cui abbiano riacquistata la completa idoneità al servizio incondizionato e sono poi iscritti sul quadro di avanzamento.

     Quando le malattie che hanno dato luogo al giudizio sospensivo dipendano da cause di servizio di guerra o d'istituto, le promozioni sono conferite a norma dell'art. 3, 2° e 3° comma, 4 e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551; quando invece le malattie non dipendono da causa di servizio, le promozioni non possono avere decorrenza anteriore al giorno in cui i militari abbiano riacquistata l'idoneità fisica.

 

          Art. 8.

     I sottufficiali e militari di truppa per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso perché nei loro confronti è stata promossa azione penale a cura della competente autorità giudiziaria od è stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina ovvero perché è in corso un'inchiesta disciplinare, saranno ripresi in esame non appena definito il procedimento penale o quello disciplinare.

     Nel caso che il procedimento penale o disciplinare si concluda favorevolmente, il sottufficiale o militare di truppa, se dichiarato idoneo, sarà iscritto sul quadro di avanzamento e promosso con la stessa decorrenza ed anzianità che avrebbe avuto se nei suoi confronti non fosse stata promossa l'azione penale o non fosse stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina, ovvero, non avesse avuto luogo una inchiesta disciplinare.

 

          Art. 9.

     La promozione di un sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro di avanzamento è sospesa quando a suo carico sia promossa azione penale o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina.

     La promozione può essere ugualmente sospesa con determinazione del comandante generale, su proposta delle autorità giudicatrici, quando sia in corso un'inchiesta disciplinare.

     Qualora l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, il sottufficiale od il militare di truppa, se giudicato idoneo in seguito a nuovo giudizio di avanzamento, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

 

          Art. 10.

     Il sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro d'avanzamento, che viene a perdere, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, deve essere proposto per la cancellazione dal quadro.

     La cancellazione può essere proposta da una delle autorità o delle commissioni giudicatrici mediante rapporto o verbale particolareggiato; in ogni caso, però, debbono pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, a cominciare da quello di 1° grado, tutte le autorità e le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 5.

     Il sottufficiale o militare di truppa che a criterio di una delle autorità o delle commissioni giudicatrici abbia riacquistato il requisito perduto, può essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento, dalla medesima autorità o commissione giudicatrice, devono però pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, tutte le autorità e le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 11.

     Le promozioni dei sottufficiali e dei militari di truppa sono disposte con determinazione del comandante generale del Corpo.

     L'anzianità assoluta del nuovo grado è fissata dalla data delle determinazioni di cui al precedente comma, quando non sia altrimenti disposto nelle determinazioni stesse.

 

          Art. 12.

     I sottufficiali sono iscritti agli effetti dell'avanzamento, per grado, nei seguenti ruoli di anzianità:

     sottufficiali del ramo terra;

     sottufficiali del ramo mare;

     sottufficiali del servizio sedentario - ramo terra;

     sottufficiali del servizio sedentario - ramo mare.

 

          Art. 13.

     Il numero dei posti vacanti nei vari gradi è costituito dalla differenza tra l'organico fissato per ciascun grado ed il numero dei militari iscritti nel ruolo.

     Nel computo delle vacanze sono inoltre compresi i militari collocati a disposizione di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557.

 

          Art. 14.

     In relazione all'articolo precedente i posti si considerano vacanti:

     a) dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del sottufficiale o militare di truppa;

     b) dal giorno in cui hanno vigore le disposizioni di collocamento a disposizione di altre amministrazioni.

 

          Art. 15.

     Il Comando generale ogni anno determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali ed i militari di truppa per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno successivo, nonché la data entro la quale i sottufficiali compresi nel primo terzo del ruolo al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, possono presentare le domande per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta.

     Il Comando generale determina altresì mediante pubblicazione sullo stesso foglio d'ordini la data entro la quale i sottufficiali ed i militari di truppa debbono essere in possesso dei requisiti di comando e di servizio previsti dalle disposizioni in vigore.

     Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità sia insufficiente a coprire le vacanze che si siano verificate o che si prevede si possano verificare nell'anno, il Comando generale dispone per la compilazione dei quadri suppletivi di avanzamento.

     I quadri di avanzamento hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono; essi sono approvati e resi esecutivi mediante ordinanza del comandante generale e poi pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.

 

          Art. 16.

     Sulle domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta esprimono il parere le autorità di grado e le commissioni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente regolamento.

     Sulle medesime si pronuncia poi con giudizio decisivo il comandante generale.

 

          Art. 17.

     I giudizi sulle prove scritte ed orali degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario, su quelle per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore sono devoluti ad altrettante commissioni nominate dal comandante generale e composte ciascuna dei seguenti ufficiali del Corpo:

     un colonnello, presidente;

     due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;

     un capitano, membro e segretario.

     Per le prove orali potrà essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo, competente in materie nautiche, per esaminare i candidati del ramo mare nella parte del programma concernente la cultura marinaresca.

 

          Art. 18.

     Per lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, con le deroghe ed integrazioni risultanti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 19.

     Apposite commissioni di vigilanza nominate dal comandante generale e composte di ufficiali del Corpo provvedono a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove stesse, di cui all'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 20.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per ogni prova scritta ed orale ciascun membro della commissione esaminatrice assegna un punto di merito espresso in ventesimi. Si considera punto di merito assegnato dalla commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti dei singoli membri della commissione.

 

          Art. 21.

     I sottufficiali ed i militari di truppa dichiarati non idonei all'avanzamento dovranno essere ripresi in esame solamente all'atto della formazione del quadro di avanzamento dell'anno successivo e non in occasione della eventuale compilazione del quadro di avanzamento suppletivo, in quanto la dichiarazione di non idoneità ha effetto per tutto l'anno cui si riferisce.

 

Capo II

 

MODALITA' PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO ALLIEVI SOTTUFFICIALI

 

          Art. 22.

     Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola allievi sottufficiali è determinato, di volta in volta, dal Comando generale, in relazione alle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo alla promozione.

 

          Art. 23.

     La ripartizione dei posti di cui al precedente articolo fra il contingente del ramo terra e quello del ramo mare è determinata dal Comando generale. Dai posti disponibili per il contingente del ramo mare vanno detratti quelli messi a disposizione dei militari che abbiano frequentato il corso motoristi navali presso le Scuole del C.E.M.M. della Marina militare ovvero presso la Scuola nautica della Guardia di finanza.

 

          Art. 24.

     Il concorso è bandito con ordinanza del comandante generale. Possono parteciparvi per non più di quattro volte gli appuntati ed i finanzieri che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso sul foglio d'ordini del Corpo, ne facciano domanda con le modalità ed entro il termine prescritto dal bando stesso e siano in possesso entro tale termine dei seguenti requisiti:

     1) abbiano compiuto almeno due anni di servizio nella Guardia di finanza, ovvero un anno se posseggono la licenza di scuola media inferiore;

     2) abbiano prestato effettivo servizio per almeno sei mesi nelle brigate di frontiera o sulle unità del naviglio della Guardia di finanza o nei reparti mobilitati o dislocati fuori del territorio metropolitano;

     3) non abbiano riportato negli ultimi dodici mesi di servizio punizioni più gravi della camera di punizione semplice e, nelle note caratteristiche dell'ultimo anno, giudizio sommario inferiore a "buono", salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo art. 27.

     I militari debbono inoltre essere giudicati meritevoli di partecipare al concorso dalle commissioni di cui al successivo articolo, costituite con il compito di eliminare coloro che abbiano dimostrato di non possedere la cultura generale indispensabile per frequentare con buon profitto il corso allievi sottufficiali.

 

          Art. 25.

     Le commissioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 24, sono composte dal comandante di legione o reparto corrispondente, presidente, da un ufficiale superiore, membro, e da un capitano membro e segretario, e giudicano a maggioranza, insindacabilmente, in base agli elementi di valutazione relativi allo stato di servizio dell'aspirante e ad un rapporto informativo compilato dal comandante di compagnia e annotato dal comandante di circolo o reparto corrispondente, ed alle risultanze di un eventuale accertamento diretto.

 

          Art. 26.

     Il comandante generale può decidere in ogni tempo l'esclusione dal concorso di quel militare che, pur possedendo i requisiti previsti al precedente art. 24, non sia ritenuto meritevole, per particolari motivi, dell'ammissione al concorso medesimo.

 

          Art. 27.

     I militari che, nel periodo di tempo intercorrente fra la data stabilita per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e l'inizio del corso, riportino punizioni più gravi della camera di punizione semplice, debbono essere proposti per l'esclusione dagli esami o dal corso al comandante generale, che decide in merito.

     Qualora i militari anzidetti chiedano di partecipare al concorso successivo, il Comando generale su motivata proposta dei Comandi di legione od equiparati, decide se la punizione che ha dato luogo alla esclusione sia da valutare agli effetti del precedente art. 24, n. 3.

 

          Art. 28.

     Le domande degli aspiranti, vengono per via gerarchica inviate ai Comandi di legione o reparti corrispondenti, i quali, accertato che gli aspiranti medesimi posseggano i requisiti prescritti, fanno riunire le commissioni di cui al precedente art. 25. I Comandi di legione trasmettono poi al Comando generale l'elenco dei militari ammessi al concorso dalle commissioni stesse, nonché eventuali proposte di esclusione formulate ai fini del precedente art. 26 corredandole dei fogli matricolari dei militari interessati.

     Le decisioni di esclusione dal concorso adottate dal comandante generale d'iniziativa o su proposta dei Comandi competenti vengono comunicate ai militari interessati prima del giorno fissato per la prova scritta.

 

          Art. 29.

     Gli esami ai quali sono sottoposti i concorrenti ammessi al concorso comprendono:

     una prova scritta di composizione italiana, consistente nello svolgimento di un tema scelto dal comandante generale;

     una prova orale di cultura generale;

     una prova orale di servizio d'istituto e di istruzioni e regolamenti militari.

     Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali del concorso trovano applicazione le norme degli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

     Le altre modalità di svolgimento del concorso ed i programmi delle prove orali sono stabiliti di volta in volta dal comandante generale.

 

          Art. 30.

     Per la revisione della prova scritta e per sottoporre alle prove orali i candidati ammessivi è nominata con determinazione del comandante generale apposita commissione centrale composta dei seguenti ufficiali del Corpo:

     un colonnello o tenente colonnello, presidente;

     due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o il meno anziano esercita la funzione di segretario.

     Qualora il numero dei concorrenti lo richieda, il comandante generale ha facoltà di chiamare a far parte della commissione altri due ufficiali di grado non inferiore a capitano.

     La commissione compila le graduatorie degli idonei relative ai due rami del servizio - terra e mare - in base alla media dei voti, espressi in ventesimi, assegnati ai candidati nelle singole prove.

 

          Art. 31.

     Per la formazione della graduatoria trovano applicazione, a parità di media dei punti, le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modifiche.

 

          Art. 32.

     I candidati dichiarati idonei sono ammessi al corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali nei limiti dei posti stabiliti nel bando di concorso per ciascun ramo di servizio e nell'ordine di precedenza risultante dalle rispettive graduatorie, approvate con determinazione del comandante generale e pubblicate sul foglio d'ordini del Corpo.

 

          Art. 33.

     I militari risultati idonei in soprannumero nella graduatoria del concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

     Peraltro il Comando generale, entro 15 giorni dall'inizio del corso, ha la facoltà di assegnare loro, secondo l'ordine di graduatoria:

     a) i posti resisi comunque disponibili tra i vincitori del concorso;

     b) altri posti, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso, sempreché sia consentito dalle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo all'avanzamento.

 

Capo III

 

DEL CONFERIMENTO DEL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE AGLI ALLIEVI SOTTUFFICIALI

 

          Art. 34.

     L'idoneità degli allievi sottufficiali a rivestire il grado di sottobrigadiere e le relative graduatorie per il ramo terra e per il ramo mare sono determinate dai punti finali di classifica conseguiti dagli allievi stessi al termine del corso di istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 35.

     Il corso d'istruzione che si svolge presso la Scuola sottufficiali per abilitare gli allievi sottufficiali al grado di sottobrigadiere ha la durata di un anno scolastico ed ha inizio, di regola, nel mese di ottobre di ciascun anno.

     Il Comando generale può variare la data di inizio e la durata del corso in dipendenza di particolari esigenze didattiche o di servizio.

 

          Art. 36.

     Su proposta del Comando della scuola sottufficiali, il comandante generale ha facoltà di rinviare dall'istituto in qualsiasi momento gli allievi sottufficiali:

     che riportino una punizione più grave della camera di punizione semplice;

     che dimostrino indole disadatta o cattiva volontà per la frequenza o persistenza in mancanze anche non gravi.

     Sulla proposta del comandante della Scuola sottufficiali, deve esprimere il proprio parere il Comando superiore degli istituti d'istruzione.

 

          Art. 37.

     Gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano stati assenti complessivamente per più di 120 giorni dalle lezioni vengono rinviati dalla Scuola. Essi possono però essere ammessi a frequentare il corso successivo, senza dover partecipare al relativo concorso di ammissione, purché conservino tutti i requisiti di cui al precedente art. 24.

 

          Art. 38.

     I programmi d'insegnamento ed addestramento del corso allievi sottufficiali sono stabiliti e variati dal Comando generale del Corpo e riguardano:

     1) materie d'insegnamento:

     1° gruppo: materie di cultura generale;

     2° gruppo: materie di cultura giuridico-tributaria;

     3° gruppo: materie di cultura professionale;

     2) addestramento militare.

 

          Art. 39.

     Al termine delle lezioni sono pubblicate le medie dei punti, espressi in ventesimi, riportati da ogni allievo nelle interrogazioni di ciascun gruppo di materie d'insegnamento e nelle prove scritte.

 

          Art. 40.

     Ad ogni allievo viene assegnato, al termine delle lezioni e prima degli esami, da una commissione composta dal comandante della Scuola, presidente, e dai relativi comandanti di battaglione, compagnia e di plotone, membri, un punto caratteristico espresso in ventesimi, concernente le sue qualità morali, di carattere e disciplinari.

     Gli allievi che riportino un punto caratteristico inferiore a dieci ventesimi devono essere proposti per l'eventuale rinvio dalla Scuola a norma del precedente art. 36.

 

          Art. 41.

     La commissione di cui al precedente art. 40 assegna altresì ad ogni allievo un punto di merito complessivo in addestramento militare espresso in ventesimi.

 

          Art. 42.

     Gli esami finali del corso consistono in una prova scritta relativa alle materie di cultura giuridico-tributaria e professionale ed in tre prove orali, una per ogni gruppo di materie di insegnamento.

 

          Art. 43.

     Al termine di ogni corso hanno luogo due sessioni di esami:

     1) esami di prima sessione. Hanno inizio poco dopo il termine delle lezioni;

     2) esami di seconda sessione. Hanno inizio, di regola, dopo due mesi dal termine degli esami di prima sessione.

     Agli esami di seconda sessione sono ammessi:

     a) gli allievi risultati non idonei negli esami di prima sessione;

     b) gli allievi che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà sono stati assenti dalle lezioni complessivamente per oltre 80 giorni e che, non sentendosi in grado di affrontare gli esami di prima sessione, abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione;

     c) gli allievi che non hanno partecipato agli esami di prima sessione per cause diverse da quelle di cui alla lettera precedente e che abbiano ottenuto dal Comando della scuola, a seguito di una loro richiesta scritta, di presentarsi a quelli di seconda sessione.

 

          Art. 44.

     La commissione per gli esami di prima sessione viene nominata di volta in volta dal comandante generale, è presieduta, di regola, dal colonnello comandante della Scuola sottufficiali ed è divisa in quattro sottocommissioni, la prima per la revisione della prova scritta e le altre per le prove orali relative a ciascun gruppo di materie d'insegnamento.

 

          Art. 45.

     L'allievo è dichiarato idoneo se tutti i punti riportati nella prova scritta, nelle singole prove orali ed in addestramento militare, siano uguali o superiori a dieci ventesimi.

     Se qualcuno dei punti parziali suddetti è inferiore a dieci ventesimi l'allievo è dichiarato non idoneo nella singola prova scritta od orale od in addestramento militare.

 

          Art. 46.

     Per l'idoneità all'avanzamento degli allievi sottufficiali del ramo mare, e per la loro successiva iscrizione sul relativo quadro, è condizione indispensabile l'aver conseguito la classifica di "nocchiere" oppure averne ottenuto la conferma mediante apposito tirocinio pratico.

     Si prescinde da tale condizione per gli allievi del ramo mare che, all'atto dell'ammissione al corso, posseggano invece la classifica di "fuochista motorista navale".

 

          Art. 47.

     La commissione esaminatrice degli esami di seconda sessione è nominata dal comandante generale, è presieduta da un colonnello ed è composta di un ufficiale superiore, un capitano e due subalterni.

 

          Art. 48.

     Gli allievi dichiarati non idonei negli esami di prima sessione sostengono negli esami di seconda sessione le sole prove, scritte od orali o di addestramento militare, nelle quali abbiano riportato un punto inferiore ai dieci ventesimi.

     Gli altri allievi ammessi a partecipare agli esami di seconda sessione a norma del precedente art. 43, sostengono tutti gli esami prescritti per la prima sessione nonché un esperimento di addestramento militare.

     A quelli che ne mancano viene anche assegnato il punto caratteristico.

 

          Art. 49.

     L'assegnazione del punto finale di classifica, le dichiarazioni di idoneità e di inidoneità nonché la formazione della graduatoria di coloro che sostengono gli esami in seconda sessione hanno luogo con le stesse norme vigenti per gli esami di prima sessione.

 

          Art. 50.

     Gli allievi che non superino gli esami di seconda sessione possono ripetere il corso.

     Coloro che per la seconda volta vengono a trovarsi nella condizione di dover ripetere il corso sono rinviati dalla Scuola e non possono partecipare ai concorsi successivi.

 

          Art. 51.

     Gli allievi che ottengano l'idoneità negli esami di seconda sessione sono iscritti nella graduatoria finale dopo tutti quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

     Gli allievi di cui alla lettera b) del precedente articolo 43 che non abbiano superato gli esami di seconda sessione, sono ammessi al corso successivo prescindendo dal relativo concorso.

 

          Art. 52.

     Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 51, la graduatoria finale del corso è formata secondo le disposizioni del regolamento per la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza tenendo conto per ciascun allievo del punto finale di classifica.

     Il punto finale di classifica si ottiene sommando:

     1) le medie finali dei voti relativi alle prove scritte ed orali, ottenute mediante la media aritmetica dei punti di media annuali e dei punti d'esame;

     2) il punto di merito complessivo di addestramento militare;

     3) il punto caratteristico.

     Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei sono iscritti per ciascun ramo di servizio in appositi quadri di avanzamento nell'ordine delle rispettive graduatorie finali.

     Sono poi promossi, a loro turno e nel limite dei posti disponibili, con determinazione del comandante generale del Corpo.

 

Capo IV

 

AVANZAMENTO A SOTTOBRIGADIERE DEGLI APPUNTATI

 

          Art. 53.

     Le proposte di avanzamento degli appuntati al grado di sottobrigadiere ai sensi dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, sono fatte ogni anno a cura dei comandanti di compagnia e reparti corrispondenti entro la data determinata dal Comando generale e sono compilate su appositi specchi il cui modello è stabilito dal Comando generale.

 

          Art. 54.

     Le autorità incaricate di esprimere i giudizi per l'avanzamento di cui all'articolo precedente risultano dalla tabella allegato numero 4.

 

          Art. 55.

     La proposta deve essere accompagnata da una relazione che dia ampio conto dei servizi di speciale importanza compiuti dal militare nel grado di finanziere ed in quello di appuntato.

     Le autorità incaricate di esprimere i giudizi di cui al precedente articolo annoteranno in calce alla relazione anzidetta il proprio parere circa la sussistenza nei servizi menzionati del requisito di speciale importanza richiesto dall'art. 13 della legge.

 

          Art. 56.

     La commissione di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale ed è composta dei seguenti ufficiali della Guardia di finanza:

     un colonnello, presidente;

     un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), membro;

     un capitano, membro e segretario.

     La commissione, sulla base delle proposte delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento di cui agli articoli precedenti, provvede a formulare al comandante generale il proprio parere circa la designazione degli appuntati giudicati meritevoli di essere ammessi all'esperimento di cultura professionale, nel limite massimo di un decimo dei posti che si renderanno presumibilmente disponibili per le promozioni nell'anno cui si riferisce l'avanzamento.

 

          Art. 57.

     L'esperimento consiste in una prova orale di cultura professionale, svolta secondo le modalità e sulla base dei programmi stabiliti dal comandante generale.

 

          Art. 58.

     La commissione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è nominata dal comandante generale, e composta da:

     un colonnello, presidente;

     due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;

     un capitano, membro e segretario,

     e provvede a:

     sottoporre all'esperimento gli appuntati ammessivi;

     dichiarare quali appuntati abbiano superato l'esperimento.

 

          Art. 59.

     Il giudizio della commissione si concreta in un punto espresso in ventesimi.

     Sono dichiarati idonei all'avanzamento gli appuntati che riportino nell'esperimento un punto non inferiore a dodici ventesimi.

 

          Art. 60.

     Il comandante generale, conosciuto l'esito dell'esperimento, approva con propria determinazione apposito quadro di avanzamento annuale nel quale sono iscritti, nell'ordine risultante dall'anzianità di grado di ognuno, sia gli appuntati iscritti nel quadro precedente di avanzamento non promossi per difetto di vacanze, sia quelli dichiarati idonei in base all'ultimo esperimento.

     Il quadro di avanzamento ha validità dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la procedura di avanzamento a norma dell'articolo 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

 

          Art. 61.

     Gli appuntati iscritti sul quadro di avanzamento sono promossi nei limiti di un ventesimo delle vacanze effettivamente esistenti all'inizio del periodo di validità del quadro di avanzamento e successivamente allorquando si formano ulteriori vacanze, sempre nei limiti di un ventesimo delle vacanze medesime.

 

          Art. 62.

     Gli appuntati che, nel periodo di tempo intercedente fra la proposta e la promozione abbiano riportato punizioni più gravi della camera di punizione semplice o abbiano comunque dimostrato di non possedere anche uno solo dei requisiti prescritti per l'avanzamento, debbono essere proposti per la cancellazione dal quadro di avanzamento dalle autorità gerarchiche di cui al precedente art. 54.

     La cancellazione è decisa dal comandante generale.

     L'appuntato che a giudizio delle stesse autorità di cui al precedente art. 54 abbia riacquistato il requisito perduto può essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento ed esservi reiscritto con decisione del comandante generale.

 

Capo V

 

DELLA NOMINA ALLE CARICHE SPECIALI

 

          Art. 63.

     Possono partecipare all'esperimento per la nomina alle cariche speciali di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori in carriera continuativa del servizio ordinario del Corpo che:

     abbiano almeno cinque anni di grado. Per gli aiutanti di battaglia si considera valido a tale effetto anche il tempo eventualmente trascorso nel grado di maresciallo maggiore;

     abbiano riportato negli ultimi tre anni la classifica di ottimo;

     siano compresi nei limiti di anzianità indicati dal Comando generale.

 

          Art. 64.

     Il Comando generale indice annualmente l'esperimento per la nomina alle cariche speciali mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, stabilendo nel contempo:

     la data entro la quale gli interessati possono fare domanda;

     la data entro la quale debbono essere posseduti i requisiti di cui all'articolo precedente;

     i limiti di ruolo entro i quali debbono essere compresi gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori aspiranti alla nomina.

 

          Art. 65.

     Sulle domande degli interessati, trasmesse per via gerarchica, esprimono il loro giudizio le autorità e le commissioni giudicatrici, di cui all'art. 5, l'ultima delle quali le rimette al Comando generale. Il giudizio decisivo per l'ammissione all'esperimento è espresso dal comandante generale.

 

          Art. 66.

     L'esperimento per la nomina alle cariche speciali consiste in una prova scritta ed in una orale di cultura tecnico-professionale, e si svolge sulla base dei programmi e secondo le modalità stabiliti dal comandante generale del Corpo.

     Il giudizio sulle prove è devoluto ad una commissione di ufficiali del Corpo nominata dal comandante generale e composta come segue:

     presidente: il generale di divisione comandante in secondo o, in sua vece, un generale di brigata del Corpo;

     membri: due colonnelli ed un ufficiale superiore che esplica anche le funzioni di segretario.

     La commissione dichiara l'aspirante "idoneo" ovvero "non idoneo" nella prova scritta e nella prova orale.

     E' dichiarato "idoneo" alla nomina l'aiutante di battaglia od il maresciallo maggiore che abbia riportato giudizio di idoneità in ambedue le prove.

 

          Art. 67.

     Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori dichiarati idonei sono iscritti in apposito elenco in ordine di grado e di anzianità.

     La nomina alle cariche speciali è annualmente conferita dal comandante generale agli iscritti nell'elenco in ordine di grado e di anzianità entro il limite dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'esperimento, ma comunque per non più di un venticinquesimo dei posti d'organico previsti per il grado di maresciallo maggiore, ed ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'esperimento anzidetto.

     Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco che non abbiano potuto conseguire la nomina perché in eccedenza al numero massimo delle nomine da effettuare annualmente con decorrenza dal 1° gennaio a norma del precedente comma, sono riportati d'ufficio nell'elenco compilato a seguito dell'esperimento dell'anno successivo ed intercalati in ordine di grado e di anzianità con coloro che siano stati dichiarati idonei nell'esperimento stesso.

 

          Art. 68.

     Gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo che, prima del conferimento della nomina, siano raggiunti dai limiti di età previsti per tali gradi ai fini della cessazione dal servizio sono tolti dall'elenco e collocati a riposo in base ai medesimi limiti di età.

 

          Art. 69.

     L'aiutante di battaglia ed il maresciallo maggiore che si mostrino immeritevoli per motivi disciplinari di coprire una delle cariche speciali di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ovvero dimostrino inettitudine a disimpegnarla possono essere esonerati dal comandante generale, su proposta formulata da una delle autorità giudicatrici, confermata dalle altre.

     L'esonerato non può più concorrere alla nomina alle cariche speciali.

     L'esonero dalla nomina dà luogo al congedamento dal Corpo con decorrenza immediata qualora l'interessato abbia superato il limite di età fissato per i gradi di aiutante di battaglia e di maresciallo maggiore.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 70.

     Il servizio prestato dai militari di truppa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei reparti, unità od incarichi di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per le finanze 29 marzo 1941, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, è computato agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto dal precedente art. 24, n. 2, per la partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola sottufficiali.

 

          Art. 71.

     Agli effetti del computo delle partecipazioni ai concorsi d'ammissione alla Scuola sottufficiali, per le quali è stabilito il limite massimo di quattro volte dall'art. 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, si considerano le sole partecipazioni ai concorsi effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 72.

     Per la prima applicazione degli articoli 16 e 17 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, ed a parziale deroga delle disposizioni del precedente art. 67, la nomina alle cariche speciali potrà essere conferita a tutti gli effetti sotto la data della relativa determinazione del comandante generale agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori che siano stati dichiarati idonei alla nomina in base ai risultati del primo esperimento effettuato a norma dell'art. 66 del presente regolamento, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

 

     Allegato N. 1 - Cariche di carattere particolarmente tecnico.

     a) Valide agli effetti del requisito di comando o di servizio di cui all'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64:

     1) Capo armaiolo;

     2) Capo fanfara;

     3) Sottufficiale zappatore;

     4) Allievo musicante;

     5) Capo rimessa automobilista;

     6) Vice capo rimessa automobilista;

     7) Capo drappello auto-moto-ciclistico;

     8) Capo officina automobilistica;

     9) Capo meccanico automobilista;

     10) Motorista automobilista;

     11) Sottufficiale radiomontatore;

     12) Capo stazione R. T.;

     13) Sottufficiale tipografo.

     b) Valide agli effetti del requisito di comando di unità del naviglio, prescritto per il maresciallo capo dall'art. 10, lettera a), della legge 29 gennaio 1942, n. 64:

     1) Macchinista direttore di macchina o secondo macchinista di unità di crociera;

     2) Meccanico o motorista navale capo officina;

     3) Motorista navale direttore di macchina e secondo motorista di unità di crociera; primo e secondo motorista di unità costiere, istruttore ai corsi motoristi navali o addetto alle officine del naviglio;

     4) Meccanico ed elettricista in officina del naviglio, alle stazioni fotoelettriche o addetto ai corsi di specializzazione;

     5) Capo stazione R. T. e istruttore ai corsi radiotelegrafisti;

     6) Furieri presso comandi od uffici del naviglio;

     7) Furiere magazziniere presso le stazioni naviglio o presso la scuola nautica;

     8) Capo scalo;

     9) Sottordine allo scalo;

     10) Capo fanfara.

     c) Valide agli effetti del requisito d'imbarco sulle unità del naviglio prescritto per il brigadiere dall'art. 10, lettera b), della legge 29 gennaio 1942, n. 64:

     1) Meccanico, motorista navale ed elettricista in officina del naviglio o alle stazioni fotoelettriche;

     2) Radiotelegrafista presso le stazioni del naviglio;

     3) Istruttore ai corsi di specializzazione;

     4) Capo scalo;

     5) Sottordine allo scalo;

     6) Capo fanfara;

     7) Furiere presso comandi o uffici del naviglio;

     8) Furiere magazziniere presso le stazioni naviglio o presso la scuola nautica.

 

     Allegato N. 2 - Giudizi di avanzamento ad anzianità ed a scelta per esami dei sottufficiali.

 

Carica

Giudizio di

 

1° grado

2° grado

3° grado

Appartenenti a reparti territoriali, alle compagnie comando, ai reparti di istruzione al naviglio del Corpo

Comandante di compagnia territoriale o reparto corrispondente ovvero ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente

Commissione legionale nominata dal comandante generale composta di : comandante di legione o reparto corrispondente; i dipendenti ufficiali superiori comandanti di circolo, di nucleo di p.t.i. o di battaglione. Per l'Accademia e per la Scuola sottufficiali gli ufficiali superiori del Corpo addetti all'istituto; ufficiale superiore aiutante maggiore.

Comandantedi zona o degli Istituti di istruzione

Appartenenti al Comando generale

Ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente

Commissione nominata dal comandante generale e composta di: colonnello capo dell'ufficio di segreteria generale del Comando generale; quattro ufficiali superiori [1].

 

[1] Il giudizio della commissione è valido purché intervengano almeno tre dei suoi membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'ufficiale superiore aiutante maggiore nelle commissioni costituite presso i Comandi delle legioni territoriali e dall'ufficiale superiore meno elevato in grado o meno anziano nelle altre commissioni. Il segretario della commissione redige per ogni sottufficiale preso in esame apposito verbale dando atto dei giudizi espressi dai membri con voto palese ed in ordine inverso di grado ed anzianità.

Il giudizio della commissione è dato da quello della maggioranza dei votanti ed è riportato nello specchio di avanzamento di cui all'art. 4 seguito dalle firme di tutti i votanti. In caso di parità di voti, il giudizio è a favore del sottufficiale preso in esame. Il verbale del giudizio è trasmesso all'autorità di grado superiore allegato allo specchio di avanzamento.

NB. Il giudizio decisivo per l'avanzamento a scelta per esami è devoluto al comandante generale del Corpo.

 

     Allegato N. 3 - Giudizi di avanzamento ad anzianità dei militari di truppa.

 

Carica

Giudizio di

 

1° Grado

2° Grado

3° Grado

Appartenenti a reparti territoriali, alle compagnie comando, ai reparti d'istruzione ed al naviglio del Corpo.

Comandante di compagnia o reparto corrispondente ovvero ufficiale del Corpo più elevato in grado ma non superiore a capitano dal quale dipendono disciplinarmente.

Comandante di circolo o reparto corrispondente (meno che per gli appartenenti alle compagnie comando delle legioni e reparti corrispondenti ed alle stazioni naviglio).

Comandante di legione o reparto corrispondente.

Appartenenti al Comando generale

Ufficiale del Corpo di grado non inferiore a capitano dal quale dipendano disciplinarmente.

Colonnello capo dell'ufficio di segreteria generale del Comando generale.

 

 

     Allegato N. 4 - Autorità di grado incaricate di formulare i giudizi di avanzamento degli appuntati a norma dell'art. 13 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

 

Giudizio di

1° grado

2° grado

3° grado

a) Comandante di compagnia o di reparto corrispondente.

Comandante di legione o di reparto corrispondente. Colonnello capo della segreteria generale del Comando generale.

Comandante di zona o degli istituti di istruzione (esclusi gli appartenenti al Comando generale).

b) Comandante di circolo o di reparto corrispondente.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.