§ 34.1.63 - L. 5 agosto 2022, n. 119.
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:05/08/2022
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Art. 2.  Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Art. 3.  Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata
Art. 4.  Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata
Art. 5.  Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata
Art. 6.  Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali
Art. 7.  Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonchè dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente
Art. 8.  Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali
Art. 9.  Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale
Art. 10.  Copertura finanziaria


§ 34.1.63 - L. 5 agosto 2022, n. 119.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

(G.U. 13 agosto 2022, n. 189)

 

Art. 1. Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) agli articoli 2196-bis, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, 2197-bis, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-bis, 2209-quater, comma 1, alinea, 2209-septies, comma 1, 2229, comma 6, 2238-ter, comma 1, e 2239, comma 3-quater, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

     b) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;

     c) all'articolo 2209-ter, comma 1, alinea, le parole: «2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

     d) agli articoli 2214-bis, comma 4, e 2221-bis, comma 1, alinea, le parole: «2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

     e) all'articolo 2224, comma 1:

     1) alla lettera a), le parole: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;

     2) alla lettera b), le parole: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2034»;

     f) all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2033».

 

     Art. 2. Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 798-bis, comma 1:

     1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;

     2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;

     3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»;

     2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;

     2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;

     3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;

     b) l'articolo 2207-bis è abrogato.

 

     Art. 3. Reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata

     1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al libro quarto, titolo II, capo VII:

     1) alla sezione I è premessa la seguente:

     «SEZIONE 0I

     VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

 

     Art. 696 bis. (Denominazione e durata delle ferme). - 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:

     a) volontari in ferma prefissata iniziale;

     b) volontari in ferma prefissata triennale.

     2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni.

     3. La durata delle ferme di cui al comma 2 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704»;

     2) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata iniziale»;

     3) l'articolo 697 è sostituito dal seguente:

     «Art. 697 (Requisiti). - 1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

     a) età non superiore a ventiquattro anni;

     b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

     2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata iniziale in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare»;

     4) all'articolo 698, alla rubrica e al comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     5) all'articolo 699, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno dodici mesi»;

     6) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Volontari in ferma prefissata triennale»;

     7) l'articolo 700 è sostituito dal seguente:

     «Art. 700 (Requisiti). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

     a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

     b) età non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

     c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale.

     2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati:

     a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento;

     b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento.

     3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati:

     a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;

     b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti.

     4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea.

     5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare»;

     8) l'articolo 701 è sostituito dal seguente:

     «Art. 701 (Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale). - 1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa»;

     9) all'articolo 702, comma 1, alinea, le parole: «di un anno e quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziale e triennale»;

     10) all'articolo 703:

     10.1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti,»;

     10.2) il comma 2 è abrogato;

     10.3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonchè delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili»;

     11) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

     «Art. 704 (Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente). - 1. Sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

     a) non essere sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

     b) aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente, negli ultimi dodici mesi di servizio.

     2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti gli eventuali ulteriori requisiti e le modalità di transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

     3. I volontari di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri definiti con il decreto di cui al comma 2.

     4. I volontari in ferma prefissata triennale, che non possono essere ammessi al transito in servizio permanente in quanto temporaneamente non idonei al servizio militare incondizionato o perchè imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, anche se sospesi dal servizio, possono chiedere di permanere nella ferma prefissata fino ai termini di seguito indicati:

     a) data di scadenza del periodo massimo di licenza di convalescenza, per il militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, salvo quanto previsto dall'articolo 955;

     b) data di definizione del procedimento, per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     5. I volontari in ferma prefissata triennale di cui al comma 4 possono presentare domanda di ammissione al transito in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale nei seguenti casi ed entro i termini per ciascuno indicati:

     a) se hanno riacquistato l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo giudizio;

     b) se è stata disposta l'archiviazione ovvero se il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;

     c) se il procedimento disciplinare si è concluso senza l'applicazione di una sanzione di stato, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

     6. I volontari in ferma prefissata triennale, che allo scadere del termine di cui al comma 4, lettera a), non hanno riacquistato l'idoneità al servizio militare incondizionato o sono riconosciuti temporaneamente non idonei, sono collocati in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

     7. I volontari in ferma prefissata triennale, che non sono ammessi al transito in servizio permanente, cessano dalla ferma e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre il termine di scadenza della ferma è considerato come servizio prestato in ferma prefissata triennale»;

     b) all'articolo 706, il comma 2 è abrogato;

     c) all'articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»;

     d) all'articolo 781, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base»;

     e) all'articolo 842:

     1) al comma 3, le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»;

     2) al comma 3-ter, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     f) all'articolo 930, comma 1-bis.1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) volontari in ferma prefissata triennale che, avendo completato la ferma, sono esclusi dall'immissione in servizio permanente a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato»;

     g) l'articolo 954 è sostituito dal seguente:

     «Art. 954 (Rafferme dei volontari). - 1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

     2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata triennale.

     3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa»;

     h) all'articolo 957, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

     «e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio»;

     i) all'articolo 958:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Entro il dodicesimo mese di servizio i volontari in ferma prefissata iniziale possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1»;

     2) al comma 3, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata»;

     l) all'articolo 960:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La proposta di proscioglimento per scarso rendimento può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui il volontario in ferma prefissata ha conseguito la qualifica di "insufficiente" ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno nove mesi»;

     2) al comma 2, le parole: «di un anno» sono soppresse;

     m) all'articolo 978, comma 1, le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     n) all'articolo 988:

     1) al comma 2, le parole: «e il trattamento economico» sono soppresse;

     2) al comma 3:

     2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito lo stato giuridico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale»;

     2.2) al quarto periodo, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     o) all'articolo 1302, comma 1, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     p) l'articolo 1303 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1303 (Avanzamento al grado di graduato e corrispondenti). - 1. I volontari in ferma prefissata triennale conseguono il grado di graduato o corrispondente, con decorrenza dalla data di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente»;

     q) all'articolo 1501:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore a 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni di Forza armata. Per i volontari in ferma prefissata triennale i permessi possono anche essere detratti dalle ore di recupero compensativo»;

     2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. I volontari in ferma prefissata che prestano servizio nei giorni festivi di cui al comma 3 hanno diritto al recupero della festività»;

     r) all'articolo 1502:

     1) al comma 1, lettera a):

     1.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     1.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     1.3) il numero 3) è abrogato;

     2) al comma 1, lettera b):

     2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     2.2) al numero 2), la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     2.3) il numero 3) è abrogato;

     3) al comma 2, le parole: «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;

     4) al comma 4:

     4.1) alla lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 2204» sono sostituite dalle seguenti: «o rafferma»;

     4.2) alla lettera b), le parole: «quadriennale e in rafferma biennale» sono sostituite dalla seguente: «triennale»;

     5) al comma 7, le parole: «il mese di giugno dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno»;

     6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si applica l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

     s) all'articolo 1503:

     1) al comma 2:

     1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale»;

     1.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) fino a dodici mesi per i volontari in ferma prefissata triennale»;

     1.3) la lettera d) è abrogata;

     1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) fino a quindici giorni per ciascun mese di prolungamento del servizio, non cumulabili con gli eventuali residui dei mesi precedenti, per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma»;

     2) al comma 6, lettera b):

     2.1) al numero 1), le parole: «di un anno» sono sostituite dalla seguente: «iniziale»;

     2.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) ai volontari in ferma prefissata triennale lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo di cui all'articolo 1791, comma 3, sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti»;

     t) all'articolo 1504:

     1) al comma 1, la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

     2) il comma 3 è abrogato.

     2. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «in ferma prefissata di un anno» sono inserite le seguenti: «e dei volontari in ferma prefissata iniziale».

 

     Art. 4. Trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

     1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1791 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1791 (Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata). - 1. Ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2ª classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

     2. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di 50 euro.

     3. Ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

     a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

     b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;

     b) l'articolo 1792 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di un'indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.

     2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.

     3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

     4. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste.

     5. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

     6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

     7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

     8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento»;

     c) l'articolo 1793 è abrogato;

     d) all'articolo 1798, comma 1, le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 1791» sono sostituite dalle seguenti: «del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente»;

     e) all'articolo 1799:

     1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno e iniziale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata iniziale. Ai militari richiamati provenienti dalle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata triennale e quadriennale è attribuito il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata triennale».

     2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «o in rafferma annuale» sono inserite le seguenti: «e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati»;

     b) la parola: «quadriennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei volontari in ferma prefissata

     1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2198 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2198 bis. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). - 1. I bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possono essere emanati fino al 31 dicembre 2022.

     2. I partecipanti ai reclutamenti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 697.

     3. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice.

     4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata di un anno in qualità di soldato, per l'Esercito italiano, comune di 2ª classe, per la Marina militare, o aviere, per l'Aeronautica militare.

     5. I volontari in ferma prefissata di un anno reclutati ai sensi del comma 1 possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

     6. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, come modificato dal decreto del Ministro della difesa 13 luglio 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 22 del 10 agosto 2017.

     7. La durata della ferma e della rafferma di cui al presente articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma quadriennale.

     8. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700.

     9. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonchè:

     a) se volontari in ferma prefissata di un anno, gli articoli 703, 957, comma 1, lettera e-bis), 958, commi 3 e 3-bis, 978, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera a);

     b) se volontari in rafferma annuale, gli articoli 703, 1502, comma 1, lettere a), numero 1), e b), numero 1), e 1503, comma 2, lettera b).

     10. I decreti di cui ai commi 3 e 6 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa.

 

     Art. 2198 ter. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento e stato giuridico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). - 1. I concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere banditi fino al 31 dicembre 2024.

     2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

     b) età non superiore a trent'anni compiuti.

     3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 nonchè la possibilità di bandire concorsi straordinari destinati ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti sono disciplinate dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. Si applica l'articolo 702 del presente codice.

     4. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare.

     5. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda:

     a) a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente all'anno 2017;

     b) a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019;

     c) a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nell'anno 2020.

     6. Possono presentare domanda per le rafferme di cui al comma 5 i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

     7. Le modalità e i criteri di ammissione alle rafferme di cui al comma 5 sono disciplinati dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle procedure per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare, alle rafferme biennali, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al primo periodo sono ammessi alla rafferma con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.

     8. I volontari in rafferma conseguono il grado di graduato o corrispondente, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

     9. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme di cui al comma 5, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, recante disposizioni relative alle modalità di immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma biennale, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

     10. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nell'anno 2021 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9 e, se idonei, conseguono il grado di graduato o corrispondente con decorrenza dal giorno successivo alla data di completamento della ferma quadriennale.

     11. I volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi alle procedure per il transito in servizio permanente al termine della ferma quadriennale secondo le modalità stabilite all'articolo 704.

     12. I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale o annuale, che sono stati esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui al comma 9 in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, possono presentare domanda di riammissione a tali procedure, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 31 del 10 novembre 2017, entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

     13. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale, il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di diciotto mesi.

     14. Per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale:

     a) la durata della licenza ordinaria, di cui all'articolo 1502, comma 1, è la seguente:

     1) trentadue giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni;

     2) ventotto giorni lavorativi, se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni;

     b) il periodo di temporanea inidoneità al servizio, di cui all'articolo 1503, comma 2, è computato fino alla misura massima di dodici mesi per la rafferma biennale ovvero di sei mesi per la rafferma annuale;

     c) è possibile fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel limite massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

     15. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni, nonchè:

     a) se volontari in ferma prefissata quadriennale, gli articoli 703, 842, commi 3 e 3-ter, 1302, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), 2, 3 e 4, lettera b), e 1504;

     b) se volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale, gli articoli 842, commi 3 e 3-ter, 1501, comma 1, terzo periodo, 1502, commi 2, 3 e 4, lettera b), e 1504.

     16. I decreti di cui ai commi 3, 7, 9 e 12 possono essere modificati con decreto del Ministro della difesa.

 

     Art. 2198 quater. (Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di età previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale»;

     b) gli articoli 2199, 2200, 2201 e 2202 sono abrogati;

     c) l'articolo 2204 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2204 (Regime transitorio del trattenimento in servizio dei concorrenti). - 1. Fino all'anno 2024, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e fino all'anno 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, il periodo di ferma o rafferma può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze organiche previste dal decreto di cui all'articolo 2207»;

     d) all'articolo 2204-ter:

     1) al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,» sono soppresse;

     2) il comma 2 è abrogato;

     e) all'articolo 2224, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 954» sono soppresse;

     f) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-bis sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 2262-ter (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale:

     a) fino al 31 dicembre 2022, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle seguenti misure percentuali riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

     1) pari al 64 per cento, per i volontari in ferma prefissata di un anno;

     2) pari al 74 per cento, per i volontari in rafferma annuale;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico di cui agli articoli 1791, comma 1, e 1792, comma 1;

     c) si applica l'articolo 1791, comma 2, se prestano servizio nei reparti alpini;

     d) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;

     e) durante la licenza straordinaria di convalescenza, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo e, a decorrere dal quarto mese, non è più dovuta.

     2. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni.

 

     Art. 2262 quater. (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale:

     a) fino al 31 dicembre 2025:

     1) è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74 per cento del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

     2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, è corrisposta un'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al primo periodo, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo primo periodo, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti;

     3) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego;

     4) si applica l'articolo 1792, comma 4, per le indennità di impiego operativo;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2026:

     1) è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 1791, comma 3;

     2) per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, si applica l'articolo 1792, comma 2;

     3) cessa la corresponsione dell'indennità di cui alla lettera a), numero 2);

     4) si applica l'articolo 1792, comma 3, per i compensi forfetari di guardia e di impiego;

     5) si applica l'articolo 1792, comma 5, per le indennità di impiego operativo;

     c) durante la licenza straordinaria di convalescenza, di cui all'articolo 1503, comma 6, se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura, la paga di cui alla lettera a), numero 1), ovvero il trattamento economico di cui alla lettera b), numero 1), sono dovuti in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non sono più dovuti.

     2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del trattamento economico di cui al primo periodo cessa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, lettera a), numero 2).

     3. Ai volontari di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del presente codice in materia di trattamento economico riferite ai volontari in ferma prefissata senza ulteriori specificazioni».

 

     Art. 6. Disposizioni di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali

     1. Nelle more dell'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

     a) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai volontari in ferma prefissata iniziale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo I, sezione I, del citato regolamento riferite ai volontari in ferma prefissata di un anno;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai volontari in ferma prefissata iniziale e ai volontari in ferma prefissata triennale si applicano le disposizioni del libro quarto, titolo XI, riferite, rispettivamente, ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto corrisposto ai volontari in ferma prefissata ai sensi degli articoli 546 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1792 del medesimo codice, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, ove ne ricorrano i presupposti, è fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

     3. Fermo restando quanto previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 10), della presente legge, all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «anni 26» sono sostituite dalle seguenti: «anni 24».

 

     Art. 7. Ridenominazione delle qualifiche dei sergenti nonchè dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

     1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 627, comma 7:

     1) le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     2) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     b) all'articolo 629, comma 2, lettera a), le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare; brigadiere capo qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»;

     c) all'articolo 630:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

     1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

     1.4) alla lettera d), le parole da: «caporal maggiore capo scelto» a: «primo aviere capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato: sottocapo scelto per la Marina militare; primo graduato»;

     2) al comma 1-bis:

     2.1) le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     2.2) le parole: «: qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «: graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare; appuntato scelto qualifica speciale per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza»;

     2.3) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e corrispondenti»;

     d) all'articolo 631, comma 1, lettera b), la parola: «sottocapo» è sostituita dalle seguenti: «comune scelto»;

     e) all'articolo 632, comma 1:

     1) alla lettera s), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     2) alla lettera t), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

     3) alla lettera u), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

     4) alla lettera v), le parole: «primo caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     f) all'articolo 840, comma 2-bis:

     1) all'alinea, le parole: «I sergenti maggiori capi, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I sergenti maggiori aiutanti, e corrispondenti»;

     2) alla lettera d), le parole: «al grado» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica»;

     g) all'articolo 841:

     1) al comma 1, la parola: «posseduto» è sostituita dalle seguenti: «e della qualifica posseduti»;

     2) al comma 2-bis, alinea, le parole: «I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I graduati aiutanti, e corrispondenti»;

     h) all'articolo 1084-bis, commi 4 e 5, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «relativa al corrispettivo grado apicale»;

     i) all'articolo 1283, comma 1-bis, le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; secondo capo aiutante per la Marina militare»;

     l) all'articolo 1306:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

     1.3) alla lettera c), le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

     1.4) alla lettera d), le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     2) al comma 1-bis:

     2.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;

     2.2) le parole: «qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduato aiutante per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; sottocapo aiutante per la Marina militare»;

     m) all'articolo 1307:

     1) al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     2) ai commi 1 e 2, le parole: «caporal maggiore scelto» sono sostituite dalle seguenti: «graduato scelto»;

     3) ai commi 2 e 3, le parole: «caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «graduato capo»;

     4) al comma 3, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     n) all'articolo 1307-bis:

     1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»;

     2) alla rubrica, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;

     3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati e gradi corrispondenti»;

     o) all'articolo 1308, comma 3, alinea, le parole: «sottocapo di 1ª classe scelto» sono sostituite dalle seguenti: «sottocapo scelto»;

     p) all'articolo 1323-bis:

     1) alla rubrica e ai commi 1, alinea, e 4-bis, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»;

     2) alla rubrica, le parole: «sergenti maggiori capo» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti»;

     3) ai commi 1, alinea, e 4-bis, dopo le parole: «sergenti maggiori capi» sono inserite le seguenti: «e gradi corrispondenti»;

     q) all'articolo 2197-quater, comma 2, le parole: «sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti e qualifiche»;

     r) all'articolo 2197-sexies, comma 2, le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e qualifiche»;

     s) all'articolo 2209-septies, comma 3, lettera c), le parole: «o della qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti,»;

     t) all'articolo 2254-ter:

     1) alla rubrica, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante»;

     2) ai commi 1, 2, alinea, e 2-ter, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di sergente maggiore aiutante e corrispondenti»;

     u) all'articolo 2255, alla rubrica e al comma 1, le parole: «1° caporal maggiore» sono sostituite dalla seguente: «graduato»;

     v) all'articolo 2255-bis:

     1) alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «caporal maggiore capo scelto» sono sostituite dalle seguenti: «primo graduato»;

     2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole: «nel grado di caporal maggiore capo» sono sostituite dalle seguenti: «nel grado di graduato capo»;

     2.2) alle lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi»;

     3) al comma 2, le parole: «caporal maggiori capi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati capi e gradi corrispondenti»;

     z) all'articolo 2255-ter:

     1) alla rubrica e ai commi 1, secondo periodo, 2, alinea, 2-ter e 2-quinquies, alinea, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante o di sottocapo aiutante»;

     2) alla rubrica e ai commi 1, primo periodo, e 2-quater, alinea, le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati»;

     3) ai commi 2, lettere a), b), c), d) ed e), 2-bis, 2-ter e 2-quinquies, lettere a), b), c) e d), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati, e gradi corrispondenti,»;

     4) al comma 2-quater, alinea, la parola: «speciali» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante e di sottocapo aiutante»;

     aa) all'articolo 2262-bis:

     1) al comma 8-bis:

     1.1) all'alinea:

     1.1.1) le parole: «caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti, ai sergenti maggiori aiutanti»;

     1.1.2) la parola: «gradi» è sostituita dalla seguente: «qualifiche»;

     1.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi» sono sostituite dalle seguenti: «graduati aiutanti e»;

     1.3) alla lettera b), le parole: «sergenti maggiori capi con qualifica speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sergenti maggiori aiutanti»;

     2) al comma 8-ter:

     2.1) all'alinea, la parola: «speciale» è sostituita dalle seguenti: «di graduato aiutante, di sergente maggiore aiutante e qualifiche corrispondenti»;

     2.2) alla lettera a), le parole: «caporal maggiori capi scelti» sono sostituite dalle seguenti: «primi graduati».

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali

     1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1042, comma 1:

     1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;

     2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»;

     b) dopo l'articolo 1094 è inserito il seguente:

     «Art. 1094 bis. (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). - 1. All'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento, è conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente.

     2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».

 

     Art. 9. Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

     b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

     c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonchè di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

     d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attività in campo logistico nonchè di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonchè lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

     e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

     f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonchè mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

     g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:

     1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;

     2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

     h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni [1].

     3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

     4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

     5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge, pari a euro 137.938 per l'anno 2022, euro 46.353.382 per l'anno 2023, euro 45.733.408 per l'anno 2024, euro 46.127.349 per l'anno 2025, euro 131.525.166 per l'anno 2026, euro 131.551.648 per l'anno 2027, euro 131.557.372 per l'anno 2028, euro 131.529.544 per l'anno 2029, euro 131.566.912 per l'anno 2030, euro 131.572.637 per l'anno 2031, euro 131.544.808 per l'anno 2032, euro 131.582.177 per l'anno 2033, euro 180.786.713 per l'anno 2034, euro 180.883.922 per l'anno 2035, euro 184.153.402 per l'anno 2036, euro 184.159.126 per l'anno 2037, euro 188.043.919 per l'anno 2038, euro 188.081.288 per l'anno 2039, euro 188.200.993 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 189.256.667 per l'anno 2042 ed euro 191.085.984 annui a decorrere dall'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, comprensivo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

     2. In relazione alla riduzione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2021.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192.