§ 80.5.317 – D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146.
Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/05/1975
Numero:146


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle [...]
Art. 1.  (Indennità di rischio).
Art. 2.  (Corresponsione dell'indennità di rischio).
Art. 3.  (Operatori subacquei).
Art. 4.  (Indennità maneggio valori di cassa).
Art. 5.  (Indennità meccanografica).
Art. 6.  (Indennità di servizio notturno).
Art. 7.  (Decorrenza e limiti).
Art. 8.  (Individuazione delle categorie).
Art. 9.  (Libretto individuale di rischio).
Art. 10.  (Modalità di corresponsione).


§ 80.5.317 – D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato.

(G.U. 16 maggio 1975, n. 128).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.

     Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 gennaio 1973.

 

 

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734

 

          Art. 1. (Indennità di rischio).

     Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

     Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

 

Gruppo di appartenenza

Importo

I

700

II

690

III

500

IV

400

V

300

 

     Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

 

          Art. 2. (Corresponsione dell'indennità di rischio).

     L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.

     Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.

     Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli artt. 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonché con l'indennità di pilotaggio e di volo.

 

          Art. 3. (Operatori subacquei).

     Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unita tabella C.

     Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

     Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

     a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

     b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;

     c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

     Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

     L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

     Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.

 

          Art. 4. (Indennità maneggio valori di cassa).

     Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

 

 

Importo

a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni

 

 

L. 300

b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni

 

 

L. 200

c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 100 milioni

 

 

L. 100

     L'indennità di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

 

          Art. 5. (Indennità meccanografica).

     Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonché al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di L. 300.

 

          Art. 6. (Indennità di servizio notturno).

     Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turni, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennità oraria di servizio notturno di L. 100 [1].

     L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

 

          Art. 7. (Decorrenza e limiti).

     La indennità di rischio di cui agli artt. 1 e 3 del presente regolamento, nonché le indennità di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli artt. 4, 5 e 6, competono dal 1° gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, semprechè fruiscano dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

     Le indennità predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 3.

 

          Art. 8. (Individuazione delle categorie).

     In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio.

     In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanità e da un funzionario tecnico designato dall'amministrazione interessata.

     Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di variazione.

 

          Art. 9. (Libretto individuale di rischio).

     Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli artt. 1 e 3 del presente regolamento, è istituito il libretto individuale di rischio.

     Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il rischio.

     Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attività comportante rischio.

     Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.

 

          Art. 10. (Modalità di corresponsione).

     Alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sarà provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità.

     Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.

     Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennità al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalità dettate nelle note apposte all'unita tabella C.

 

 

Tabella A [2]

 

     Gruppo I

     Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni (1).

     Gruppo II

     1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a 1,5 rem annuali (2).

     2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità, o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità (2) (3).

     3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina (3).

     Gruppo III

     1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali (2).

     2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I dell'allegata tabella B (4).

     3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (3).

     4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non meccanici (5).

     5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, purché eseguite in aria compressa.

     Gruppo IV

     1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B (4).

     2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensità possa superare 10 mw/cm2 (2).

     3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto o a 85 decibel in luogo chiuso (2).

     4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati (2).

     5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.

     Gruppo V

     1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III dell'allegata tabella B (4).

     2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensità nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco (6).

     3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso (7).

     4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sistemati su chiatte o natanti.

     5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7).

     6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli.

     7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo l'esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

     8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui (6), nonché lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico.

     9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonché da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico (2) (8).

     10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico (8).

     11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine (8).

     12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi (8).

     13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, iuta e dalla filatura e tessitura della canapa e della iuta o dalla lavorazione di fibre sintetiche (7).

     14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attività previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonché prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante o di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperte al traffico internazionale (1).

     15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attività previste dalle tabelle A e B del presente regolamento.

     16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attività di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attività di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attività stessa.

     17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio ed esbosco.

 

 

     Tabella B [3]

     Tabella dei prodotti tossici comportanti rischio alla salute e alla incolumità fisica degli addetti

 

     Gruppo I

     1. Nichel, leghe e composti:

     nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile (1).

     2. Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato):

     nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del cloroformiato di metile triclorurato (1).

     3. Piombo tetraetile (2):

     nella produzione di piombo tetraetile;

     nella etilazione della benzina.

     Gruppo II (3)

     1. Arsenico, leghe e composti:

     nella produzione dell'arsenico;

     nella preparazione di leghe e composti;

     nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura;

     nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;

     nella tintura di filati e tessuti;

     nella concia delle pelli.

     2. Berillio, leghe e composti:

     nella preparazione di leghe e composti;

     nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti.

     3. Cromo, leghe e composti:

     nella produzione del cromo;

     nella preparazione delle leghe e composti;

     nella concia delle pelli.

     4. Fosforo e composti:

     nella produzione del fosforo;

     nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;

     nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo.

     5. Mercurio, amalgame e composti:

     nella produzione del mercurio;

     nella preparazione delle amalgame e dei composti;

     nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;

     nella produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio in preparati mercuriali;

     nella lavorazione in nero del feltro secretato;

     nella doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;

     nella fabbricazione di inneschi;

     nel trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero;

     nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del mercurio;

     nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.

     6. Piombo, leghe e composti:

     nella produzione del piombo;

     nella preparazione di leghe e composti;

     nella fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici;

     nella fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo;

     nella cernita e recupero di materiali piombiferi;

     nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo;

     nella asportazione di verniciature piombifere;

     nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;

     nella fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori;

     nella saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;

     nella saldatura con leghe piombifere e di saldatura;

     nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere impianti costituiti da materiale piombifero;

     nelle operazioni di tempera con bagno di piombo;

     nella piombatura o smaltatura su superfici metalliche;

     nelle operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;

     nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere).

     7. Bromo e composti:

     nella produzione del bromo;

     nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.

     8. Cloro e composti:

     nella produzione del cloro e dell'acido cloridrico;

     nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici industriali;

     nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico.

     9. Fluoro e composti:

     nella produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;

     nella preparazione dei composti del fluoro;

     nella incisione del vetro;

     nella preparazione della criolite artificiale;

     nella elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.

     10. Iodio e composti:

     nella produzione dello iodio;

     nella preparazione dei composti.

     11. Acido cianidrico e composti:

     nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;

     nella derattizzazione e disinfezione;

     nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto l'attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);

     nella depurazione chimica del gas illuminante;

     nelle operazioni di galvanoplastica;

     nelle operazioni di tempera e di cementazione;

     nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione della acrilnitrite e dei diisocianati organici).

     12. Acido nitrico e gas nitrico:

     nella produzione dell'acido nitrico;

     nella produzione della nitrocellulosa;

     nella produzione di esplosivi con processi di nitrazione;

     nella produzione di coloranti azoici;

     nella saldatura ossicetilenica e ad arco.

     13. Cloropicrina (nitrocloroformio):

     nella produzione della cloropicrina;

     nella distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura (in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);

     14. Anidride solforosa:

     nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attività assuma carattere professionale.

     15. Solfuro di carbonio:

     nella produzione di solfuro di carbonio;

     nell'impiego di solfuro di carbonio come solvente;

     nel trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto;

     nella vulcanizzazione della gomma nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attività assuma carattere professionale.

     16. Piombo tetraetile:

     nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.

     17. Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):

     nella produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;

     nella rettificazione del benzolo e degli omologhi;

     nell'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;

     nella preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;

     nella rotocalcografia.

     18. Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:

     nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;

     nell'impiego delle sostanze prodotte come materie prime nei processi chimici industriali.

     19. Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:

     nella produzione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;

     nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.

     20. Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile):

     nella produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;

     nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

     nell'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.

     21. Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:

     nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.

     Gruppo III (4)

     1. Antimonio, leghe e composti:

     nella produzione dell'antimonio;

     nella preparazione delle leghe e composti;

     nella produzione di colori, vernici, mastici;

     nella preparazione di miscele per la produzione di vetri;

     nella produzione degli antiparassitari e nell'uso professionale di essi;

     nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimica-farmaceutica;

     nella vulcanizzazione e colorazione della gomma;

     nella tintura e stampaggio dei tessuti.

     2. Berillio, leghe e composti:

     nella produzione del berillio;

     nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari.

     3. Cadmio, leghe e composti:

     nella produzione del cadmio;

     nella preparazione delle leghe e dei composti;

     nella fabbricazione degli accumulatori.

     4. Manganese, leghe e composti:

     nella produzione del manganese;

     nella preparazione delle leghe e dei composti;

     nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;

     nella produzione dei fiammiferi;

     nella saldatura con elettrodi al manganese.

     5. Mercurio, amalgame e composti:

     nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio);

     nelle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;

     nell'impiego di pompe a mercurio.

     6. Nichel, leghe e composti:

     nella raffinazione del nichel.

     7. Piombo, leghe e composti:

     nella composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);

     nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella verniciatura dei recipienti con uso di materiali di piombo;

     nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;

     nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);

     nella lavorazione della gomma piombifera.

     8. Selenio, leghe e composti:

     nella produzione del selenio;

     nella preparazione delle leghe e dei composti;

     nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e inchiostri, nella vulcanizzazione della gomma.

     9. Vanadio, leghe e composti:

     nella produzione del vanadio;

     nella preparazione delle leghe e dei composti;

     nella pulitura degli impianti di combustione della nafta e nel recupero delle ceneri relative;

     nell'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;

     nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.

     10. Cloro e composti:

     nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.

     11. Acido nitrico e gas nitrosi:

     nel decapaggio e nella incisione dei metalli.

     12. Anidride solforosa:

     nella produzione dello zolfo;

     nella produzione dell'anidride solforosa;

     nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;

     nella solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere;

     nella fusione dell'elektron.

     13. Acido solforico:

     nel carbonissaggio delle lane;

     nel decapaggio dei metalli;

     nella produzione dello zinco elettrolitico;

     nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;

     nell'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.

     14. Idrogeno solforato:

     nella raffinazione degli olii minerali;

     nella filatura della viscosa;

     nella vuotatura dei pozzi neri.

     15. Ossido di carbonio:

     nella produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;

     nella condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;

     nella seconda lavorazione del vetro alla fiamma;

     nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o assiacetilenica;

     nella prova di motori a combustione interna o a scoppio.

     16. Cloruro di zolfo:

     nella produzione del cloruro di zolfo;

     nella vulcanizzazione della gomma.

     17. Tetracloruro di carbonio:

     nella produzione del tetracloruro di carbonio;

     nell'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;

     nella carica degli estintori;

     nella produzione delle miscele frigorifere (freon).

     18. Aldeide formica e acido formico:

     nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;

     nella fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;

     nella fabbricazione dei compensati di legno;

     nel trattamento antipiega dei tessuti.

     19. Etere di petrolio e benzina:

     nella distillazione e raffinazione del petrolio;

     nella preparazione delle miscele di benzina;

     nella preparazione e nell'impiego di solventi a base di benzina.

     20. Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:

     nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;

     nell'impiego di solventi contenenti glicoli.

     21. Fenoli, tiofenoli e cresoli:

     nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;

     nell'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;

     nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attività assuma carattere professionale o di lavorazione industriale.

     22. Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi:

     nella produzione delle sostanze predette;

     nell'impiego delle sostanze stesse come materie prime nei processi chimici industriali.

     23. Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e acetilacetone:

     nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;

     nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

     nell'impiego di solventi contenenti acetone.

     24. Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico:

     nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;

     nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

     nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

     25. Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile):

     nella produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato propile e dell'acetato di metile;

     nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

     nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

     26. Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico):

     nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;

     nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;

     nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.

     27. Acridina:

     nella produzione dell'acridina;

     nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei coloranti.

     28. Piridina:

     nella produzione della piridina;

     nell'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;

     nell'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;

     nell'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;

     nell'impiego di solventi contenenti piridina.

     29. Bario e composti (5):

     nella produzione del bario;

     nella produzione degli ossidi e dei sali.

     30. Ossido di ferro (5):

     nei laminati di ferro e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro.

     31. Zolfo (5):

     nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di polveri di zolfo, in assenza di polveri silicee.

     32. Talco (5):

     nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in assenza di polveri silicee.

 

 

Tabella C

Indennità di rischio per operatori subacquei [4]

 

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)

Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:

Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aria

Miscele sintetiche

Ossigeno

saturazione

1

2

3

4

5

Ø-12 ..................

1.200

1.600

2.400

600

13-25 ..................

1.600

2.400

3.400

800

26-40 ..................

2.000

3.400

-

1.000

41-55 ..................

3.000

4.400

-

1.200

56-80 ..................

5.000

6.000

-

1.400

81-110 ................

6.000

7.000

-

1.600

111-150 .................

-

8.000

-

2.000

151-200 .................

-

9.000

-

2.500

oltre 200 ................

-

10.000

-

3.000

     Note:

     (1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:

     il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.

     Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

     (2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata mensilmente.

     (3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell'immersione.

     (4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:

     a) nelle immersioni non in saturazione:

     la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti, deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;

     i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata.

     b) Nelle immersioni in saturazione:

     i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all'ora.

     (5) L'indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

     (6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:

     a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento;

     b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazioni, 50 per cento;

     c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.


[1] L’indennità di cui al presente comma è stata elevata a L. 150 dall'art. 1 della L. 18 novembre 1975, n. 613, a L. 400 dall'art. 7 della L. 17 novembre 1978, n. 715 e infine raddoppiata dall'art. 19 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

[2] Per le integrazioni alla presente tabella, vedi il D.M. 19 giugno 1984.

[3] Per le integrazioni alla presente tabella, vedi il D.M. 19 giugno 1984.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1982, n. 28.