§ 80.5.322 – L. 18 novembre 1975, n. 613.
Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/11/1975
Numero:613


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 ai fini dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi [...]
Art. 2.      Le misure delle indennità di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 [...]


§ 80.5.322 – L. 18 novembre 1975, n. 613.

Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

(G.U. 11 dicembre 1975, n. 326).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 ai fini dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     I nuovi importi delle indennità predette competono dal 1° gennaio 1975 nella misura indicata nell'allegata tabella.

 

          Art. 2.

     Le misure delle indennità di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennità previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed al capitolo corrispondente per l'anno finanziario 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella

(Omissis)