§ 46.8.416 - Legge 3 febbraio 1982, n. 28.
Indennità di rischio per operatori subacquei.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/02/1982
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è sostituita da quella annessa alla presente legge
Art. 2.      Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono intendersi riferite alle immersioni non [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del [...]


§ 46.8.416 - Legge 3 febbraio 1982, n. 28.

Indennità di rischio per operatori subacquei.

(G.U. 9 febbraio 1982, n. 38)

 

 

     Art. 1.

     La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

     Le indennità previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.

 

          Art. 2.

     Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.

     Per la corresponsione delle indennità di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.

     All'onere relativo all'anno finanziario 1982, valutato in lire 451 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Indennità di rischio per operatori subacquei.

     (Omissis).

 

     1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:

     il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.

     Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

     2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata mensilmente.

     3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell'immersione.

     4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:

     a) nelle immersioni non in saturazione:

     la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;

     i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata.

     b) Nelle immersioni in saturazione:

     i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all'ora.

     5) L'indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

     6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:

     a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento;

     b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento;

     c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento;