§ 46.8.229 - Legge 31 luglio 1954, n. 599.
Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:31/07/1954
Numero:599


Sommario
Art. 1.      Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado
Art. 2.      Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni
Art. 3.  [2].
Art. 4.      Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con [...]
Art. 5.      L'anzianità di grado è assoluta e relativa
Art. 6.      L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso
Art. 7.      Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a [...]
Art. 8.      Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi [...]
Art. 9.      L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali [...]
Art. 10.      Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di [...]
Art. 11.      I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento
Art. 12.      Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo
Art. 13.      Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni
Art. 14.      Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso [...]
Art. 15.      Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause
Art. 16.      L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge
Art. 17.      Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purchè idoneo a servizio incondizionato
Art. 18.      Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al [...]
Art. 19.      La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale
Art. 20.  [4].
Art. 21.      La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici
Art. 22.      Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad [...]
Art. 23.      Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo
Art. 24.  [5].
Art. 25.  [6].
Art. 26.      Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause
Art. 27.      Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che non sia transitato nel ruolo speciale per [...]
Art. 28.  [10].
Art. 29.      Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia [...]
Art. 30.      Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione [...]
Art. 31.      Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una [...]
Art. 32.      Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio [...]
Art. 33.  [14].
Art. 34.  [16].
Art. 35.  [18]
Art. 36.      Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria [...]
Art. 37.      Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previsto dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento [...]
Art. 38.      Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è [...]
Art. 39.      Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali
Art. 40.      Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause
Art. 41.      Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del [...]
Art. 42.      Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, [...]
Art. 43.      Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge
Art. 44.      I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge
Art. 45.      Il sottufficiale in congedo può trovarsi
Art. 46.      Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili
Art. 47.      Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio [...]
Art. 48.      Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali
Art. 49.      Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad [...]
Art. 50.      La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonchè i sottufficiali [...]
Art. 51.      Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella B annessa alla presente legge
Art. 52.      Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età
Art. 53.      La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge
Art. 54.      Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze
Art. 55.      Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età
Art. 56.      Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio
Art. 57.      Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento [...]
Art. 58.      Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dall'art. [...]
Art. 59.      Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'art. 57, sono i seguenti
Art. 60.  [21].
Art. 61.      La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale
Art. 62.      Può essere reintegrato nel grado
Art. 63.      Le sanzioni disciplinari di stato sono
Art. 64.  [23].
Art. 65.  [24].
Art. 66.      L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere [...]
Art. 67.      E' sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale
Art. 68.      La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali [...]
Art. 69.      La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal [...]
Art. 70.      Non possono far parte della Commissione di disciplina
Art. 71.      Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata [...]
Art. 72.  [26].
Art. 73.      Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi
Art. 74.  [27]
Art. 75.  [29]
Art. 76.      In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il [...]
Art. 77.      Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica
Art. 78.      In tempo di guerra
Art. 79.      Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo [...]
Art. 80.      I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data [...]
Art. 81.      I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano [...]
Art. 82.      Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal [...]
Art. 83.      I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito [...]
Art. 84.      Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali [...]
Art. 85.      Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli [...]
Art. 86.      Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative [...]
Art. 87.      Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti [...]
Art. 88.      Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, [...]
Art. 89.      Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso
Art. 90.      I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio [...]
Art. 91.      Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di [...]
Art. 92.      In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio [...]
Art. 93.      Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma [...]
Art. 94.      Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'art. 87 del regio decreto-legge 3 febbraio [...]
Art. 95.      Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato [...]
Art. 96.      Alla copertura dell'onere di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei [...]


§ 46.8.229 - Legge 31 luglio 1954, n. 599. [1]

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 10 agosto 1954, n. 181, S.O.)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

     Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

 

          Art. 2.

     Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

     Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

 

          Art. 3. [2].

     I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

     sottufficiali in ferma volontaria o rafferma;

     sottufficiali in servizio permanente;

     sottufficiali in congedo;

     sottufficiali in congedo assoluto.

     I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie:

     sottufficiali dell'ausiliaria;

     sottufficiali di complemento;

     sottufficiali della riserva.

 

          Art. 4.

     Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

 

          Art. 5.

     L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

     Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

     Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

 

          Art. 6.

     L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

     Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

     A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

 

          Art. 7.

     Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

     La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni [3].

 

          Art. 8.

     Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

 

          Art. 9.

     L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

 

          Art. 10.

     Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

          Art. 11.

     I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.

     Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

 

Titolo II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

 

Capo I

DEL SERVIZIO PERMANENTE IN GENERALE.

 

          Art. 12.

     Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

     Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento del suoi doveri.

 

          Art. 13.

     Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dall'impiego.

 

Capo II

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO.

 

          Art. 14.

     Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.

     Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

 

          Art. 15.

     Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

     a) prigionia di guerra;

     b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

     c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

     d) motivi privati.

     La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

     L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

     L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

     L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

 

          Art. 16.

     L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

     Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

     Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

 

          Art. 17.

     Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purchè idoneo a servizio incondizionato.

     Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

     Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

 

          Art. 18.

     Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio nè altro assegno.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

 

          Art. 19.

     La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

     La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

     La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

 

          Art. 20. [4].

     Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

     Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

     Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

     Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

 

          Art. 21.

     La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

 

          Art. 22.

     Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

 

          Art. 23.

     Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

 

Capo III

RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO.

 

          Art. 24. [5].

 

          Art. 25. [6].

 

Capo IV

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

 

          Art. 26.

     Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

     d) domanda;

     e) [inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali] [7];

     f) nomina all'impiego civile;

     g) perdita del grado.

     Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

 

          Art. 27.

     Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge, salvo che non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24 [8].

     (Omissis) [9].

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

 

          Art. 28. [10].

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

     a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

     b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

     c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

 

          Art. 29.

     Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

     Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

     Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio [11].

     Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 30.

     Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

     Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

     Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

 

          Art. 31.

     Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

     Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

     Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

     Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

 

          Art. 32.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

 

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

L.

120.000

maresciallo capo e gradi corrispondenti

"

100.000

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

"

85.000

sergente maggiore e gradi corrispondenti

"

60.000 [12]

 

     L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque [13] .

     L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

 

          Art. 33. [14].

     Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

     E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

     Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio [15].

     Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

 

          Art. 34. [16].

     Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

     Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione [17].

     Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

 

          Art. 35. [18]

     [Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

     Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento [19].

     L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.]

 

          Art. 36.

     Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

 

          Art. 37.

     Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previsto dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

 

Titolo III

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA.

 

          Art. 38.

     Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

 

          Art. 39.

     Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

     La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

 

          Art. 40.

     Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

     a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

     b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

     c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

     d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

     e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

     f) [inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali] [20];

     g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

     h) nomina all'impiego civile;

     i) perdita del grado.

     La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

     La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa inchiesta formale.

 

          Art. 41.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

 

          Art. 42.

     Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

     Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), e), f), g) dell'art. 40, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i) del predetto art. 40.

     Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

 

          Art. 43.

     Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

 

Titolo IV

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 44.

     I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

 

          Art. 45.

     Il sottufficiale in congedo può trovarsi:

     in servizio temporaneo;

     in congedo illimitato;

     sospeso dalle attribuzioni del grado.

 

          Art. 46.

     Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

     Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della Forza in congedo.

 

          Art. 47.

     Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

     I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

     I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

     Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

 

          Art. 48.

     Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

     La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

     La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

 

          Art. 49.

     Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.

     Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

 

Capo II

SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 50.

     La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonchè i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 51.

     Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella B annessa alla presente legge.

     Tali obblighi sono:

     prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

     rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

     frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

     rispondere alle chiamate di controllo.

     In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

 

          Art. 52.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

     Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

     Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'età di quarantacinque anni nonchè il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti nel ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonchè il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.

 

Capo III

SOTTUFFICIALI DELLA RISERVA

 

          Art. 53.

     La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 54.

     Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

     In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

 

          Art. 55.

     Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

     Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

 

Titolo V

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

 

          Art. 56.

     Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

     Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

Titolo VI

IMPIEGO CIVILE

 

          Art. 57.

     Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

     L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

 

          Art. 58.

     Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dall'art. 40, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.

     Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.

 

          Art. 59.

     Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'art. 57, sono i seguenti:

     a) nell'Amministrazione della Difesa:

     per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;

     per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

     per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;

     b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo C.

     I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera b) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

 

Titolo VII

PERDITA DEL GRADO

 

          Art. 60. [21].

     Il grado si perde per una delle seguenti cause:

     1) perdita della cittadinanza;

     2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

     3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

     4) interdizione civile o inabilitazione civile;

     5) irreperibilità accertata;

     6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

     7) condanna:

     a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

     b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

     Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

 

          Art. 61.

     La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

     La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7, dell'articolo 60.

     Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

 

          Art. 62.

     Può essere reintegrato nel grado:

     1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5, dell'articolo 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;

     2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'art. 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita [22];

     3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

     4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

     La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

     La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

 

Titolo VIII

DISCIPLINA

 

Capo I

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

 

          Art. 63.

     Le sanzioni disciplinari di stato sono:

     a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;

     b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);

     c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;

     d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.

 

Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Sezione I

INCHIESTA FORMALE.

 

          Art. 64. [23].

     L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 63, è effettuato mediante formale inchiesta.

     L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

 

          Art. 65. [24].

     L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

     Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

     Qualora siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.

     Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

 

          Art. 66.

     L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina [25].

     Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione è adottata dal Ministro.

 

Sezione II

COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

 

          Art. 67.

     E' sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

 

          Art. 68.

     La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

     Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

     Il presidente della Commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

 

          Art. 69.

     La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.

     Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

     Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

     Se trattasi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 66, la Commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo designato dal Ministro.

 

          Art. 70.

     Non possono far parte della Commissione di disciplina:

     a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorchè commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;

     b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali.

     c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

     d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

     e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

     f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

     g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

     h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

 

          Art. 71.

     Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

     Il componente ricusato è sostituito.

 

          Art. 72. [26].

     La Commissione di disciplina è convocata dal comandante militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 69.

     L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.

     Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina.

 

          Art. 73.

     Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

     Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70.

     L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

 

          Art. 74. [27]

     La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta nè fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire [28] .

     Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.

     Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

     legge l'ordine di convocazione;

     fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

     chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

     Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

     Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

     Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

     Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

     Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

     Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

     "Il ... è meritevole di conservare il grado?"

     La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta.

     Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.

     Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

     I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.

 

          Art. 75. [29]

     Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

 

          Art. 76.

     In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

     Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

 

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI AI SOTTUFFICIALI RESIDENTI ALL'ESTERO.

 

          Art. 77.

     Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

     Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 74.

 

Sezione IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TEMPO DI GUERRA.

 

          Art. 78.

     In tempo di guerra:

     la Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;

     per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e della Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'art. 69 il Ministro, per la formazione della Commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 79.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:

     per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma;

     per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;

     per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.

 

          Art. 80.

     I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'art. 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni sessanta.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.

     I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 81.

     I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.

     I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.

 

          Art. 82.

     Il sottufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'art. 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

 

          Art. 83.

     I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'art. 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'art. 90, lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, modificato con l'art. 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con l'art. 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'art. 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età indicati nella tabella A annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.

 

          Art. 84.

     Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954, l'indennità speciale prevista dall'art. 32.

     La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera c), dei citati decreti legislativi nonchè agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

 

          Art. 85.

     Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

     Fino a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

 

          Art. 86.

     Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di perdita del titolo stesso.

 

          Art. 87.

     Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

 

          Art. 88.

     Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'art. 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.

 

          Art. 89.

     Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso.

     I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'art. 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni.

     I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le disposizioni dell'art. 24 della presente legge.

 

          Art. 90.

     I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto art. 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

 

          Art. 91.

     Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo art. 95, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

     Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 92.

     In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

     a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

     b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

     c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

     I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

 

          Art. 93.

     Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'art. 71 e nel primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge.

     I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'art. 29 della presente legge.

 

          Art. 94.

     Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'art. 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.

 

          Art. 95.

     Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni.

     E' pure abrogato l'art. 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

 

          Art. 96.

     Alla copertura dell'onere di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

 

capitolo

n.

26

L.

53.500.000

"

n.

151

"

106.760.000

"

n.

183

"

80.200.000

"

n.

190

"

30.400.000

"

n.

245

"

48.140.000

"

n.

271

"

406.000.000

 

     L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A [30] - Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

 

Forza armata

Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria

Gradi

Età

Note

Esercito

Arma dei carabinieri

Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale

58

 

 

 

Maresciallo maggiore

55

 

 

 

Maresciallo capo e maresciallo di alloggio

52

 

 

 

Brigadiere

50

 

 

Altre Armi

Tutti

55

 

Marina

Tutte le categorie

Tutti

52

Per i sottufficiali della categoria portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, numero 1257, il limite di età è di anni 55.

 

Ruolo naviganti

Tutti

46

 

Aeronautica

Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie

Tutti

55

 

 

     Tabella B [31] - Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi di servizio in tempo di pace.

 

Forza armata

Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria

Gradi

Età

Note

Esercito

Arma dei carabinieri

Maresciallo maggiore

55

 

 

 

Maresciallo capo e maresciallo di alloggio

52

 

 

 

Brigadiere e vice-brigadiere

50

 

 

Altre Armi

Maresciallo maggiore

50

 

 

 

Maresciallo capo e maresciallo ordinario

48

 

 

 

Sergente maggiore e sergente

45

 

Marina

Tutte le categorie

Capi di 1ª, 2ª e 3 ª classe

52

 

 

 

Secondi capi e sergenti

48

 

Aeronautica

Ruolo naviganti

Tutti

35

Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 51.

 

 

 

45

 

 

Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie

Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe

52

 

 

 

Sergenti maggiori e sergenti

50

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, escluso l'articolo 32.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[3] Comma già sostituito dall'art. 39 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 e così ulteriormente sostituito dall'art. 44 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.

[5] Articolo abrogato dall'art. 77 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[6] Articolo abrogato dall'art. 77 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[7] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[9] Comma abrogato dall'art. 77 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1973, n. 302.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1973, n. 302.

[14] La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1995, n. 126, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 27 gennaio 1968, n. 37.

[18] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

[20] Lettera abrogata dall'art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio.

[22] Numero così sostituito dall'art. 4 della L. 2 maggio 1969, n. 304.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.

[25] La Corte costituzionale con sentenza 18 gennaio 1991, n. 17 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, secondo inciso, nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando in base alle risultanze dell'inchiesta ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63, anziché farne proposta al Ministro.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1991, n. 104, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72 e 74 della presente legge.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1995, n. 356, ha dichiarato la illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma, limitatamente alla parola non", che immediatamente precede è ammesso ad intervenire".

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 2009, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore».

[30] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 17 aprile 1957, n. 260 per i sottuficiali della Guardia di finanza.

[31] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 17 aprile 1957, n. 260 per i sottuficiali della Guardia di finanza.