§ 46.6.57 - Legge 17 aprile 1957, n. 260.
Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:17/04/1957
Numero:260


Sommario
Art. 1.      Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio [...]
Art. 2.      Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneità fisica al [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  [3]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il [...]
Art. 7.      Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in [...]
Art. 8.      La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 [...]
Art. 9.      Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a [...]
Art. 10.      La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 [...]
Art. 11.      Il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri
Art. 12.      L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei [...]


§ 46.6.57 - Legge 17 aprile 1957, n. 260.

Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 3 maggio 1957, n. 112)

 

 

     Art. 1.

     Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'art. 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti [1] .

     Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.

 

          Art. 3.

     (Omissis) [2].

     L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, è aumentato di 90 marescialli maggiori ed è diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.

     Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.

     La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sarà diminuito di 19 unità in ciascuno dei primi due anni e di 20 unità in ciascuno dei tre anni successivi.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     (Omissis) [4].

     Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

 

          Art. 6.

     L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

     Il Ministro per le finanze può in ogni caso, ordinare direttamente un'inchiesta formale.

 

          Art. 7.

     Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni dalla presente legge.

 

          Art. 8.

     La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'art. 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.

 

          Art. 9.

     Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

 

          Art. 10.

     La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è soppressa.

     Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneità al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.

     Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

 

          Art. 11.

     Il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri.

     I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

     I limiti di età previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.

 

          Art. 12.

     L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Tabelle - (Omissis)


[1]  Comma così sostituito dall'art. 51 della L. 3 agosto 1961, n. 833.

[2]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 29 maggio 1967, n. 380.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 3 agosto 1961, n. 833.

[4]  Comma abrogato dall'art. 52 della L. 3 agosto 1961, n. 833.

[5]  Comma abrogato dall'art. 52 della L. 3 agosto 1961, n. 833.

[6]  Comma abrogato dall'art. 52 della L. 3 agosto 1961, n. 833.

[7]  Comma abrogato dall'art. 52 della L. 3 agosto 1961, n. 833.

[8]  Comma abrogato dall'art. 52 della L. 3 agosto 1961, n. 833.