§ 46.6.42 - Legge 9 febbraio 1952, n. 60.
Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:09/02/1952
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Il Corpo della guardia di finanza comprende
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 21 [...]
Art. 3.      Con effetto dal 1° gennaio 1950, l'organico del Corpo della guardia di finanza è determinato come segue
Art. 4.      Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi
Art. 5.      Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443
Art. 6.      L'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 7.      A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle [...]


§ 46.6.42 - Legge 9 febbraio 1952, n. 60. [1]

Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo.

(G.U. 23 febbraio 1952, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     Il Corpo della guardia di finanza comprende:

     1 Comando generale;

     5 Comandi di zona;

     1 Comando superiore degli istituti di istruzione;

     17 Legioni territoriali;

     1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una scuola nautica, e la banda musicale del Corpo;

     1 Accademia e scuola di applicazione;

     1 Scuola sottufficiali.

     Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni, brigate e nuclei di polizia tributaria investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio.

     La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443, è sostituito dal seguente:

     "Ai Comandi di zona ed al Comando superiore degli istituti di istruzione sono preposti generali di brigata del Corpo".

 

          Art. 3.

     Con effetto dal 1° gennaio 1950, l'organico del Corpo della guardia di finanza è determinato come segue:

     Ufficiali:

     1 generale di divisione, comandante in secondo;

     6 generali di brigata;

     22 colonnelli;

     68 tenenti colonnelli;

     90 maggiori;300 capitani;

     480 tenenti e sottotenenti (compresi 8 sottotenenti maestri di scherma e un sottotenente maestro direttore di banda);

     Sottufficiali:

     1.390 marescialli maggiori [2] ;

     1.902 marescialli capi ed ordinari [3] ;

     2.800 brigadieri;

     2.300 sottobrigadieri;

     Militari di truppa:

     3.800 appuntati;

     20.500 finanzieri;

     1.633 allievi finanzieri.

 

          Art. 4.

     Nella forza organica di cui al precedente articolo sono compresi:

     a) 1 colonnello; 13 tenenti colonnelli; 20 maggiori; 60 capitani; 130 tenenti e sottotenenti; 500 marescialli maggiori; 600 marescialli capi e ordinari; 800 brigadieri; 500 sottobrigadieri; 350 appuntati; 500 finanzieri per i servizi di polizia tributaria investigativa;

     b) 350 sottufficiali in posizione di servizio sedentario.

 

          Art. 5.

     Sono abrogati gli articoli 4, 5 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, e l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1443.

 

          Art. 6.

     L'art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     A decorrere dal 1° gennaio 1950, per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, di qualunque grado, la liquidazione della pensione si effettua in base alle aliquote stabilite dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Voce così modificata dall'art. 3 della L. 17 aprile 1957, n. 260.

[3]  Voce così modificata dall'art. 3 della L. 17 aprile 1957, n. 260.