§ 46.8.317 - Legge 10 giugno 1964, n. 447.
Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/06/1964
Numero:447


Sommario
Art. 1.      Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici
Art. 2.      Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei [...]
Art. 3.      Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore [...]
Art. 4.      Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica può essere concessa [...]
Art. 5.      Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è utile ai fini di [...]
Art. 6.      In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) è così stabilito
Art. 10.      Metà dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito è portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data [...]
Art. 11.      I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a [...]
Art. 12.      I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le [...]
Art. 13.      Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 40 della legge [...]
Art. 14.      Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari per esami ai fini della nomina a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti di [...]
Art. 15.      I richiami e i trattenimenti in servizio ai sensi della presente legge sono disposti nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in ferma [...]
Art. 16.      Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 17.      L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito stabilito dall'art. 9 sarà raggiunto gradualmente come segue
Art. 18.      Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi [...]
Art. 19.      Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, sono apportate le seguenti varianti
Art. 20.      Nel caso in cui dopo le promozioni a secondo capo in servizio permanente dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 6 e seguenti della legge 27 novembre 1956, n. 1368, [...]
Art. 21.  [4]
Art. 22.      Per i sottufficiali già volontari della Marina rimasti in servizio oltre i vincoli di ferma annuale previsti dall'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, il [...]
Art. 23.      All'art. 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti [...]
Art. 24.      I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a [...]
Art. 25.      L'art. 23 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 26.      Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di [...]
Art. 27.  [5]
Art. 28.  [6]
Art. 29.      Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 30.      La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti [...]
Art. 31.      In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, per l'avanzamento dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo [...]
Art. 32.      E' abrogato l'art. 55 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468
Art. 33.      L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'art. 27 sarà raggiunto gradualmente come segue
Art. 34.  [7]
Art. 35.      I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, [...]
Art. 36.      All'onere di lire 735.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei [...]


§ 46.8.317 - Legge 10 giugno 1964, n. 447. [1]

Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate.

(G.U. 2 luglio 1964, n. 160)

 

 

     Art. 1.

     Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici.

 

          Art. 2.

     Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna forza armata.

 

          Art. 3.

     Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9 e 27, ultimo comma, e 18, penultimo capoverso, restando nelle predette posizioni.

     I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

 

          Art. 4.

     Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età.

     Tale autorizzazione è da ritenere valida anche nei casi di nomina a ufficiale, di passaggio in servizio permanente effettivo e di commutazione di ferma.

 

          Art. 5.

     Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è utile ai fini di pensione.

 

          Art. 6.

     In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione [2].

     Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

     Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse, senza interesse.

     Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8.

     Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni:

     I. - Il primo comma dell'art. 24 è così sostituito (Omissis).

     II. - Nel primo comma dell'art. 27 sono soppresse le parole "rivestendo il grado massimo".

 

          Art. 9.

     L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori 3.500

marescialli capi 4.000

marescialli ordinari 4.500

sergenti maggiori 8.500

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

     La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

 

          Art. 10.

     Metà dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito è portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'art. 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

     Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato art. 7.

 

          Art. 11.

     I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:

     a) abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;

     b) siano celibi o vedovi senza prole.

     Non possono essere disposti richiami a domanda, ai sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.

 

          Art. 12.

     I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro invio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5.

 

          Art. 13.

     Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     I sergenti stessi non possono essere collocati in congedo di autorità, per motivi diversi da quelli previsti dal citato art. 40, se non al termine di ogni vincolo annuale, con preavviso di due mesi. Possono essere collocati in congedo, anche prima della scadenza del vincolo annuale, coloro che ne facciano richiesta per giustificati motivi.

     I sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio in base alle disposizioni vigenti in materia. Essi però sono collocati in congedo al termine del vincolo annuale in corso.

 

          Art. 14.

     Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari per esami ai fini della nomina a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti di complemento di cui alla presente legge.

     Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i sergenti che abbiano contratto il quarto vincolo annuale di servizio ai sensi della presente legge.

     I vincitori dei concorsi sono nominati in servizio permanente con il grado di sergente maggiore e con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

     I concorsi straordinari sono indetti per coprire le vacanze organiche disponibili dopo effettuate le nomine in servizio permanente e le promozioni a sergente maggiore dei sergenti in rafferma che nell'anno ne acquisiscono titolo.

     Le prove di esame e le modalità di espletamento dei concorsi sono fissate dal Ministro per la difesa con proprio decreto.

 

          Art. 15.

     I richiami e i trattenimenti in servizio ai sensi della presente legge sono disposti nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma dell'Esercito annualmente fissata con la legge di bilancio.

 

          Art. 16.

     Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni:

     I. - L'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     II. - Il primo comma dell'art. 8 è così sostituito (Omissis).

 

          Art. 17.

     L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito stabilito dall'art. 9 sarà raggiunto gradualmente come segue:

     7.500 unità dal 1° luglio 1964;

     7.800 unità dal 1° luglio 1965;

     8.100 unità dal 1° luglio 1966;

     8.500 unità dal 1° luglio 1967.

 

          Art. 18.

     Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 19.

     Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, sono apportate le seguenti varianti:

     I. - Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

     II. - L'art. 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

     III. - Il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20.

     Nel caso in cui dopo le promozioni a secondo capo in servizio permanente dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 6 e seguenti della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangono posti disponibili nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente effettivo, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità.

     Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'art. 2.

     I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario.

     Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

     I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

     Coloro che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza.

     Nel periodo intercorrente fra l'ammissione al corso I.G.P. e il trasferimento in servizio permanente i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui all'art. 2.

     Essi, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, prendono posto, nell'ordine della votazione conseguita agli esami finali del corso I.G.P., dopo l'ultimo sottufficiale in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza. Qualora trattisi di secondi capi da accodare a pari grado già promossi al grado di capo di terza classe, ovvero di sergenti, essi sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado superiore con il criterio dell'anzianità risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I.G.P. Le eventuali eccedenze organiche nel ruolo dei capi di terza classe sono riassorbite con la formazione delle prime vacanze.

     I vincitori del concorso straordinario assumono anzianità assoluta di grado alla data di trasferimento in servizio permanente.

 

          Art. 21. [4]

 

          Art. 22.

     Per i sottufficiali già volontari della Marina rimasti in servizio oltre i vincoli di ferma annuale previsti dall'art. 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, il predetto servizio si considera prestato nella rafferma di cui all'art. 2.

 

          Art. 23.

     All'art. 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     I. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente (Omissis).

     II. - Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 24.

     I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

     I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva delle categorie non previste per il personale volontario possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.

 

          Art. 25.

     L'art. 23 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 26.

     Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di bilancio è aumentato dello 0,5 per cento della forza bilanciata.

     Per lo stesso semestre, la forza organica dei sergenti, sottocapi e comuni in ferma volontaria o in rafferma è stabilita come segue:

sergenti volontari 2.300

sergenti raffermati di leva 150

sottocapi e comuni volontari 8.400

sottocapi raffermati di leva 1.000.

 

          Art. 27. [5]

     L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare è fissato come segue:

     ruolo naviganti:

marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia 100

marescialli di seconda classe 110

marescialli di terza classe 120

sergenti maggiori 170

     ruolo specialisti:

marescialli di prima classe ed aiutanti di battaglia 3.800

marescialli di seconda classe 4.090

marescialli di terza classe 4.280

sergenti maggiori 11.830

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.000 unità.

     La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma è determinata con la legge di bilancio.

 

          Art. 28. [6]

 

          Art. 29.

     Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     I. - Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     II. - Il secondo e il quarto comma dell'art. 3 sono soppressi.

     Il corso di perfezionamento previsto dall'art. 34 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, per la promozione al grado di maresciallo di terza classe è abolito. I marescialli di terza classe, eccezion fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti, per essere promossi, devono avere seguito con esito favorevole, anche nel grado di sergente maggiore, un corso di perfezionamento.

 

          Art. 30.

     La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta.

     Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianità di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico.

     Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa.

     I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni.

     Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio sino allo scadere della rafferma in corso e possono essere ammessi, a domanda, ad ulteriori rafferme ai sensi dell'art. 2 della presente legge ed essere valutati per l'avanzamento ad anzianità ai sensi dell'art. 3.

     I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

     Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

 

          Art. 31.

     In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, per l'avanzamento dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare, reclutati fino a tutto l'anno 1954, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 32.

     E' abrogato l'art. 55 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

 

          Art. 33.

     L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'art. 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

     5. 100 unità dal 1° luglio 1964;

     6. 100 unità dal 1° gennaio 1965;

     6. 600 unità dal 1° gennaio 1966.

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica stabilito dall'art. 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

     700 unità dal 1° gennaio 1965;

     800 unità dal 1° gennaio 1966;

     900 unità dal 1° gennaio 1967;

     1.000 unità dal 1° gennaio 1968.

 

          Art. 34. [7]

 

          Art. 35.

     I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni due, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole [8].

     In caso di accoglimento della domanda, essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianità di cui al precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera.

     Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 36.

     All'onere di lire 735.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 106.000.000), n. 126 (lire 470.000.000) e n. 138 (lire 159.600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

     All'onere di lire 950.100.000 derivante dalla presente legge a carico del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 115 (L. 208.000.000), n. 138 (lire 159.600.000) e n. 154 (lire 582.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 35 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 28 della L. 31 maggio 1975, n. 191.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 77 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 25 maggio 1970, n. 363.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 25 maggio 1970, n. 363.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 77 della L. 10 maggio 1983, n. 212.

[8]  La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole.