§ 46.8.245 - Legge 3 gennaio 1957, n. 1.
Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/01/1957
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo [...]
Art. 2.      I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra i primi avieri idonei dei [...]
Art. 3.      I sergenti di tutti i ruoli dell'Aeronautica militare possono essere promossi sergenti maggiori e nominati in servizio permanente dopo almeno tre anni di permanenza nel [...]
Art. 4.      Gli avieri scelti specialisti e quelli della categoria assistenti contabili e del ruolo assistenti tecnici, vincolati a ferma speciale, possono essere promossi al grado [...]
Art. 5.      Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore [...]
Art. 6.      Fino al 31 dicembre 1960 i marescialli di 2ª classe e di 3ª classe che abbiano compiuto quattro anni di anzianità e i sergenti maggiori che abbiano compiuto undici anni [...]
Art. 7.      Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, in contrasto o comunque incompatibili con la [...]
Art. 8.      Alla copertura dell'onere di L. 589.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 181 (lire [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° novembre [...]


§ 46.8.245 - Legge 3 gennaio 1957, n. 1. [1]

Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

(G.U. 21 gennaio 1957, n. 18)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono fissati nelle seguenti consistenze:

 

aiutanti di battaglia e marescialli di 1ª classe

n.

1.700

marescialli di 2ª classe

"

2.500

marescialli di 3ª classe

"

3.300

sergenti maggiori

"

7.500

Totale

n.

15.000

 

     La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita e variata con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Aeronautica militare è fissato in 150 unità per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico sarà aumentato di 50 unità all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unità.

     La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei sottufficiali di tutti i ruoli e categorie vincolati a ferme o rafferme, è determinata annualmente con la legge di bilancio.

 

          Art. 2.

     I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di servizio in ferma speciale [2] .

     Nulla è innovato per quanto riguarda il reclutamento dei sergenti del ruolo naviganti.

 

          Art. 3.

     I sergenti di tutti i ruoli dell'Aeronautica militare possono essere promossi sergenti maggiori e nominati in servizio permanente dopo almeno tre anni di permanenza nel grado e dopo aver seguito, eccezion fatta per quelli del ruolo naviganti e della categoria musicanti del ruolo servizi, con esito favorevole un corso complementare teorico pratico.

     (Omissis) [3].

     I sergenti, che per esigenze di servizio riconosciute o per infermità dipendenti da cause di servizio, non abbiano potuto completare o frequentare il corso secondo il turno loro spettante, sono ammessi al corso successivo, e ove lo superino, sono graduati con gli appartenenti al corso al quale avrebbero dovuto prendere parte ed eventualmente promossi con la stessa anzianità di costoro.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 4.

     Gli avieri scelti specialisti e quelli della categoria assistenti contabili e del ruolo assistenti tecnici, vincolati a ferma speciale, possono essere promossi al grado di primo aviere, con determinazione Ministeriale, dopo almeno tre mesi di permanenza nel grado.

 

          Art. 5.

     Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore e della nomina in servizio permanente, la frequenza del corso complementare di cui all'art. 3.

     Per gli stessi sottufficiali la promozione al grado di sergente maggiore ha luogo ad anzianità e la permanenza minima nel grado è ridotta a un anno. La promozione è conferita nel limite dei posti di sergente maggiore vacanti che non debbono rimanere scoperti ai sensi del secondo comma del successivo art. 6.

     I primi avieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già vincolati a ferma superiore a quella di trenta mesi o a rafferma, sono nominati, se idonei, sergenti, nel limite dei posti disponibili in tale grado.

     Ai primi avieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato con successo il corso complementare e posseggano un'anzianità di servizio di anni cinque, calcolati dalla data di arruolamento volontario, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Dette disposizioni si applicano altresì nei riguardi dei primi avieri che, per causa di servizio riconosciuta dal Ministero della difesa, non abbiano potuto frequentare il corso complementare e lo frequentino con successo entro il 31 luglio 1957, purché gli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cinque anni di servizio calcolati dalla data di arruolamento volontario.

     Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano l'anzianità di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non è richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente art. 3 [5].

     Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avrà luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 3 [6].

 

          Art. 6.

     Fino al 31 dicembre 1960 i marescialli di 2ª classe e di 3ª classe che abbiano compiuto quattro anni di anzianità e i sergenti maggiori che abbiano compiuto undici anni di anzianità di grado, possono, se idonei all'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore anche in soprannumero agli organici di cui al primo comma dell'art. 1. A partire dal 1° gennaio 1961, gli eventuali soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo debbono essere assorbiti con le prime successive vacanze.

     (Omissis) [7].

 

          Art. 7.

     Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

     Sono abrogati, altresì, il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, ratificato con modificazioni con la legge 17 maggio 1952, n. 636, e gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 9.

 

          Art. 8.

     Alla copertura dell'onere di L. 589.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 181 (lire 195 milioni) e n. 183 (lire 394 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° novembre 1956.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 29 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[3]  Comma soppresso dall'art. 29 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[4]  Comma soppresso dall'art. 29 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[5]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 24 luglio 1959, n. 698.

[6]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 24 luglio 1959, n. 698.

[7]  Comma abrogato dall'art. 28 della L. 10 giugno 1964, n. 447.