§ 46.2.d - Legge 24 luglio 1959, n. 698.
Modifiche dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:24/07/1959
Numero:698


Sommario
Art. unico.      All'art. 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 46.2.d - Legge 24 luglio 1959, n. 698. [1]

Modifiche dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

(G.U. 8 settembre 1959, n. 215).

 

     Art. unico.

     All'art. 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano l'anzianità di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non è richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente art. 3.

     Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avrà luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 3".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.