§ 46.8.23f - Legge 3 maggio 1956, n. 516.
Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/05/1956
Numero:516


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo [...]
Art. 2.      Al prevedibile maggior onere di 302.416.000 di lire che deriverà dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati [...]


§ 46.8.23f - Legge 3 maggio 1956, n. 516.

Modifiche all'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

(G.U. 18 giugno 1956, n. 149).

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

     "Il numero globale dei capi di 1, 2 e 3 classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata.

     Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a duemila.

     Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non può essere superiore a millecinquecento".

 

          Art. 2.

     Al prevedibile maggior onere di 302.416.000 di lire che deriverà dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.