§ 46.8.244 - Legge 27 novembre 1956, n. 1368.
Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/11/1956
Numero:1368


Sommario
Art. 1.      Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.)
Art. 2.      La decorrenza della ferma volontaria a premio di anni sei è stabilita con determinazione ministeriale e comunque deve aver inizio in data compresa tra la fine del [...]
Art. 3.      I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a [...]
Art. 4.      Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in [...]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire annualmente, anche limitatamente ad [...]
Art. 7.      La graduatoria definitiva dei partecipanti al concorso per il trasferimento in servizio permanente è stabilita dalla Commissione di avanzamento, con il criterio della [...]
Art. 8.      I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a [...]
Art. 9.      I sergenti volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente, che si siano vincolati alla ferma complementare biennale, sono avviati a seguire in apposite [...]
Art. 10.      I sergenti che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel trimestre che [...]
Art. 11.      I sergenti che per motivi di servizio o per accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali, pur avendo frequentato l'intero corso [...]
Art. 12.      I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso
Art. 13.      Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio [...]
Art. 14.      Il personale delle categorie aiutanti ed istruttori di educazione fisica viene reclutato mediante concorso tra i sergenti volontari delle altre categorie del C.E.M.M. [...]
Art. 15.      I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione o ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualità di [...]
Art. 16.      Per l'avanzamento dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, al grado di sergente è richiesto un periodo di [...]
Art. 17.      I sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo [...]
Art. 18.      E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di imbarcare il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, a scopo [...]
Art. 19.      Alla tabella A dell'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e [...]
Art. 20.      Il personale volontario del C.E.M.M. è iscritto nelle matricole della gente di mare
Art. 21.      Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare è computato, agli effetti [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.  [10]
Art. 24.      Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra e per servizio e del personale dei ruoli aggiunti, nei concorsi di ammissione alla [...]
Art. 25.      I volontari del C.E.M.M., che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino vincolati alla ferma volontaria a premio di anni cinque, di cui all'art. 5 [...]
Art. 26.      Ai volontari spuntati della ferma di anni cinque e ai sergenti vincolati alla ferma complementare biennale di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, [...]
Art. 27.      Sono abrogate, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto [...]
Art. 28.      Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371.517.500 per il pagamento del presumibile importo del contributo alla Cassa nazionale [...]


§ 46.8.244 - Legge 27 novembre 1956, n. 1368. [1]

Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

(G.U. 19 dicembre 1956, n. 319)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

     Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

     Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialità è stabilita dal Ministero della difesa.

 

          Art. 2.

     La decorrenza della ferma volontaria a premio di anni sei è stabilita con determinazione ministeriale e comunque deve aver inizio in data compresa tra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

 

          Art. 3.

     I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma [2].

     Lo scrutinio ha luogo ad anzianità per corsi di arruolamento. Coloro che sono giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

 

          Art. 4.

     Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonchè di sottocapi e comuni trattenuti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico.

     La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialità, reclutati ai sensi del precedente art. 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o trattenuti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario.

     Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.

 

          Art. 5. [3]

     I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilità dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente art. 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

 

          Art. 6.

     Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilità degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

     Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei [4] .

     La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

     Il concorso ha luogo per esami sui programmi d'insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

     un capitano di vascello o di fregata, presidente;

     due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

     un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario [5].

 

          Art. 7.

     La graduatoria definitiva dei partecipanti al concorso per il trasferimento in servizio permanente è stabilita dalla Commissione di avanzamento, con il criterio della scelta comparativa, tra coloro che hanno superato gli esami di cui al precedente art. 6.

     La Commissione forma la graduatoria sulla base dei precedenti di servizio e della votazione riportata negli esami.

 

          Art. 8.

     I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale.

     Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente.

     I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.

 

          Art. 9.

     I sergenti volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente, che si siano vincolati alla ferma complementare biennale, sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

     Il regolamento delle scuole del C.E.M.M. fissa la durata, i programmi e le modalità dello svolgimento degli esami del corso I.G.P. nonchè la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dal corso stesso.

 

          Art. 10.

     I sergenti che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel trimestre che precede il termine della ferma complementare biennale. Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

     I sergenti giudicati idonei sono promossi secondi capi con anzianità di grado e decorrenza amministrativa dal giorno successivo a quello di ultimazione della ferma complementare biennale e dalla stessa data sono trasferiti in servizio permanente, prendendo posto nei ruoli nell'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

 

          Art. 11.

     I sergenti che per motivi di servizio o per accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali, pur avendo frequentato l'intero corso I.G.P., sono ammessi direttamente agli esami del corso successivo. Coloro che per le stesse ragioni non abbiano potuto iniziare o completare il corso sono ammessi a frequentare quello successivo.

     I promossi sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo col criterio della scelta comparativa e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento formato per i provenienti dallo stesso corso di reclutamento. La promozione a secondo capo e il trasferimento in servizio permanente sono disposti con la stessa decorrenza stabilita per gli altri iscritti nel predetto quadro di avanzamento

 

          Art. 12.

     I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso.

     Coloro che superano la prova di riparazione sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, con i sergenti che hanno sostenuto l'esame nello stesso anno e ne seguono le sorti ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in servizio permanente.

     Coloro che non superano la prova di riparazione sono congedati col grado di sergente, salvo che non siano ammessi ai vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

 

          Art. 13.

     Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6.

     Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità del servizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

     Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma, il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso I.G.P., i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6.

     La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento dalla ferma sessennale, per i primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi.

     Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso I.G.P.

     I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l'avanzamento ad anzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nel contingente di posti di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

     Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di passaggio nell'impiego civile, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     Coloro che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito[6] .

 

          Art. 14.

     Il personale delle categorie aiutanti ed istruttori di educazione fisica viene reclutato mediante concorso tra i sergenti volontari delle altre categorie del C.E.M.M. risultati vincitori del concorso per il trasferimento in servizio permanente e che, vincolati alla ferma biennale, siano in attesa di essere avviati al corso I.G.P.

     Il Ministero della difesa ha facoltà di escludere dal concorso i sergenti che, per speciali necessità del servizio, non possano essere trasferiti dalle categorie di appartenenza.

     La graduatoria dei concorrenti è formata dalla Commissione di avanzamento con il criterio della scelta comparativa.

     I vincitori del concorso sono trasferiti nella nuova categoria, con determinazione ministeriale, prima di essere avviati a frequentare il corso I.G.P., di cui al precedente art. 9. Ai fini del trasferimento in servizio permanente e dell'avanzamento, essi seguono le sorti del corso di arruolamento.

 

          Art. 15.

     I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione o ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualità di spuntati fino al cessare delle cause impeditive dell'ammissione alla successiva ferma.

     I volontari spuntati sono presi in esame per l'avanzamento o ammessi alla successiva ferma dopo la cessazione delle cause impeditive di cui sopra. Coloro che sono giudicati idonei conseguono la promozione e sono ammessi alla successiva ferma con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data del termine dell'ultima ferma, alla quale erano vincolati, continuando a far parte del corso di arruolamento, salvo il disposto del precedente art. 12, secondo comma.

     I volontari giudicati non idonei o rinunciatari all'ammissione alla successiva ferma sono trasferiti nel personale in congedo.

 

          Art. 16.

     Per l'avanzamento dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, al grado di sergente è richiesto un periodo di imbarco della durata minima di un anno da compiersi complessivamente nei gradi di comune di 1 classe e di sottocapo.

 

          Art. 17.

     I sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

 

          Art. 18.

     E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di imbarcare il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, a scopo addestrativo.

 

          Art. 19.

     Alla tabella A dell'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

     I. Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 3 classe a capo di 2 classe è così sostituita (Omissis).

     II. Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 2 classe a capo di 1 classe è così sostituita (Omissis).

 

          Art. 20.

     Il personale volontario del C.E.M.M. è iscritto nelle matricole della gente di mare.

     (Omissis)[7].

     Ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i volontari del C.E.M.M. sono iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 21.

     Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare è computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo:

     a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva;

     b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.

 

          Art. 22.

     (Omissis)[8].

     I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario è trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente.

     (Omissis)[9].

     Il versamento dei contributi è effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 23. [10]

 

          Art. 24.

     Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra e per servizio e del personale dei ruoli aggiunti, nei concorsi di ammissione alla carriera del personale ausiliario della Marina l'appartenenza ai volontari del C.E.M.M. congedati al termine della ferma sessennale, eccetto quelli giudicati non idonei all'avanzamento al grado di sergente per motivi professionali o disciplinari, costituisce titolo di precedenza.

 

          Art. 25.

     I volontari del C.E.M.M., che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino vincolati alla ferma volontaria a premio di anni cinque, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, possono chiedere la commutazione di tale ferma in quella di anni sei di cui all'art. 1 della presente legge e a tal fine sarà computato in aggiunta alla ferma quinquennale il periodo di otto mesi di frequenza del corso ordinario. Le domande devono essere presentate almeno tre mesi prima del termine della ferma di anni cinque o nel minor periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il compimento della ferma stessa.

     I volontari vincolati alla ferma di anni cinque che non chiedano la commutazione di ferma o che, avendola chiesta, non l'ottengano conseguono la qualifica di comune di prima classe e l'avanzamento a sottocapo secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Compiuta la ferma di anni cinque, sono congedati con il grado di sottocapo.

 

          Art. 26.

     Ai volontari spuntati della ferma di anni cinque e ai sergenti vincolati alla ferma complementare biennale di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216 o spuntati della ferma biennale stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto-legge.

     Al suddetto personale sono estese le disposizioni contenute nel precedente art. 13, in quanto applicabili. Nei confronti di coloro che siano ammessi ai vincoli di ferma annuale, si applicano anche le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24.

 

          Art. 27.

     Sono abrogate, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

     E' pure abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

 

          Art. 28.

     Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371.517.500 per il pagamento del presumibile importo del contributo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e lire 982.500 per l'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 32 milioni), 174 (lire 200.000.000) e 176 (lire 140.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 19 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 10 giugno 1964, n. 447.

[5]  Gli originari commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto dell’art. 7 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 26 giugno 1965, n. 813.

[7]  Comma abrogato dall'art. 32 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[8]  Comma abrogato dall'art. 33 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[9]  Comma abrogato dall'art. 33 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 34 della L. 27 luglio 1967, n. 658.