§ 46.8.32d - Legge 26 giugno 1965, n. 813.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:26/06/1965
Numero:813


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il quarto e il quinto comma dell'art. 25 sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 5.      Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 66 sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      La tabella B dell'art. 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del CEMM e sostituita da quella allegata alla [...]
Art. 7.      Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 8.      Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 6, per i sottufficiali e i volontari del CEMM i quali, nel triennio successivo alla data di entrata [...]
Art. 9.      Nei riguardi del personale del CEMM trasferito di categoria o di specialità in applicazione della presente legge l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata, a [...]
Art. 10.      Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto o comunque siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge


§ 46.8.32d - Legge 26 giugno 1965, n. 813. [1]

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

(G.U. 20 luglio 1965, n. 180).

 

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     “Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

     1) nocchieri;

     2) specialisti delle telecomunicazioni e scoperta;

     3) cannonieri;

     4) tecnici di armi;

     5) elettrotecnici;

     6) tecnici di macchine;

     7) fuochisti;

     8) palombari;

     9) incursori;

     10) specialisti del servizio amministrativo e logistico;

     11) nocchieri di porto;

     12) marinai".

 

          Art. 3.

     Il quarto e il quinto comma dell'art. 25 sono sostituiti dai seguenti:

     "Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate "marinaio D.".

     Gli arruolati L. e D. che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti".

 

          Art. 4.

     All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) in tutto l'articolo la dizione "Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi" è sostituita dalla seguente: "Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi";

     b) nel primo comma le parole "Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero difesa-Marina";

     c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialità di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto)".

 

          Art. 5.

     Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 66 sono sostituiti dai seguenti:

     "Il personale del CEMM, destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, è considerato, ai fini dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

     Ai fini dell'avanzamento, è considerato, altresì, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero".

 

          Art. 6.

     La tabella B dell'art. 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del CEMM e sostituita da quella allegata alla presente legge.

     Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro per la difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

     Per i sottufficiali abilitati "montatori artificieri" restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519.

     Per i sottufficiali abilitati "montatori" delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del CEMM è ridotto a dodici mesi.

 

          Art. 7.

     Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il quarto e quinto comma dell'art. 6 sono sostituiti dal seguente:

     "Il concorso ha luogo per esami sui programmi d'insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

     un capitano di vascello o di fregata, presidente;

     due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

     un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario".

     b) l'ultimo comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Coloro che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito".

 

Disposizioni transitorie e finali

          Art. 8.

     Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 6, per i sottufficiali e i volontari del CEMM i quali, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, relativamente ai periodi minimi d'imbarco e se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data suddetta per la categoria o specialità di provenienza.

 

          Art. 9.

     Nei riguardi del personale del CEMM trasferito di categoria o di specialità in applicazione della presente legge l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata, a parità di anzianità assoluta, dalla Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, rispettando in ogni caso, per il personale proveniente da uno stesso ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

 

          Art. 10.

     Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto o comunque siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

 

     Tabella - Periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi

Grado

Nocchieri e tecnici di macchine

Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta

Tecnici di armi

Elettrotecnici

Specialisti del servizio amministrativo e logistico

Cannonieri fuochisti, palombari, incursori, nocchieri di porto, marinai

Note

da

a

 

 

 

 

 

 

 

sottocapo

sergente

2 anni

1 anno e sei mesi

1 anno e sei mesi

2 anni

1 anno

-

L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di comune e sottocapo.

2° capo

capo di 3ª classe

3 anni

3 anni

1 anno e sei mesi

1 anno e sei mesi

1 anno

-

L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e 2° capo.

capo di 2ª classe

capo di 1ª classe

2 anni

-

-

-

-

-

L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe.

capo di 1ª classe

sottote- nente

1 anno e sei mesi

2 anni

1 anno e sei mesi

2 anni

1 anno

-

I nocchieri e i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1ª classe. Per le altre categorie l'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.