§ 46.6.106 - Legge 29 maggio 1973, n. 302.
Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:29/05/1973
Numero:302


Sommario
Art. 1.      I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, numero 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive [...]
Art. 2.      Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di anni sessantuno ovvero in [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della guardia di finanza
Art. 4.      I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971
Art. 5.      All'onere di L. 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del [...]


§ 46.6.106 - Legge 29 maggio 1973, n. 302.

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio.

(G.U. 16 giugno 1973, n. 154)

 

 

     Art. 1.

     I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, numero 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della guardia di finanza.

 

          Art. 4.

     I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971.

 

          Art. 5.

     All'onere di L. 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     All'onere di L. 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.