§ 46.8.628 - D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.
Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:17/12/2015
Numero:207


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 3.  Parametri fisici
Art. 4.  Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 46.8.628 - D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207.

Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

(G.U. 29 dicembre 2015, n. 301)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 1;

     Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, che nel modificare l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;

     Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge n. 2 del 2015, i quali prevedono che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresì le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;

     b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);

     c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

 

     Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonchè alle bande musicali [1].

 

     Art. 3. Parametri fisici

     1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la parola: «statura,» è soppressa;

     b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;

     c) l'articolo 587 è sostituito dal seguente:

     «Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:

     a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;

     b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;

     c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.

     2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;

     d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;

     e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.

     2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.

     3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.

 

     Art. 6. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

     a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni;

     b) all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse;

     c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi;

     d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole: «statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Le attività per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015  Difesa, foglio n. 2388

 

     ALLEGATO "A"

     (di cui all'articolo 3, comma 1)

 

     TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

 

Parametri fisici

Forza muscolare

Composizione corporea

Massa metabolicamente attiva

 

handgrip in Kg

% massa grassa

% massa magra teorica

MASCHI

≥40

≥ 7 e ≤22

≥40

FEMMINE

≥20

≥ 12 e ≤30

≥28

 


[1] Comma così modificato dall'art. 45 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.