§ 46.3.98 - Legge 4 luglio 1980, n. 318.
Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:04/07/1980
Numero:318


Sommario
Art. 1.      Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue
Art. 2.      Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di 4 anni come indicato nell'annessa tabella
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.850 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo [...]


§ 46.3.98 - Legge 4 luglio 1980, n. 318. [1]

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 15 luglio 1980, n. 192)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

 

sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio

600

marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia

3.500

marescialli d'alloggio capi

3.900

marescialli d'alloggio ordinari

3.900

brigadieri e vicebrigadieri

10.100

appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri

62.000

Totale

84.000

 

     Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

 

          Art. 2.

     Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di 4 anni come indicato nell'annessa tabella.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.850 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 4502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella

     (Tabella omessa)


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.