§ 46.3.133 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:28/02/2001
Numero:83


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 2.  (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 3.  (Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 4.  (Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 5.  (Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 6.  (Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 7.  (Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 8.  (Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 9.  (Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 10.  (Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 11.  (Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 12.  (Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 13.  (Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 14.  (Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 15.  (Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 16.  (Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 17.  (Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 18.  (Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 19.  (Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 20.  (Aggiunta dell'art. 24-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 21.  (Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 22.  (Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art 23.  (Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 24.  (Aggiunta dell'articolo 30-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 25.  (Modifiche all'art. 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 26.  (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis al medesimo decreto legislativo).
Art. 27.  (Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 28.  (Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e aggiunta degli artt. 38-bis e 38-ter al medesimo decreto legislativo).
Art. 29.  (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).
Art. 30.  (Nome transitorie).
Art. 31.  (Disposizioni varie).
Art. 32.  (Clausola finanziaria).


§ 46.3.133 - D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. [1]

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

(G.U. 30 marzo 2001, n. 75, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Modifiche all'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2. (Modifiche all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3. (Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 6 deI decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 4. (Modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a. il comma 1 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 5. (Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, alla lettera a), la parola "trentesimo" è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 6. (Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7. (Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunto il seguente periodo (Omissis).

     b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole (Omissis).

 

          Art. 8. (Modifiche all'art. 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, dopo la parola "addestrativi" sono aggiunte le seguenti (Omissis).

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 9. (Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis).

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 10. (Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. L'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 11. (Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. L'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12. (Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     L'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13. (Modifiche all'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole "maresciallo aiutante s. UPS" con le seguenti (Omissis).

 

          Art. 14. (Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole "dieci a venti ventesimi" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) al comma 2, le parole "all'accertamento psico-attitudinale" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     c) al comma 3, al primo periodo, la parola "ventesimi" è sostituta dalla seguente (Omissis) ed al secondo periodo le parole "dieci ventesimi" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     d) al comma 4, le parole "e requisiti preferenziali" sono soppresse;

     e) al comma 5, le parole "al valore dell'Esercito" sono precedute dalle seguenti (Omissis).

     f) al comma 6, le parole "l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     g) dopo il comma 6, è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 15. (Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole "della lingua estera" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     b) al comma 3, le parole "ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra dieci ed i venti ventesimi consegue" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 16. (Modifiche all'art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 21, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, dopo le parole "se provenienti" inserire le seguenti (Omissis).

 

          Art. 17. (Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     b) al comma 6, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 18. (Modifiche all'art. 23 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 19. (Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. L'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 è sostituito dal seguente:

 

          Art. 20. (Aggiunta dell'art. 24-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 21. (Modifiche all'art. 26 al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. L'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22. (Modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sostituire le parole "maresciallo aiutante s. UPS" con le seguenti (Omissis).

 

          Art 23. (Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 24. (Aggiunta dell'articolo 30-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 25. (Modifiche all'art. 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, le parole "della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     b) al medesimo comma 4, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi (Omissis).

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente (Omissis).

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente (Omissis).

     e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente (Omissis).

     f) il comma 9 è soppresso.

 

          Art. 26. (Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 ed aggiunta dell'articolo 35-bis al medesimo decreto legislativo).

     1. All'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 27. (Aggiunta degli artt. 37-bis, e 37-ter al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 28. (Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e aggiunta degli artt. 38-bis e 38-ter al medesimo decreto legislativo).

     1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "Ispettori" ed il riferimento alla tabella "C1", ovunque ricorrano, sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

          Art. 29. (Aggiunta degli articoli 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

     1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

 

 

          Art. 30. (Nome transitorie).

     1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

     2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

     3. I marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo [2].

     4. Per il conferimento della qualifica di luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto [3].

     5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonché accertati quelli di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, la qualifica di "luogotenente" è conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

     6. Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella C3, allegata al presente decreto [4].

     7. [Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto] [5].

     8. [Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma] [6].

     9. [Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto] [7].

     10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.

     11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalità:

     a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado.

     12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37- bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto.

     13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, può essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilità di promozioni.

     14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, è promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

     15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

     16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al più effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale.

 

          Art. 31. (Disposizioni varie).

     1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.

     3. Per gli avanzamenti "a scelta per esami" relativi agli anni 2000-2001 continua ad applicarsi la normativa previgente al presente decreto.

     4. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna di maresciallo aiutante "luogotenente". Sino alla emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con provvedimento del Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.

     5. Le previsioni di cui all'articolo 39, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, devono intendersi applicabili anche al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri.

     6. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente (Omissis).

     7. Le tabelle "A", "F" e "I" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "A", "F” e "I" allegate al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le tabelle "C1" e "C2" allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle "C1" e "C2" allegate al presente decreto.

     8. E' abrogato l'articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con la legge 14 novembre 1987, n. 468.

 

          Art. 32. (Clausola finanziaria).

     1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in 21.960 milioni di lire nel 2001, 29.595 milioni di lire nel 2002, 29.276 milioni di lire nel 2003, 30.774 milioni di lire nel 2004, 33.611 milioni di lire nel 2005, 33.734 milioni di lire nel 2006, 33.746 milioni di lire nel 2007 e 33.817 milioni di lire a decorrere dal 2008. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

     Tabella "A” - (art. 1, comma 2).

 

     Ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi, delle qualifiche e delle posizioni del personale non dirigente e non direttivo delle forze di polizia.

 

RUOLO

ARMA DEI CARABINIERI

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

POLIZIA DI STATO

CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

CORPO DELLE GUARDIE FORESTALI

 

M.a.s.U.P.S. Luogotenente (*)

M.a. Luogotenente (**)

Ispettore superiore s.U.P.S. Sostituto Commissario (***)

Ispettore superiore Sostituto Commissario (****)

Ispettore superiore Scelto (*****)

 

Maresciallo Aiutante s.U.P.S.

Maresciallo Aiutante

Ispettore Superiore s.U.P.S.

Ispettore Superiore

Ispettore Superiore

Ispettori

Maresciallo Capo

Maresciallo Capo

Ispettore Capo

Ispettore Capo

Ispettore Capo

 

Maresciallo Ordinario

Maresciallo Ordinario

Ispettore

Ispettore

Ispettore

 

Maresciallo

Maresciallo

Vice Ispettore

Vice Ispettore

Vice Ispettore

 

Brigadiere Capo

Brigadiere Capo

Sovrintendente Capo

Sovrintendente Capo

Sovrintendente Capo

Sovrintendenti

Brigadiere

Brigadiere

Sovrintendente

Sovrintendente

Sovrintendente

 

Vice Brigadiere

Vice Brigadiere

Vice Sovrintendente

Vice Sovrintendente

Vice Sovrintendente

Appuntati/ Assistenti/

Appuntato Scelto

Appuntato Scelto

Assistente Capo

Assistente Capo

Assistente Capo

Carabinieri/

Appuntato

Appuntato

Assistente

Assistente

Assistente

Finanzieri/Agenti/

Carabiniere Scelto

Finanziere Scelto

Agente Scelto

Agente Scelto

Guardia Scelta

Guardie

Carabiniere

Finanziere

Agente

Agente

Guardia

(*) Qualifica attribuita ai marescialli aiutanti s.U.P.S. ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

(**) Qualifica attribuita ai marescialli aiutanti s.U.P.S. ai sensi dell'articolo 58-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

(***) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

(****) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni.

(*****) Posizione attribuita ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni.

 

     Tabella "C1” - (Art. 32, comma 3).

 

GRADI

FORME DI AVANZAMENTO

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO

DA

A

 

 

Maresciallo Capo

Maresciallo A. s.UPS

Scelta per esami o

4 anni (1)

 

 

scelta

8 anni

Maresciallo Ordinario

Maresciallo Capo

Anzianità

7 anni

Maresciallo

Maresciallo Ordinario

Anzianità

2 anni

(1) Il periodo di permanenza minima nel grado di maresciallo capo, richiesto per la partecipazione alle procedure valutative per l'avanzamento "a scelta per esami", è ridotto ad anni 1 per l'anno 2002, ad anni 2 per l'anno 2003 e ad anni 3 per l'anno 2004.

 

     Tabella "C2” - (Art. 32, comma 3).

 

GRADI

FORME DI AVANZAMENTO

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO

DA

A

 

 

Brigadiere

Brigadiere Capo

Scelta

7 anni

Vice Brigadiere

Brigadiere

Anzianità

7 anni

 

     Tabella "F” - (Art. 54).

 

     Trattamento economico del personale dell'arma dei carabinieri non dirigente e non direttivo, come risultante dall'applicazione dell'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

GRADI

Livello

Scatti gerarchici (1)

Scatti aggiuntivi (1)

Maresciallo Aiutante s.UPS "luogotenente"

VII-bis

0

2*

Maresciallo Aiutante s.UPS

VII-bis

0

1*

Maresciallo Aiutante s.UPS

VII-bis

0

 

Maresciallo Capo

VII

0

 

Maresciallo Ordinario

VI-bis

1

 

Maresciallo

VI

2

 

Brigadiere Capo

VI-bis

0

1**

Brigadiere Capo

VI-bis

0

 

Brigadiere

VI

1

 

Vice Brigadiere

VI

0

 

Appuntato scelto

V

3

1***

Appuntato Scelto

V

3

 

Appuntato

V

2

 

Carabiniere Scelto

V

1

 

Carabiniere

V

0

 

* Art. 38-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

** Art. 37-ter del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

*** Art. 37-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).

Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.

Gli scatti aggiuntivi, ove previsti, non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.

 

     Tabella "I” - (Art. 44, comma 4).

 

     Trattamento economico degli orchestrali ed archivista della banda dell'arma dei carabinieri.

 

Maresciallo ordinario ............................................................................................................ livello VI bis;

Maresciallo capo ................................................................................................................... livello VII;

Maresciallo aiutante ............................................................................................................ livello VII bis;

Maresciallo aiutante ...................................................................... livello VII bis + 1 scatto aggiuntivo;

Maresciallo aiutante "luogotenente" .......................................... livello VII bis + 2 scatti aggiuntivi.

 

Le disposizioni di cui agli articoli 38-ter nonché quelle transitorie si applicano, in quanto compatibili, anche al personale della Banda dell'Arma dei carabinieri.

 

 

TABELLA C [8]


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[5] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[6] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[7] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[8] Per l'inserimento della presente Tabella, vedi l'art. 9 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.