§ 46.4.27 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201.
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:12/05/1995
Numero:201


Sommario
Art. 1.  Istituzione dei ruoli.
Art. 2.  Ruolo degli agenti e degli assistenti.
Art. 3.  Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti.
Art. 4.  Nomina ad allievo agente.
Art. 5.  Dimissioni dal corso per la nomina ad agente.
Art. 6.  Promozioni.
Art. 7.  Ruolo dei sovrintendenti.
Art. 8.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
Art. 9.  Nomina a vice sovrintendente.
Art. 10.  Dimissioni dal corso.
Art. 11.  Promozione a sovrintendente.
Art. 12.  Promozione a sovrintendente capo.
Art. 13.  Ruolo degli ispettori.
Art. 14.  Funzioni del personale del ruolo degli ispettori.
Art. 15.  Nomina a vice ispettore.
Art. 16.  Concorso pubblico.
Art. 17.  Concorso interno.
Art. 18.  Corso per la nomina a vice ispettore in prova.
Art. 19.  Promozione a ispettore.
Art. 20.  Promozione a ispettore capo.
Art. 21.  Promozione alla qualifica di ispettore superiore.
Art. 21 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori)
Art. 21 ter.  (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori).
Art. 21 quater.  (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi).
Art. 22.  Promozione per merito straordinario.
Art. 23.  Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.
Art. 23 bis.  (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio)
Art. 24.  Disposizioni diverse.
Art. 25.  Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.
Art. 26.  Ruolo degli aiuto operatori
Art. 27.  Mansioni del personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori
Art. 28.  Nomina a vice aiuto operatore
Art. 29.  Promozione alla qualifica di aiuto operatore
Art. 30.  Ruolo degli operatori e dei collaboratori.
Art. 31.  Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori.
Art. 32.  Nomina ad operatore.
Art. 33.  Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo.
Art. 34.  Ruolo dei revisori.
Art. 35.  Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori.
Art. 36.  Nomina a vice revisore.
Art. 37.  (Promozione alla qualifica di revisore)
Art. 37 bis.  (Promozione alla qualifica revisore capo)
Art. 38.  Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori dei revisori.
Art. 39.  Ruolo dei periti.
Art. 40.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti.
Art. 41.  Nomina a vice perito.
Art. 42.  Concorso pubblico per la nomina a vice perito.
Art. 43.  Concorso interno per la nomina a vice perito.
Art. 44.  Corso di formazione.
Art. 45.  Promozione alla qualifica di perito.
Art. 46.  Promozione alla qualifica di perito capo.
Art. 47.  Promozione alla qualifica di perito superiore.
Art. 47 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori)
Art. 47 ter.  (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori)
Art. 47 quater.  (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
Art. 48.  Rapporto informativo e giudizio complessivo.
Art. 48 bis.  (Commissione per la progressione di carriera)
Art. 49.  Trattamento economico.
Art. 50.  Disposizioni diverse.
Art. 51.  Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti.
Art. 52.  Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.
Art. 53.  Inquadramento nel ruolo degli ispettori.
Art. 54.  Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori.
Art. 55.  Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori.
Art. 56.  Inquadramento nel ruolo dei revisori.
Art. 57.  Inquadramento nel ruolo dei periti.
Art. 58.  Inquadramenti.
Art. 59.  Entrata in vigore.
Art. 60.  Clausola finanziaria.


§ 46.4.27 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201.

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.)

 

Capo I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

 

Sezione I

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

 

     Art. 1. Istituzione dei ruoli.

     1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

     a) ruolo degli agenti ed assistenti;

     b) ruolo dei sovrintendenti;

     c) ruolo degli ispettori.

     2. Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonchè l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

     3. Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo Forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990 , n 149.

     4. La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 2. Ruolo degli agenti e degli assistenti.

     1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

     agente, allievo agente;

     agente scelto;

     assistente;

     assistente capo.

 

          Art. 3. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti.

     1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.

     2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.

 

          Art. 4. Nomina ad allievo agente.

     1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: [1]

     a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici "impieghi"; e nella lattera d) la parola "carattere" è sostituita dalla parola (Omissis) [2].

     b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

     c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

     d) qualità morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; [3]

     e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

     1 bis. L'esame può essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. [4]

     2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

     3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa nonché della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso. [5]

     4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

     4 bis. Sono altresì nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. [6]

     4 ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. [7]

     4 quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. [8]

     5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneità a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalità possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalità di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. [9]

     6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.

 

          Art. 5. Dimissioni dal corso per la nomina ad agente.

     1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non continuativi. [10]

     b bis) non superano gli esami di fine corso. [11]

     1 bis Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. [12]

     2. Nell'ipotesi di assenza superiore a novanta giorni dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. [13]

     2 bis Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermità contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale è riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneità psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente è quella prevista per il corso frequentato e concluso. [14]

     3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2. [15]

 

          Art. 6. Promozioni.

     1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

     2. Il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente.

 

          Art. 7. Ruolo dei sovrintendenti.

     1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:

     vice sovrintendente;

     sovrintendente;

     sovrintendente capo.

 

          Art. 8. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

     1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attività istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unità operative, nonchè di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalità posseduta svolge anche compiti di addestramento.

 

          Art. 9. Nomina a vice sovrintendente.

     1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:

     a) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni; [16]

     b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto. [17]

     2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa. [18]

     3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonchè per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

     4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma. [19]

 

          Art. 10. Dimissioni dal corso.

     1. E' dimesso dal corso di cui all'art. 9 il personale che:

     a) dichiara di rinunciare al corso;

     b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. [20]

     b bis) non supera gli esami di fine corso; [21]

     2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b), è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente è quella prevista per il corso frequentato e concluso. [22]

     3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. [23]

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore della scuola. [24]

     5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

     6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purchè continui a possedere i requisiti previsti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

 

          Art. 11. Promozione a sovrintendente.

     1. La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica. [25]

 

          Art. 12. Promozione a sovrintendente capo.

     1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 13. Ruolo degli ispettori.

     1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

     vice ispettore;

     ispettore;

     ispettore capo;

     ispettore superiore.

 

          Art. 14. Funzioni del personale del ruolo degli ispettori.

     1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.

     2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, può essere preposto ad unità organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attività di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilità dell'attività svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonchè alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attività necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione.

 

          Art. 15. Nomina a vice ispettore.

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

     a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di quindici mesi. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente; [26]

     b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. [27]

     2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Non può partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), nè usufruire della riserva di cui alla lettera a) il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto".

 

          Art. 16. Concorso pubblico.

     1. Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

     a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi; [28]

     b) diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; [29]

     c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;

     d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

     2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

     3. La prova d'esame è preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova, nonchè la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale.

 

          Art. 17. Concorso interno.

     1. Le modalità del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.

     2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalità di svolgimento del corso per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonchè la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.

     3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.

     4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

     5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.

     6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

          Art. 18. Corso per la nomina a vice ispettore in prova.

     1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15 , comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale di cui all'articolo 17. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. [30]

     2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.

     3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

     a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;

     b) dichiarano di rinunciare al corso;

     c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. [31]

     4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. [32]

     5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato. [33]

     6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

     7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

 

          Art. 19. Promozione a ispettore.

     1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso.

 

          Art. 20. Promozione a ispettore capo.

     1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. [34]

 

          Art. 21. Promozione alla qualifica di ispettore superiore.

     1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

     a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

     b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera b).

     2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

     3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale.

 

          Art. 21 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori) [35].

     [1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

     3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 21 ter. (Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori). [36].

     1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio [37].

     2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

     3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. [Il riconoscimento di "scelto" decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anziantà] [38].

     5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

     6. Agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unità nell'ambito delle quali agli ispettori superiori "scelti" possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.

 

          Art. 21 quater. (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). [39].

     [1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis e 21-ter sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.]

 

          Art. 22. Promozione per merito straordinario.

     1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale dello Stato.

     2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sono attribuiti tre scatti stipendiali.

 

          Art. 23. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.

     1. Le promozioni di cui all'art. 22 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

     2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

     3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato. [40]

     4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti stipendiali.

 

          Art. 23 bis. (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio) [41].

     1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, sempreché l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

     2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.

     3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.

     4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

 

          Art. 24. Disposizioni diverse.

     1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono al ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite ai ruoli di cui all'art. 1 del presente decreto, ove compatibili e non diversamente stabilito.

 

Sezione II

RIORDINAMENTO DI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA

 

          Art. 25. Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

     1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

     a) [42]

     b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;

     c) ruolo dei revisori;

     d) ruolo dei periti.

     2. Nella tabella B allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonchè l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.

     3. Sono soppresse per il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali nonchè il contingente di qualifica dei corrispondenti profili professionali della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati nellatabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale.

     4. Ogni qualifica di ciascuno dei ruoli di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla loro identificazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 26. Ruolo degli aiuto operatori [43].

 

          Art. 27. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli aiuto operatori [44].

 

          Art. 28. Nomina a vice aiuto operatore [45].

 

          Art. 29. Promozione alla qualifica di aiuto operatore [46].

 

          Art. 30. Ruolo degli operatori e dei collaboratori.

     1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

     operatore;

     operatore scelto;

     collaboratore;

     collaboratore capo.

 

          Art. 31. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori.

     1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

     2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.

 

          Art. 32. Nomina ad operatore.

     1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:

     a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

     b) qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. [47]

     2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. [48].

     3. [49]

     4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.

     5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso. [50]

     6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori. [51]

     7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi. [52]

     7 bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. [53]

     7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. [54]

     8. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.

     9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 5. [55]

     10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

     11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     12. [56]

 

          Art. 33. Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo.

     1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso. [57]

 

          Art. 34. Ruolo dei revisori.

     1. Il ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:

     vice revisore;

     revisore;

     revisore capo.

 

          Art. 35. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori.

     1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.

     2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

     3. Al personale della qualifica di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.

 

          Art. 36. Nomina a vice revisore.

     1. La nomina a vice revisore si consegue:

     a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui è bandito il concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore capo; [58]

     b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio. [59]

     2. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione nonchè i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale. [60]

     3. Le prove degli esami di cui alla lettera b) sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

     4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera a), si procede, altresì, alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso.

     5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori. [61]

     5 bis. Per il concorso di cui al comma 1. lettera a), nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo. [62]

     6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b).

     7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. [63]

     7 bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. [64]

     8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto ed è ammesso a domanda, alla frequenza del corso successivo purchè continui a possedere i requisiti richiesti. E' dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

     9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

     10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.

     11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto di ruolo.

 

          Art. 37. (Promozione alla qualifica di revisore) [65].

     1. La promozione alla qualifica di revisore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 37 bis. (Promozione alla qualifica revisore capo) [66].

     1. La promozione alla qualifica di revisore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 38. Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori dei revisori.

     1. E' in facoltà dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza. [67]

     2. I programmi, le modalità di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.

 

          Art. 39. Ruolo dei periti.

     1. Il ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

     vice perito;

     perito;

     perito capo;

     perito superiore.

 

          Art. 40. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti.

     1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.

     2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

     3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.

     4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

     5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico.

 

          Art. 41. Nomina a vice perito.

     1. La nomina a vice perito si consegue:

     a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami e superamento di un successivo corso di formazione professionale;

     b) per il restante cinquanta per cento mediante concorso interno per titoli ed esami.

 

          Art. 42. Concorso pubblico per la nomina a vice perito.

     1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui all'art. 32, lettere b) e c), del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. [68]

     2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti purchè in possesso del titolo di studio di cui al comma 1. [69]

     3. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40.

     4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso [70] .

     4 bis. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. [71]

     5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. [72]

     6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.

 

          Art. 43. Concorso interno per la nomina a vice perito.

     1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio. [73]

     2. Il bando di concorso deve contenere anche la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonchè la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a concorso. [74]

     3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso. [75]

 

          Art. 44. Corso di formazione.

     1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a frequentare un corso della durata non inferiore a sei mesi, preordinato alla formazione professionale. [76]

     2. Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonché le modalità d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso. [77]

     3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 con decorrenza giuridica del 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. [78]

     4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 17 e articolo 18. [79]

     5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso può ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.

 

          Art. 45. Promozione alla qualifica di perito.

     1. La promozione alla qualifica di perito si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice periti che abbiano compiuti almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 44 .

 

          Art. 46. Promozione alla qualifica di perito capo.

     1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. [80]

 

          Art. 47. Promozione alla qualifica di perito superiore.

     1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.

     2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:

     a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;

     b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.

     3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria "superiore" che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. [81]

     4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

     5. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.

 

          Art. 47 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori) [82].

     [1. Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.

     3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.]

 

          Art. 47 ter. (Riconoscimento della denominazione di "scelto" ai periti superiori) [83].

     1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio [84].

     2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo con punti dieci" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.

     3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di "scelto", anche con effetto retroattivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. [Il riconoscimento della denominazione di "scelto", fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianità, nel rispetto di quanto previsto al comma 2] [85].

     5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

     6. Ai periti superiori "scelti" possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unità nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40.

 

          Art. 47 quater. (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi) [86].

     [1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 47-bis e 47-ter, sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.]

 

          Art. 48. Rapporto informativo e giudizio complessivo.

     1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312. [87]

 

          Art. 48 bis. (Commissione per la progressione di carriera) [88].

     1. Sulle questioni concernenti la progressione di carriera del personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 del presente decreto si esprime una specifica commissione, la composizione ed il funzionamento della quale sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

     2. All'inizio di ogni anno la commissione propone al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, per l'approvazione, i criteri di massima da seguire negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto

 

Sezione III

 

          Art. 49. Trattamento economico.

     1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1° settembre 1995, oltre l'indennità mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle A e B. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.

     1 bis. [Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni]. [89]

     1 ter. [Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore]. [90]

     1 quater. [Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo]. [91]

     1 quinquies. [Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore]. [92]

     1 sexies. [Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore]. [93]

     1 septies. [Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una funzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore]. [94]

     1 octies. [Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3]. [95]

     1 nonies. [A partire dal primo gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio]. [96]

     1 decies. [Le disposizioni di cui ai commi dall'1-bis all'1-nonies si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa]. [97]

 

          Art. 50. Disposizioni diverse.

     1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 51. Inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti.

     1. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è inquadrato secondo l'ordine di ruolo, con le anzianità di qualifica e di servizio possedute, rispettivamente in quella di allievo agente, agente, agente scelto, assistente e assistente capo del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 52. Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti.

     1. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

     2. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

     3. Gli appuntati scelti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio al 1° settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di ruolo.

     4. Gli assistenti capo di cui all'art. 51 saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.

     5. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 11 e 12 beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'art. 3, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all'art. 23, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

 

          Art. 53. Inquadramento nel ruolo degli ispettori.

     1. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento. [98]

     2. Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva l'anzianità posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni.

     3. I marescialli, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.

     4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore è ridotta di quattro anni.

     5. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianità di qualifica.

     6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), è ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) è sostituito da selezione alla quale è ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.

     7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonchè la composizione della commissione che procederà alla selezione.

     8. Alla selezione di cui al comma 7 può partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto".

     9. Il personale che al 1° settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianità di qualifica posseduta.

     10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalità di cui al comma 1, dando facoltà agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.

 

          Art. 54. Inquadramento nel ruolo degli aiuto operatori.

     1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quarta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di qualifica funzionale di quattro anni, in quella di aiuto operatore dello stesso ruolo.

     2. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di terza qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, dopo il personale di cui al comma 1, nella qualifica di vice aiuto operatore del ruolo degli aiuto operatori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di una anzianità di diciassette anni, in quella di aiuto operatore previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, al quale sono ammessi anche i vice aiuto operatori di cui al comma 1.

 

          Art. 55. Inquadramento nel ruolo degli operatori e collaboratori.

     1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di quinta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e, se in possesso di un'anzianità nella qualifica funzionale di cinque, dieci e quindici anni, rispettivamente in quella di operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo dello stesso ruolo.

     2. Gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati se in possesso, dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, di un'anzianità di diciassette e ventidue anni rispettivamente nella qualifica di operatore e operatore scelto del ruolo di cui al comma 1.

     3. Per un periodo di quattro anni gli aiuto operatori di cui all'art. 54, comma 1, al raggiungimento di diciassette anni di anzianità dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera, saranno inquadrati nella qualifica di operatore previo superamento del corso di cui al comma 2. L'inquadramento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla frequenza del corso.

     4. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo in relazione alle diversificate professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale e di servizio posseduta nel ruolo della carriera di provenienza, nonchè alla posizione nello stesso.

     5. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2, conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

          Art. 56. Inquadramento nel ruolo dei revisori.

     1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, ad esclusione di quello di cui all'art. 57, comma 1, è inquadrato nella qualifica di revisore capo del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato in relazione all'anzianità di servizio di sedici anni posseduta in detta qualifica funzionale.

     2. I collaboratori capo di cui all'art. 55, comma 1, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese da effettuarsi con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale, saranno inquadrati nella qualifica di vice revisore e, se in possesso dalla data di nomina nel ruolo della previgente carriera esecutiva e di operaio specializzato, di una anzianità di servizio di ventidue e ventinove anni, rispettivamente nella qualifica di revisore e revisore capo. Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 55, comma 4. I collaboratori capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di provenienza.

     3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

          Art. 57. Inquadramento nel ruolo dei periti.

     1. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di sesta qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, nell'attuale ordine, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianità di nomina ai fini della progressione alla qualifica superiore.

     2. Il personale che al 1° settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianità di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni.

     3. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti in due separati ordini dello stesso ruolo corrispondenti alle diversificate professionalità di base, nel rispetto dell'anzianità di qualifica funzionale posseduta e di posizione nella stessa.

     4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

     5. I vincitori del concorso pubblico per esami di assistente amministrativo del Corpo forestale dello Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, dalla data di nomina, nella qualifica di vice perito.

 

          Art. 58. Inquadramenti.

     1. Dove non diversamente stabilito gli inquadramenti previsti dal presente decreto hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995.

     2. Dopo la identificazione dei profili professionali di cui all'art. 25, comma 4, si procederà all'inquadramento del personale nei profili professionali della qualifica d'inquadramento, disposto in applicazione degli articoli 54, 55, 56 e 57, sulla base della professionalità di provenienza.

     3. Fino al riassorbimento del soprannumero derivante dagli inquadramenti sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli o nei ruoli sottordinati.

 

          Art. 59. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano con decorrenza dal 1° settembre 1995.

 

          Art. 60. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

 

     Tabella A. [99].

     (Omissis)

 

     Tabella B. [100].

     (Omissis)


[1]  Alinea così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[2]  Lettera modificata da rettifica pubblicata nella G.U. 28 giugno 1995, n. 149 e così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[3]  Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[4]  Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[6]  Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[7]  Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla L. 11 novembre 2005, n. 231.

[8]  Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[10]  Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[11]  Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[12]  Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[13]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[14]  Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[15]  Comma così modificato dall'art. 3 e dall'art. 32 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[16]  Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[17]  Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[18]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[19]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[20]  Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[21]  Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[22]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[23]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[24]  Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[25]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[26]  Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[27]  Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[28]  Lettera così modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[29]  Lettera così modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[30]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[31]  Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[32]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[33]  Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[34]  Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[35]  Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[36]  Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[37] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[38] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[39]  Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[40]  Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[41]  Articolo inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[42]  Lettera abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[43]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[44]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[45]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[46]  Articolo abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87

[47]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[48]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[49]  Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[50]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[51]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[52]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[53]  Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla L. 11 novembre 2005, n. 231.

[54]  Comma inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[55]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[56]  Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[57]  Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[58]  Lettera così modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[59]  Lettera così modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[60]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[61]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[62]  Comma inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[63]  Comma così modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[64]  Comma inserito dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[65]  Articolo così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[66]  Articolo inserito dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[67]  Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[68]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[69]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[70]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[71]  Comma inserito dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[72]  Comma così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[73]  Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[74]  Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[75]  Comma così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[76]  Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[77]  Comma così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[78]  Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[79]  Comma così modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[80]  Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[81]  Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[82]  Articolo inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[83]  Articolo inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[84] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[85] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[86]  Articolo inserito dall'art. 26 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[87]  Comma così sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[88]  Articolo inserito dall'art. 27 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[89]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[90]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[91]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[92]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[93]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[94]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[95]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[96]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[97]  Comma aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[98]  Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.

[99]  Tabella modificata dall'art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.

[100]  Tabella sostituita dall’art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.