§ 5.3.17 - L. 7 giugno 1990, n. 149.
Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:07/06/1990
Numero:149


Sommario
Art. 1.      1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione [...]
Art. 2.      1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge [...]
Art. 3.      1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.
Art. 4.      1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per [...]


§ 5.3.17 - L. 7 giugno 1990, n. 149.

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 15 giugno 1990, n. 138).

 

Art. 1.

     1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

     2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.

     4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.

 

     Art. 2.

     1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unità alla data del 1° luglio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 46 del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1° luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.

 

     Art. 3.

     1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.

     2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianità decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.

     3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.

     4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     5. La nomina a vice brigadiere si consegue:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

     b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della commissione, i programmi, la durata e le modalità di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parità di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.

     6. I vincitori del concorso di cui al comma 5, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).

     7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34° corso allievi sottufficiali.

     8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.

 

     Art. 4.

     1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

     2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.403.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A [1]

(Omissis)

 

 


[1] Sostituisce la tabella VI allegata alla L. 18 febbraio 1963, n. 301.