§ 46.4.13 - Legge 18 febbraio 1963, n. 301.
Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:18/02/1963
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Ruoli organici del Corpo forestale dello Stato.
Art. 2.  Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste.
Art. 3.  Modifica delle tabelle VIII, IX e XIV allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.
Art. 4.  Istituzione di sezioni specializzate presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste.
Art. 5.  Distaccamenti e stazioni forestali.
Art. 6.  Uso degli automezzi per missioni di servizio.
Art. 7.  Norme per l'avanzamento.
Art. 8.  Estensione delle disposizioni degli articoli 27, 28, 31 e 48 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.
Art. 9.  Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604.
Art. 10.  Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria
Art. 11 . Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 12.  Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato
Art. 13.  Collocamento del personale nei nuovi ruoli.
Art. 14.  Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti.
Art. 15.  Conferimento del grado di vice brigadiere mediante esame di idoneità.
Art. 16.  Svolgimento dell'esame di idoneità.
Art. 17.  Norme per la promozione a primo archivista dei sottufficiali transitati nella carriera esecutiva.
Art. 18.  Riserva di posti per i dipendenti non di ruolo.
Art. 19.  Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni.
Art. 20.  Norme finanziarie.
Art. 21.  Copertura della spesa.
Art. 22.  Decorrenza della legge.


§ 46.4.13 - Legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 28 marzo 1963, n. 84)

 

 

 

     Art. 1. Ruoli organici del Corpo forestale dello Stato.

     I ruoli organici del personale del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI annesse alla presente legge.

 

          Art. 2. Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste.

     Il ruolo tecnico superiore, quello ad esaurimento, nonché i ruoli della carriera di concetto ed esecutiva ed il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte, e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste di cui ai quadri 15-a, 15-b, 33, 53 e 81 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive modificazioni, sono soppressi.

 

          Art. 3. Modifica delle tabelle VIII, IX e XIV allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

     Le tabelle VIII, IX e XIV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sono sostituite dalle tabelle VII, VIII e IX annesse alla presente legge.

 

          Art. 4. Istituzione di sezioni specializzate presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire presso gli Ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, Sezioni specializzate per le opere pubbliche e di bonifica montana o per l'economia agro-silvo-pastorale, ed altre eventuali, in relazione alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche delle circoscrizioni territoriali.

 

          Art. 5. Distaccamenti e stazioni forestali.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato ad istituire distaccamenti forestali, delimitandone la circoscrizione territoriale di competenza, e le stazioni dipendenti.

     Ai distaccamenti sono preposti, di norma, marescialli dei tre gradi; alle stazioni sono preposti, di norma, brigadieri e vice brigadieri.

 

          Art. 6. Uso degli automezzi per missioni di servizio.

     Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese.

     Gli stessi ispettori determinano i limiti di percorrenza trimestrali entro i quali è consentito l'uso per servizio del mezzo proprio da parte di ciascun dipendente, nonché la misura dei rimborsi di spesa che non dovrà mai superare quella indicata dall'art. 11, sesto comma, della legge 15 aprile 1961, n. 291.

     Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l'art. 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

          Art. 7. Norme per l'avanzamento.

     L'avanzamento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie scelte viene disposto con la osservanza delle seguenti norme:

     a) al grado di guardia scelta, per anzianità, alle guardie con almeno cinque anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

     b) al grado di brigadiere, per anzianità, ai vice brigadieri con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei;

     c) col grado di maresciallo capo, per merito comparativo, ai marescialli ordinari con almeno due anni di permanenza nel grado, giudicati idonei.

     Nulla è innovato per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario e di maresciallo maggiore.

     Il giudizio per la idoneità e la valutazione del merito comparativo sui promuovendi, sono demandati al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 8. Estensione delle disposizioni degli articoli 27, 28, 31 e 48 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

     Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 31 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei confronti del personale proveniente dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle I, III, IV e V annesse alla presente legge.

 

          Art. 9. Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604.

     Al personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, che esplichi mansioni di polizia forestale, si applica per quanto attiene al trattamento economico di attività, l'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.

     A tal fine la qualifica di sorvegliante capo è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato e le qualifiche di sorvegliante di 1a e di 2a classe sono equiparate al grado di guardia scelta del Corpo forestale dello Stato.

 

          Art. 10. Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria [1].

     Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.

     La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dall'indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo.

     I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualifica di "applicato"; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

     Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.

     La domanda di cui ai precedenti commi, può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

     Non possono presentare domande i sottufficiali cessati dal servizio per una delle cause previste dall'art. 25, lettere c), d) ed e) della legge 3 aprile 1958, numero 460.

 

          Art. 11. Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste [2].

     Il giudizio di idoneità per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato è rimesso al Consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è espresso dal relativo Consiglio di amministrazione.

     La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati all'impiego di cui al precedente articolo è determinata dalla data delle rispettive domande e, a parità di data, dall'anzianità di servizio.

     Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.

 

          Art. 12. Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato [3].

     Agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 13. Collocamento del personale nei nuovi ruoli.

     Il personale del ruolo tecnico superiore, del ruolo ad esaurimento, del ruolo della carriera esecutiva e del ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste è collocato rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V e VI annesse alla presente legge.

     Il personale del ruolo della carriera di concetto dei servizi dell'economia montana e delle foreste in possesso del titolo di studio di geometra o di perito agrario è collocato nel ruolo di cui alla tabella III annessa alla presente legge.

     Nel ruolo di cui alla tabella IV annessa alla presente legge è collocato il personale del ruolo della carriera di concetto dei servizi dell'economia montana e delle foreste, in possesso del titolo di studio di ragioniere o di perito commerciale e, limitatamente alla prima attuazione della presente legge, anche il personale provvisto di altro titolo di studio equipollente.

     Il collocamento del personale nei ruoli organici di cui alle predette tabelle è effettuato con l'attribuzione della qualifica o grado cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica o grado rivestiti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell' anzianità di carriera e di qualifica o di grado acquisiti.

     In ciascuna qualifica o grado attribuito, l'ordine di successione è determinato dalla anzianità posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica o grado di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14. Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti.

     Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

     Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritto, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli speciali transitori ed aggiunti.

     Le norme di cui ai precedenti commi e quelle dell'art. 23 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 15. Conferimento del grado di vice brigadiere mediante esame di idoneità.

     Nella prima attuazione della presente legge un terzo dei posti nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante esame di idoneità al quale sono ammessi, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, le guardie scelte che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano un'anzianità minima di sei anni nel grado;

     b) abbiano riportata nell'ultimo quinquennio una classifica non inferiore ad "ottimo con punti 9";

     c) non siano sottoposti a rafferma di esperimento;

     d) non abbiano riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

     Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

 

          Art. 16. Svolgimento dell'esame di idoneità.

     L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti al servizio di istituto.

     Per lo svolgimento dell'esame si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 6, commi terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono una votazione non inferiore a settanta centesimi.

     A parità di voto ha la precedenza il più anziano di ruolo.

     La graduatoria degli idonei è sottoposta al Ministro il quale, accertata la regolarità del procedimento, lo approva con proprio decreto.

     La nomina a vice brigadiere è conferita con decreto del Ministro nell'ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili.

     Il giudizio sull'idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro e composta: da un ispettore generale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, che la presiede e da quattro impiegati dello stesso ruolo con la qualifica non inferiore ad ispettore principale. Esercita le funzioni di segretario un impiegato con la qualifica non inferiore ad ispettore od equiparata.

 

          Art. 17. Norme per la promozione a primo archivista dei sottufficiali transitati nella carriera esecutiva.

     I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato collocati nella carriera esecutiva a norma dei precedenti articoli, non possono essere scrutinati per la promozione a primo archivista, fino a quando il personale in ruolo o pervenuto nel ruolo a seguito del concorso, bandito precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia maturato la prescritta anzianità per la promozione a tale qualifica.

 

          Art. 18. Riserva di posti per i dipendenti non di ruolo.

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, tutti i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle V, VI e X annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e dei ruoli di cui alle tabelle III, IV, V, VII annesse alla presente legge, sono conferiti, nei limiti di un terzo, mediante concorsi semestrali riservati, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in possesso dei prescritti requisiti generali, compreso il titolo di studio, prescindendo dal limite massimo di età.

     Le modalità dei concorsi di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con i decreti con i quali i concorsi stessi vengono indetti.

 

          Art. 19. Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni.

     Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, per anzianità ed a scelta sono ridotti a metà per tutto il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato.

     Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità previsto dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di primo coadiutore, di primo segretario contabile e di primo archivista, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esame di idoneità è ridotto di due anni.

     Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in precedenti promozioni.

 

          Art. 20. Norme finanziarie.

     I proventi netti, finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero, affluiranno, fino all'importo di lire 2.400 milioni, ad apposito conto corrente di Tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione dell'entrata a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

 

          Art. 21. Copertura della spesa.

     Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente, negli esercizi 1962-63 e 1963-64, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi sopraindicati.

 

          Art. 22. Decorrenza della legge.

     La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1963.

 

     Tabella I - (Omissis)

 

     Tabella II - (Omissis)

 

     Tabella III - (Omissis)

 

     Tabella IV - (Omissis)

 

     Tabella V - (Omissis)

 

     Tabella VI [4] - (Omissis)

 

     Tabella VII - (Omissis)

 

     Tabella VIII - (Omissis)

 

     Tabella IX - (Omissis)


[1]  Articolo abrogato dall'art. 23-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 23-bis.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 23-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 23-bis.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 23-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 23-bis.

[4]  Tabella sostituita dalla L. 7 giugno 1990, n. 149.