§ 46.9.118 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.
Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/04/1982
Numero:339


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Clausola finanziaria.


§ 46.9.118 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.)

 

     Art. 1.

     Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica [1].

     La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

 

          Art. 2.

     Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica [2].

     La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

 

          Art. 3.

     Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché la infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica [3].

     La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.

 

          Art. 4.

     Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

 

          Art. 5.

     Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

     Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. È comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici [4].

 

          Art. 6.

     Il trasferimento d'ufficio del personale di cui all'art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

     Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     La commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.

     La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall'art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all'art. 2 e dell'esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.

     Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

     Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 8.

     Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

     Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

     L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

     Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

     Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

 

          Art. 9.

     Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 10.

     Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

     Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

     In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

     Nel caso in cui il nuovo trattamento spettasse a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

 

          Art. 11.

     Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.

 

          Art. 12.

     Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro dell'interno o del Ministro interessato.

 

          Art. 13.

     Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 14. Clausola finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[4] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.