§ 2.4.106 - D.L. 9 settembre 2005, n. 182.
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:09/09/2005
Numero:182


Sommario
Art. 1.  (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).
Art. 1 bis.  (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi).
Art. 1 ter.  (Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud).
Art. 1 quater.  (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta).
Art. 1 quinquies.  (Garanzie creditizie in agricoltura).
Art. 1 sexies.  (Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue).
Art. 2.  (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).
Art. 2 bis.  (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).
Art. 3.  Attuazione della politica agricola comune
Art. 4.  Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
Art. 5.  Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato
Art. 5 bis.  (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).
Art. 6.  Ente irriguo Umbro-Toscano
Art. 7.  Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
Art. 8.  Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 2.4.106 - D.L. 9 settembre 2005, n. 182. [1]

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

(G.U. 12 settembre 2005, n. 212)

 

Art. 1. (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). [2]

     1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonchè ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

     2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003:

     a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

     b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);

     c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).

     3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

     5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

     6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro".

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

 

     Art. 1 bis. (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). [3]

     1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

     a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

     b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

 

     Art. 1 ter. (Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud). [4]

     1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

     2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

     a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

     b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

     c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane.

 

     Art. 1 quater. (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta). [5]

     1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

     2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonchè specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

     3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

     4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

     5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti. 6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

     7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 1 quinquies. (Garanzie creditizie in agricoltura). [6]

     1. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le finalità di cui al comma 2 [7].

     2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 1 sexies. (Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue). [8]

     1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonchè alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.

 

     Art. 2. (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). [9]

     1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

     a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

     b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane".

     2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

     3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Mi nistro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali di acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari.

     5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 2 bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). [10]

     1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

     2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonchè le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

 

     Art. 3. Attuazione della politica agricola comune

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

     2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

     3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

     4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

     5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

     5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonchè agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati [11].

     5-ter. [Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante "bonifico domiciliato" presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis] [12].

     5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate [13].

     5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate [14].

     5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 [15].

     5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonchè alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 [16].

     5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato [17].

     5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi [18].

     5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente comma:

     "Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni" [19].

     5-undecies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre" [20].

     5-duodecies. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente: "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze" [21].

     5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari [22].

 

     Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

 

     Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato [23]

     1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

     2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale» [24].

     3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonchè le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».

     4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

     4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale,". Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo [25].

     4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva" [26].

 

     Art. 5 bis. (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). [27]

     1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

     2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

     1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

 

     Art. 8. Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche

     1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabella A [28]

(articolo 1-sexies)

 

REGIONE

Indennizzi profilassi euro

Indennizzi restrizione movimentazione euro

Totale euro

 

 

 

 

Lazio

1.740.973,55

0,00

1.740.973,55

Campania

2.026.014,80

0,00

2.026.014,80

Marche

3.087,85

5.457,30

8.545,16

Molise

413.816,49

0,00

413.816,49

Umbria

59.151,06

0,00

59.151,06

Toscana

2.670.353,25

10.031,12

2.680.384,37

Sardegna

6.068.397,31

0,00

6.068.397,31

Abruzzo

81.193,80

82.422,91

163.616,72

Basilicata

2.581.041,54

0,00

2.581.041,54

Calabria

432.264,94

0,00

432.264,94

Puglia

1.873.003,84

0,00

1.873.003,84

Sicilia

75.701,56

0,00

75.701,56

Liguria

0,00

9.782,94

9.782,94

Emilia-Romagna

0,00

617.305,72

617.305,72

Totale generale

18.025.000,00

725.000,00

18.750.000,00

 

 

 

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182. (TESTO ORIGINALE)

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

 

Art. 1. Interventi urgenti nel settore vitivinicolo

     1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

     2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

     5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro.».

 

Art. 2. Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari

     1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 3. Attuazione della politica agricola comune

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

     2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

     3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

     4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

     5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

 

Art. 4. Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

 

Art. 5. Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati

     1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

     2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».

     3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonchè le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».

     4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

 

Art. 6. Ente irriguo Umbro-Toscano

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 7. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

     1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

 

Art. 8. Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche

     1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

 

Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 novembre 2005, n. 231.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 428, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[9] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 1052, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 1052, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 25 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[23] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[28] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.