§ 2.3.296 - D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
Interventi urgenti nel settore agroalimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:28/02/2005
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti in materia di agricoltura
Art. 1 bis.  (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato).
Art. 1 ter.  (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali).
Art. 2.  Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.
Art. 3.  Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 2.3.296 - D.L. 28 febbraio 2005, n. 22. [1]

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

(G.U. 1 marzo 2005, n. 49)

 

Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura

     1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purchè classificate come svantaggiate.» [2].

     1-bis. Per l'anno 2005, nelle aree per le quali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia stata verificata la riduzione del reddito medio delle imprese agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente, è concessa alle imprese agricole, a domanda e nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione, al 31 dicembre 2005, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005 [3].

     1-ter. Alle imprese di cui al comma 1-bis possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, contributi in conto capitale nella misura massima di 3.000 euro per impresa agricola [4].

     2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 23,79 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, di cui 600.000 euro destinati, per ciascuno degli anni suddetti, a programmi di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni. All'onere conseguente si provvede, per gli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) e, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [5].

     3. Per il finanziamento degli interventi necessari al ripristino delle condizioni socio-economiche e ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive delle imprese agricole colpite da gravi emergenze sanitarie, nonchè degli interventi di soccorso nei territori colpiti da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate di carattere eccezionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni e delle province autonome, a valere sui limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e del relativo cofinanziamento regionale, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268 [6].

     3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde annualmente alla Cassa depositi e prestiti Spa la quota di finanziamento derivante dalle aperture di credito di cui al comma 3 a valere sui limiti di impegno di cui al medesimo comma 3 e in relazione alla rendicontazione che le regioni e le province autonome inviano per il tramite del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ulteriori modalità operative di carattere amministrativo che si dovessero rendere necessarie sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare [7].

     3-ter. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è aumentata di 120 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale fine il CIPE, con apposita delibera, destina le suddette risorse entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro. A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli [8].

     3-quater. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 [9].

     3-quinquies. Il Governo, d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute, procede alla stesura di un Piano ortofrutticolo nazionale per coordinare le iniziative dei produttori e rilanciarne la competitività in termini di quantità e di qualità delle produzioni [10].

     3-sexies. All'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "territori danneggiati dalla siccità" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa," [11].

     3-septies. All'articolo 13, comma 4-ter, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non più di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi" [12].

     4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Agecontrol Spa, avvalendosi del supporto dei controlli istituzionali effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi ed in coordinamento con quest'ultimo, effettua i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.» [13].

     4-bis. Allo scopo di supportare gli interventi a sostegno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dal comma 1, e i controlli di qualità svolti dall'Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 99, introdotto dal comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori. A tale fine l'Ispettorato centrale repressione frodi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere fino a undici dirigenti di seconda fascia, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter [14].

     4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa massima complessiva di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [15].

     4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del contratto collettivo nazionale integrativo del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria [16].

     5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.» [17].

     6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».

 

     Art. 1 bis. (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato). [18]

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

     2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

     3. L'operatività del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

     Art. 1 ter. (Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali). [19]

     1. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "venti rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta rate trimestrali".

     2. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".

     3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

     4. Alle imprese agricole che accedono alla rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono concessi, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine, finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102 del 2004, assistiti dalla garanzia fideiussoria dell'ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. In alternativa, possono essere concessi, a valere sulle medesime disponibilità di spesa, contributi in conto capitale equivalenti al concorso sul pagamento degli interessi per operazioni creditizie della durata di quindici anni, nel limite massimo di 50.000 euro per impresa agricola.

     5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali agricoli su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti possono essere sostituite da garanzia fideiussoria. In questo caso la garanzia deve essere prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e comporta l'immediata cancellazione dell'ipoteca. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.

     6. La presentazione della domanda di rateizzazione di cui al citato comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi. Il successivo provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è esaminato entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Quest'ultima può essere depositata presso le direzioni provinciali dell'INPS, ovvero inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione fa fede la ricevuta del deposito rilasciata dall'impiegato responsabile della sede provinciale dell'INPS, ovvero l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata. La presentazione, davanti al giudice competente, del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, contenente la dichiarazione di rinunzia all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei tempi e nei modi previsti e disciplinati dalla legge, comporta l'estinzione del procedimento pendente per il recupero forzoso del credito nei confronti dei debitori morosi di oneri previdenziali agricoli.

 

     Art. 2. Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

     1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.».

     2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.».

     3. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, è inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;» [20];

     b) alla lettera c), le parole: «versato in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».

     4. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «all'articolo 8, lettera a), del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003».

     5. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.».

     6. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.».

 

     Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

     1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.».

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22. (TESTO ORIGINALE)

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

 

 

     Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura

     1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.».

     2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.

     3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali. La copertura finanziaria di detti contributi è a carico delle quote dei limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-octies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.

     4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.».

     5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.» [21].

     6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;

     b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».

 

     Art. 2. Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

     1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.».

     2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.».

     3. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, è inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;» [22];

     b) alla lettera c), le parole: «versato in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».

     4. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «all'articolo 8, lettera a), del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003».

     5. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.».

     6. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.».

 

     Art. 3. Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

     1. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.».

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 aprile 2005, n. 71.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 417, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[9] Comma inserito dalla L. di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma inserito dalla L. di conversione.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[17] Comma così corretto con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[20] Lettera così corretta con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.

[21] Comma così corretto con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.

[22] Lettera così corretta con Errata-corrige pubblicato nella G.U. 3 marzo 2005, n. 51.