§ 30.9.5 - D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.9 credito sportivo
Data:08/07/2002
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria
Art. 2.  Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
Art. 3.  Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione
Art. 4.  Unificazione delle competenze in materia di giochi
Art. 5.  Monitoraggio dei crediti di imposta
Art. 6.  Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche
Art. 7.  ANAS
Art. 8.  Riassetto del CONI
Art. 9.  Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario
Art. 10.  Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate
Art. 11.  Contributi per gli investimenti in agricoltura
Art. 12.  Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale
Art. 13.  Disposizioni in materia idrica
Art. 14.  Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Art. 15.  Norma di copertura
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 30.9.5 - D.L. 8 luglio 2002, n. 138. [1]

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

(G.U. 8 luglio 2002, n. 158)

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

 

     Art. 1. Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria

     1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002. [2]

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. [3]

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. [4]

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1° luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. [5]

     4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

     a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;

     b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

     c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003. [6]

     5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

     5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale. [7]

     6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2002". Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000. [8]

     7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

     7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002. [9]

     7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003". [10]

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 

          Art. 2. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica [11]

     1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002 , a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. [12]

     2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. [13]

     3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

     4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. [14]

     5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

          Art. 3. Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione

     1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

     "Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.".

     2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19:

     1) al comma 2:

     1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";

     1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";

     1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attività di notifica della cartella di pagamento e";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.";

     b) all'articolo 20:

     1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ", d-bis)";

     2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.";

     c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.".

     3. [L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602] [15].

     3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. [16]

     4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone:

     a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;

     b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

     5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

     6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002, determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno 2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;

     b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla lettera a), per le concessioni situate al di sopra della mediana siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa mediana. [17]

     7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma 6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio. [18]

     7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002. [19]

     8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), è aumentato del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento. [20]

     9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.

     10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003";

     b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".

     11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".

     12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15, l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, il diritto potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004, realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni 2003 e 2004. [21]

     13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";

     b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";

     c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo di commissari governativi". [22]

     13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate. [23]

     13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. [24]

 

          Art. 4. Unificazione delle competenze in materia di giochi

     1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria [25].

     2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. [26]

     3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo. [27]

     3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo. [28]

 

          Art. 5. Monitoraggio dei crediti di imposta

     1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. [29]

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati. [30]

     3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.

 

          Art. 6. Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche [31]

 

Capo III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

 

          Art. 7. ANAS

     1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: "ANAS Società per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7. [32]

     1-bis. [Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile] [33].

     1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 [34].

     1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria. [35]

     1-quinquies. Sono di competenza dell'ANAS S.p.a. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate [36].

     1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta" [37].

     2. All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. [38]

     3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:

     a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;

     b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

     c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;

     d) la durata della concessione, comunque, non superiore a cinquanta anni [39].

     4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche della convenzione di concessione anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonchè i relativi contratti di servizio [40].

     5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. [41]

     5-bis. L'ANAS S.p.a. svolge i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo o corrispettivi di servizi [42].

     6. [Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti] [43].

     7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

     8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. [44]

     9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

     10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. [45]

     11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. [46]

     12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa. [47]

     12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito. [48]

 

          Art. 8. Riassetto del CONI

     1. [L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2, previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8] [49].

     2. E' costituita una società per azioni con la denominazione "Sport e salute Spa" [50].

     3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorità di Governo competente in materia di sport [51].

     4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente. L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonchè con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport [52].

     4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità [53].

     4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente [54].

     4-quater. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter [55].

     5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorità di Governo competente in materia di sport, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [56].

     6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi [57].

     7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

     8. [I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport] [58].

     9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

     10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. [59]

     11. [Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, e nella fase di prima attuazione della presente disposizione delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data] [60].

     12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

     13. [Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili] [61].

     14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.

     15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

Capo IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

 

          Art. 9. Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

     1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, è abrogato.

     2. [Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale] [62].

     3. [La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001]. [63]

     4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

     5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

     "1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".

 

Capo V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

 

          Art. 10. Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

     1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: [64]

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate";

     b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni; dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

     1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

     1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate.

     1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma 1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.

     1-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

     1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";

     1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi, nonché quello delle risorse finanziarie residue. [65]

     c) il comma 3 è abrogato.

     2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

     3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. [66]

     4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. [67]

     5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:

     a) quanto a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; [68]

     b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. [69]

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Contributi per gli investimenti in agricoltura

     1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, è esteso esclusivamente alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. [70]

     2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000. [71]

     3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato. [72]

     3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. [73]

     4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988. [74]

     5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10. [75]

     5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. [76]

     6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 12. Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale

     1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, nonché al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere facoltativo al Consiglio di Stato.

 

          Art. 13. Disposizioni in materia idrica

     1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.

     4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità, ivi compresi i territori delimitati dall'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2002, delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo. [77]

     4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. Fino alla data del provvedimento di concessione da parte della regione, e comunque per non più di ventiquattro mesi, tali rate sono assistite, nell'ambito dei predetti limiti di stanziamento, dal concorso nel pagamento degli interessi. [78]

     4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili. [79]

     4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. [80]

     4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. [81]

     4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso. [82]

     4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate. [83]

     4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. [84]

     4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. [85]

 

          Art. 14. Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [86]

     [1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

     a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

     b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;

     c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

     2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: [87]

     a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

     b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.]

 

          Art. 15. Norma di copertura

     1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 4-bis,2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis, pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. [88]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma inserito dalla legge di conversione.

[7] Comma inserito dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[11] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 323, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 151 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[16] Comma inserito dalla legge di conversione.

[17] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[18] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[19] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[20] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[25] Il quinto e settimo periodo del presente comma sono stati abrogati dall'art. 5 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.

[26] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[27] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[29] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[31] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[32] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[33] Comma inserito dall'art. 76 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e abrogato dall'art. 6 ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[34] Comma inserito dall'art. 76 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e così modificato dall'art. 1, comma 1028, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[35] Comma inserito dall'art. 76 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e così modificato dall'art. 6 ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[36] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004 e così modificato dall'art. 6 ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[37] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[38] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 76 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[39] Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 1019, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[40] Comma già modificato dall'art. 6 ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e così ulteriormente modificato dall'art. 49 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[42] Comma inserito dall'art. 6 ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, già modificato dall'art. 1, comma 452, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1024, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[43] Comma modificato dall'art. 76 L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sostituito dall'art. 6 ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e abrogato dall'art. 49 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[45] Comma così modificato dall'art. 76 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[46] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[47] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[48] Comma inserito dall'art. 76 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[49] Comma modificato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43.

[50] Comma così modificato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[51] Comma così modificato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[52] Il previgente comma 4 è stato sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 quater per effetto dell'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[53] Il previgente comma 4 è stato sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 quater per effetto dell'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[54] Il previgente comma 4 è stato sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 quater per effetto dell'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[55] Il previgente comma 4 è stato sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 quater per effetto dell'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[56] Comma così modificato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[57] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[58] Comma modificato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43.

[59] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[60] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2 del D.L. 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43.

[61] Comma abrogato dall'art. 1, comma 633, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[62] Comma abrogato dall'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con la decorrenza ivi stabilita.

[63] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, con la decorrenza ivi stabilita.

[64] Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[65] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[66] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[67] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[68] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[69] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[70] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[71] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[72] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[73] Comma inserito dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[74] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[75] Comma così modificato dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[76] Comma inserito dall'art. 69 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

[77] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall’art. 1 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla L. 29 aprile 2005, n. 71.

[78] Comma aggiunto dalla legge di conversione, sostituito dall'art. 5-bis del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, e così modificato dall’art. 1 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla L. 29 aprile 2005, n. 71.

[79] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[80] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[81] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[82] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[83] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[84] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[85] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[86] Articolo abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[87] Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[88] Comma così modificato dalla legge di conversione.