§ 98.1.27321 - Legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e [...]


§ 98.1.27321 - Legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA

(G.U. 27 febbraio 2002, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452

     All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

     1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

     1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis".

     All'articolo 2:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore"";

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e imposta di consumo sul gas metano per usi civili".

     All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Nella legge 1° novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"".

     All'articolo 4:

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo";

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel".

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

     al comma 4, le parole: "31 agosto 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2002".

     Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con veicoli). - 1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     "b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     '4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";

     b) al comma 3:

     1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis, e";

     2) la parola: "introdotto" è sostituita dalla seguente: "introdotti".

     Art. 5-ter. - (Contabilità speciali). - 1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi affidati.

     2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

     Art. 5-quater. - (Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). - 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";

     b) al comma 16:

     1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";

     2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";

     3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001"".

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: "testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

     al comma 2, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: "basi lubrificanti" sono inserite le seguenti: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica,";

     dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono determinati:

     a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;

     b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;

     c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;

     d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;

     e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;

     f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);

     g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7;

     h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;

     i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;

     l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari";

     al comma 6, le parole: "all'attività di rigenerazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica";

     al comma 7, le parole: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

     al comma 9, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis";

     al comma 10, le parole: "testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";

     al comma 11, lettera a), capoverso, dopo la parola: "rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale".

     Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - (Pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori). - 1. Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato".

     Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di pubblicità effettuata su veicoli, di contabilità speciali e di generi di monopolio".

     All'articolo 8:

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scomesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento" e nel secondo periodo le parole: "dall'articolo 1 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1 del presente articolo";

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

     All'articolo 9:

     al comma 4, sono soppresse le parole: ", previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona," e dopo la parola: "schede" è inserita la seguente: "prepagate";

     al comma 5, sono soppresse le parole: ", entro i suddetti termini,";

     al comma 7, le parole: "L'importo delle schede" sono sostituite dalle seguenti: "L'importo minimo delle schede prepagate" e le parole: "di 2,50 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 5 euro".

     All'articolo 13:

     al comma 1, sono soppresse le parole: ", compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili,";

     dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. L'unità della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata minima è di 1,00 euro.

     1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento".

     Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 15-bis. - (Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo). - 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";

     b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato".

     Art. 15-ter. - (Disposizioni varie in materia di giochi). - 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

     2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

     Art. 15-quater. - (Campione d'Italia). - 1. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio";

     b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro"".

     Alla rubrica del capo II sono soppresse le seguenti parole: "Aumento delle poste dei".

     All'articolo 16, al comma 2, le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

     Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali). - 1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

     2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001.

     Art. 16-ter. - (Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie). - 1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane".

     Art. 16-quater. - (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria). - 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

     b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";

     c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";

     2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

     "2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";

     d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", è inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati";

     e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

     "m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;".

     2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

     Art. 16-quinquies. - (Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi). - 1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

     2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

     3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:

     a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

     b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

     c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.

     5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.

     6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:

     a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;

     b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

     c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

     7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1° gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1° gennaio 2003".

     Art. 16-sexies. - (Contributo straordinario al CONI). - 1. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 17, al comma 1, la parola: "agevolazione" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e sono soppresse le parole: ", alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento".

     Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 17-bis. - (Disposizioni per la copertura finanziaria). - 1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 17-ter. - (Contributo a favore dell'Associazione Festival Internazionale "Città di Trento"). - 1. All'Associazione Festival Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a Trento, è assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50ª edizione del Festival Internazionale della montagna "Città di Trento".

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di IVA, di trasferimento di beni demaniali, di giustizia tributaria, di funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di contributi ad enti e associazioni e norme finali". - Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".