§ 89.2.17 - D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242.
Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:23/07/1999
Numero:242


Sommario
Art. 1.  Comitato olimpico nazionale italiano
Art. 2.  Statuto
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Consiglio nazionale
Art. 5.  Compiti del consiglio nazionale
Art. 6.  Giunta nazionale
Art. 7.  Compiti della giunta nazionale
Art. 8.  Presidente del CONI
Art. 9.  Procedimento elettorale
Art. 10.  Comitato nazionale sport per tutti
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 12.  Segretario generale
Art. 12 bis.  (Promozione dello sport dei disabili)
Art. 13.  Vigilanza
Art. 14.  Costituzione di società di capitali
Art. 15.  Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate
Art. 16.  Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate
Art. 16 bis.  Enti di promozione sportiva
Art. 17.  Personale
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Abrogazioni


§ 89.2.17 - D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 29 luglio 1999, n. 176).

 

     Art. 1. Comitato olimpico nazionale italiano

     1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

          Art. 2. Statuto

     1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i normodotati, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport [1].

     2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente.

     4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

     4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale. [2]

 

          Art. 3. Organi

     1. Sono organi del CONI:

     a) il consiglio nazionale;

     b) la giunta nazionale;

     c) il presidente;

     d) il segretario generale;

     e) [il comitato nazionale per lo sport per tutti] [3];

     f) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI [4].

     2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia. [5]

 

          Art. 4. Consiglio nazionale

     1. Il consiglio nazionale è composto da:

     a) il presidente del CONI, che lo presiede;

     b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

     c) i membri italiani del CIO;

     d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

     e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;

     f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

     g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;

     h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. [6]

     1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1. [7]

     2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

     3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti. [8]

     4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

     5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

 

          Art. 5. Compiti del consiglio nazionale

     1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali [9].

     1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6 [10].

     2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

     a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

     b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive [11];

     c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina [12];

     d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica [13];

     e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti [14];

     e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale [15];

     e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali [16];

     f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio [17];

     g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

     h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

 

          Art. 6. Giunta nazionale

     1. La giunta nazionale è composta da:

     a) il presidente del CONI, che la presiede;

     b) i membri italiani del CIO;

     c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; [18]

     c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; [19]

     c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI. [20]

     1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

     a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;

     b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata. [21]

     2. [Alle deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti] [22]

     3. [Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico] [23].

     4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

     5. [Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali] [24].

     6. [Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale] [25].

 

          Art. 7. Compiti della giunta nazionale

     1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

     2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

     a) formula la proposta di statuto dell'ente;

     a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione; [26]

     b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;

     c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

     d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale; [27]

     e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma; [28]

     f) propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; [29]

     g) nomina il segretario generale;

     h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

     h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

     1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

     2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

     3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. [30]

 

          Art. 8. Presidente del CONI

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

     2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale. [31]

     3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

     3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. [32]

     3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;

     b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

     c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo. [33]

 

          Art. 9. Procedimento elettorale [34]

[     1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto:

     a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

     b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;

     c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del CONI.

     2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.

     3. Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).]

 

          Art. 10. Comitato nazionale sport per tutti [35]

[     1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.

     2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.

     3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.]

 

          Art. 11. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti. [36]

     2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

 

          Art. 12. Segretario generale

     1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

     2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

     a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente; [37]

     b) predispone il bilancio dell'ente;

     c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

     3. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti. [38]

 

          Art. 12 bis. (Promozione dello sport dei disabili) [39]

     [1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, affinché: [40]

     a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

     b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

     c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni.

     c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia. [41]]

 

          Art. 13. Vigilanza

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

     2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

     2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138. [42]

 

          Art. 14. Costituzione di società di capitali [43]

[     1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il CONI può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.

     2. I rapporti tra il CONI e le società sono regolati con convenzioni.

     3. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.]

 

          Art. 15. Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate [44]

     1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

     2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

     3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

     4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

     5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.

     6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

     7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.

 

          Art. 16. Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [45]

     1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

     2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonchè ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo [46].

     3. [Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie] [47].

     4. [Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto] [48].

     5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

     6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

 

          Art. 16 bis. Enti di promozione sportiva [49]

     1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

     2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

 

          Art. 17. Personale [50]

[     1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 può continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.]

 

          Art. 18. Disposizioni transitorie

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

     2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

     3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.

     4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi. [51]

     5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

     6. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

     7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

 

          Art. 19. Abrogazioni

     1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.


[1] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 15 luglio 2003, n. 189, sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[3] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[4] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 11 gennaio 2018, n. 8.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[10] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[12] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[15] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[16] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[19] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[20] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[21] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[22] Comma soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[23] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 e soppresso dall'art. 21 del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.

[24] Comma soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[25] Comma soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[26] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[31] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[32] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[33] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[34] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[35] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[36] Comma così sostiuito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[37] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[39] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 15 luglio 2003, n. 189 e abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.

[40] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[41] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[42] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[43] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[45] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[46] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 11 gennaio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 39 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. La Corte costituzionale, con sentenza 29 settembre 2023, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma, con riferimento all’inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dal secondo periodo del presente comma, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 39-bis del D.L. 75/2023.

[47] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 11 gennaio 2018, n. 8.

[48] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 11 gennaio 2018, n. 8.

[49] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[50] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

[51] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 400.