§ 89.2.38 - D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:27/02/2017
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Comitato italiano paralimpico
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Statuto
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Consiglio nazionale
Art. 6.  Compiti del Consiglio nazionale
Art. 7.  Giunta nazionale
Art. 8.  Compiti della giunta nazionale
Art. 9.  Presidente del CIP
Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 11.  Segretario generale
Art. 12.  Vigilanza
Art. 13.  Federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive paralimpiche
Art. 14.  Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche
Art. 15.  FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva
Art. 16.  Convenzioni CIP - CONI
Art. 17.  Risorse umane, strumentali e finanziarie
Art. 18.  Controllo della Corte dei conti
Art. 19.  Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
Art. 20.  Disposizioni transitorie
Art. 21.  Norme di coordinamento


§ 89.2.38 - D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

(G.U. 5 aprile 2017, n. 80)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

     Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f);

     Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

     Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

     Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

     Visto l'articolo 8, decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

     Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

     Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 settembre 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 settembre 2016;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

     Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Comitato italiano paralimpico

     1. È costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorità di vigilanza.

     2. Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.

 

     Art. 2. Finalità

     1. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

     2. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC.

     3. Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

     4. L'ente ha come missione istituzionale:

     a) l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;

     b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità;

     c) il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP;

     d) l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

     e) l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche;

     f) l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

 

     Art. 3. Statuto

     1. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.

     4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.

 

     Art. 4. Organi

     1. Sono organi del CIP:

     a) il consiglio nazionale;

     b) la giunta nazionale;

     c) il presidente;

     d) il segretario generale;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP [1].

     3. [Il computo dei mandati di cui al comma 2 si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto] [2].

     4. L'eventuale compenso spettante agli organi è determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 5. Consiglio nazionale

     1. Il consiglio nazionale è composto da:

     a) il presidente del CIP, che lo presiede;

     b) i presidenti delle FSP e delle FSNP;

     c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC;

     d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive di riferimento;

     e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province autonome;

     f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali;

     g) due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica;

     h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP;

     i) un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche.

     2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.

     3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di enti che svolgono esclusivamente attività paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno diritto ad un voto.

     4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.

     5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai Giochi paralimpici purchè, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

     6. Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del CONI. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in materia sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto.

 

     Art. 6. Compiti del Consiglio nazionale

     1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica, e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili, armonizzando a tal fine l'azione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP.

     2. Il consiglio nazionale elegge il presidente del CIP e i componenti della giunta nazionale.

     3. Il consiglio nazionale svolge altresì i seguenti compiti:

     a) adotta lo statuto e gli altri atti di competenza, nonchè i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

     b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche;

     c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto, a tal fine, anche della rappresentanza e dell'inclusione della relativa attività sportiva nel programma dei Giochi paralimpici, dell'eventuale riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva della disciplina paralimpica nonchè dei limiti di cui all'articolo 2, comma 1; delibera, altresì, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

     d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva paralimpica o disciplina sportiva paralimpica, criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica;

     e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSP, sulle DSP nonchè sugli enti di promozione sportiva paralimpica; stabilisce altresì, in conformità con la disciplina del CONI, i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI limitatamente alle attività paralimpiche;

     f) delibera, su proposta della giunta nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;

     g) delibera, su iniziativa della giunta nazionale, di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;

     h) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni;

     i) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

     l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

 

     Art. 7. Giunta nazionale

     1. La giunta nazionale è composta da:

     a) il presidente del CIP, che la presiede;

     b) i membri italiani dell'IPC;

     c) dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP;

     d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica;

     e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP.

     2. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi; i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

     a) presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui almeno tre presidenti di FSP o DSP;

     b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP.

     3. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

     4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del CONI.

 

     Art. 8. Compiti della giunta nazionale

     1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

     2. La giunta nazionale svolge altresì i seguenti compiti:

     a) formula la proposta di statuto dell'ente;

     b) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con la CONI Servizi Spa, in senso analogo rispetto al contratto stipulato dal CONI e previsto dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa all'Autorità di vigilanza per l'approvazione;

     c) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     d) esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente, fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente comma;

     e) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;

     f) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonchè, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera e) del presente comma;

     g) propone al consiglio nazionale il commissariamento delle FSP o delle DSP, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

     h) propone al consiglio nazionale la trasmissione al CONI della richiesta di commissariamento o di commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;

     i) nomina il segretario generale;

     l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;

     m) individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

     1. obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

     2. previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

     3. razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CIP con quelli delle singole FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI.

 

     Art. 9. Presidente del CIP

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

     2. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto.

     3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

     4. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.

     5. Il presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;

     b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorità di vigilanza ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.

 

     Art. 11. Segretario generale

     1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonchè esperienza in materia di disabilità sportiva. il rapporto di lavoro del segretario generale è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile.

     2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

     a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi, degli uffici, nonchè del relativo personale, anche in relazione alle funzioni di valutazione e controllo del buon andamento degli stessi e all'attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione;

     b) predispone il bilancio dell'ente;

     c) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta nazionale;

     d) partecipa senza diritto di voto alle sedute della giunta nazionale;

     e) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

     3. Il segretario generale risponde alla giunta nazionale del funzionamento complessivo della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e degli uffici. L'incarico di segretario generale può essere revocato per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive impartite dalla giunta nazionale, nonchè per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

     4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità, la carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attività paralimpica esclusiva o prevalente.

 

     Art. 12. Vigilanza

     1. L'autorità di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.

     2. Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorità di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

     3. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

 

     Art. 13. Federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive paralimpiche

     1. Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

     2. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

     3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.

     4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

     5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

     6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.

     7. Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprietà.

 

     Art. 14. Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche

     1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

     2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi [3].

     3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante [4].

     4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSP e delle DSP nonchè agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo [5].

     5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

     6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

 

     Art. 15. FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva

     1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le FSN, le DSA e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Il consiglio nazionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP.

     2. Le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla giunta nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonchè una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

     3. La giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento di cui al comma 1.

     4. Fermi restando i riconoscimenti già deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 e salvo quanto previsto al comma 1, il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA.

 

     Art. 16. Convenzioni CIP - CONI

     1. Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.

     2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovrà prevedere l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1.

 

     Art. 17. Risorse umane, strumentali e finanziarie

     1. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

     2. Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonchè dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 4, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3.

     3. Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi SpA. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in senso analogo rispetto a quanto previsto, anche con riguardo al riaddebito dei costi, nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi SpA. Nell'ambito del suddetto contratto di servizio, il CIP può delegare alla CONI Servizi spa specifiche attività o servizi.

     4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3, previo trasferimento dal Comitato italiano paralimpico alla CONI Servizi SpA degli accantonamenti previsti dalla legge per il trattamento di fine rapporto. Il personale dipendente della CONI Servizi SpA in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato italiano paralimpico, cessa dalla predetta posizione di aspettativa e riprende servizio presso la Società, ai sensi delle norme del CCNL di settore, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3. Per il personale di cui al periodo precedente, il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi SpA del trattamento di fine rapporto. Per tutti i diritti già maturati dal personale di cui al presente comma sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi SpA. Il personale transitato in CONI Servizi SpA ai sensi del presente comma è destinato all'attività del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale di cui al precedente comma 3.

 

     Art. 18. Controllo della Corte dei conti

     1. Il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

     Art. 19. Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

     1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, ai sensi dell'articolo 43 regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie

     1. In sede di prima applicazione, lo statuto è adottato da un commissario ad acta, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità vigilante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto è adottato dal commissario ad acta entro trenta giorni dalla sua nomina ed è approvato dall'autorità vigilante nei successivi venti giorni. Nei dieci giorni successivi all'approvazione, il commissario ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del CIP, della nomina degli organi di cui all'articolo 4 e fino alla stipula del primo contratto di servizio di cui all'articolo 17, comma 3, il Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI continua ad assicurare le attività ordinariamente svolte, anche al fine di garantire il supporto alle attività del commissario di cui al comma 1, e restano in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie.

 

     Art. 21. Norme di coordinamento

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole «nonchè la promozione della massima diffusione della pratica sportiva» è eliminata la congiunzione «,sia» e dopo le parole «per i normodotati» sono eliminate le parole «che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili».

     2. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è soppresso.

     3. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è abrogato.

     4. L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è abrogato.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 8.

[3] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 11 gennaio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 39 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[4] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 11 gennaio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 39 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[5] Comma sostituito dall'art. 4 della L. 11 gennaio 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 39 bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.