§ 89.1.14 - Legge 15 luglio 2003, n. 189.
Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.1 discipline sportive
Data:15/07/2003
Numero:189


Sommario
Art. 1.  Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili
Art. 2.  Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili.


§ 89.1.14 - Legge 15 luglio 2003, n. 189.

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

(G.U. 25 luglio 2003, n. 171)

 

     Art. 1. Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili

     1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico [1]

     [1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

     1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato [2].

     1-ter. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico [3].]

 

          Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili.

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».

     2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

     «Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinché:

     a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

     b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

     c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43.

[2] Comma inserito dall'art. 65 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[3] Comma inserito dall'art. 65 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.