§ 95.24.34 - D.M. 18 novembre 1998, n. 462.
Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:18/11/1998
Numero:462


Sommario
Art. 1.  Termini di pagamento.
Art. 2.  Autoveicoli immatricolati per la prima volta.
Art. 3.  Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli.
Art. 4.  Norme transitorie.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 95.24.34 - D.M. 18 novembre 1998, n. 462. [1]

Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

(G.U. 7 gennaio 1999, n. 4).

 

Art. 1. Termini di pagamento. [2]

     1. Dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini di scadenza:

     a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19 ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

     b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio e 1° agosto;

     c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre o per l'intero anno [12/12] decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

     d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale decorrente dal 1° febbraio e 1° agosto oppure per l'intero anno [12/12] decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;

     e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno [12/12] decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.

     2. Il pagamento è effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 è quella già fissata per l'anno 1997.

     3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, è eseguito nel mese di gennaio.

 

     Art. 2. Autoveicoli immatricolati per la prima volta.

     1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.

     2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.

     3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua può essere corrisposta nel mese successivo.

 

     Art. 3. Riacquisto del possesso, della disponibilità e rivendita dei veicoli.

     1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2.

 

     Art. 4. Norme transitorie.

     1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere eseguiti entro il 16 marzo 1998.

     2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 può essere effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici postali.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 e 27 dicembre 1997, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 e n. 303 del 31 dicembre 1997.

 

 


[1] Emesso dal Ministro delle Finanze.

[2] Il termine per il pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti a trasporto di cose, di cui al presente articolo, è stato differito dal D.M. 26 gennaio 2000, dal D.M. 10 aprile 2000, dal D.M. 21 giugno 2000 e dal D.M. 31 ottobre 2000.