§ 4.2.74 - Legge 30 maggio 2003, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:30/05/2003
Numero:119


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti [...]


§ 4.2.74 - Legge 30 maggio 2003, n. 119.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U. 30 maggio 2003, n. 124)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: “alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni”;

     al comma 2, la parola: “AGEA” è sostituita dalle seguenti: “Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)”, dopo la parola: “compete” è inserita la seguente: “unicamente”, le parole: “degli articoli 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 3” e le parole: “di cui agli articoli 9 e 11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8”;

     al comma 4, il primo periodo è soppresso;

     al comma 5, le parole da: “I produttori” fino a: “dagli acquirenti” sono sostituite dalle seguenti: “Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia” e le parole: “, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto”;

     al comma 6, le parole: “ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 4”, le parole: “tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente” sono sostituite dalle seguenti: “dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”, le parole: “decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto”;

     al comma 7, le parole: “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari” e le parole: “di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “delle disposizioni del presente decreto”;

     al comma 8, le parole da: “, con esclusione” fino alla fine del comma sono soppresse;

     al comma 9, dopo la parola: “supplementare” è inserita la seguente: “dovuto” e al parola: “sanzioni” è sostituita dalla seguente: “misure”.

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: “somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468,” sono inserite le seguenti: “considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e”;

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     “2. E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

     2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: “copia per l'acquirente”.

     2-ter. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento”.

     All'articolo 3:

     il comma 1 è sostituito dal segunte:

     “1. In conformità all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituise utilizzo della quota”;

     al comma 2, dopo le parole: “regolamento (CE) n. 1257/1999” sono inserite le seguenti: “e nel territorio delle regioni insulari” e sono aggiunte, in fine, le parole: “, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate”;

     il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     “4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

     a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota “B” ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

     b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

     c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

     4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata”.

     All'articolo 4:

     al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti”;

     al comma 2, le parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 3” sono soppresse;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “15 giorni” sono inserite le seguenti: “dalla notifica”; al terzo periodo, le parole: “dalla regione competente” sono sostituite dalle seguenti: “dalla regione o dalla provincia autonoma competente”; al quarto periodo, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinquesimo giorno”;

     al comma 4, le parole da: “; l'importo di tale” fino alla fine del comma sono soppresse.

     All'articolo 5:

     al comma 1, primo periodo, le parole: “articolo 14, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 14, paragrafo 2”; al secondo periodo, le parole: “n. 3950/1992” sono sostituite dalle seguenti: ”n. 3950/92” e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: “, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo”; al terzo periodo, le parole: “ai sensi dell'articolo 14, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3” e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: “, limitatamente ai soli quantitativi di latte”;

     al comma 2, le parole: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32”;

     al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina”;

     al comma 4, dopo le parole: “della quota” sono inserite le seguenti: “attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis” e le parole: “n. 3950/1992” sono sostituite dalle seguenti: “n. 3950/92”;

     al comma 5, la parola: “commisurata” è sostituita dalla seguente: “pari” e le parole: “comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000,” sono soppresse;

     al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “esigibile a prima e semplice richiesta”.

     All'articolo 6:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresì alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo”;

     al comma 3, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001”;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, il valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo”.

     All'articolo 7:

     al comma 1, primo periodo, le parole: “ed alla regione o provincia autonoma” sono soppresse e dopo le parole: “apposita dichiarazione di pluralità” sono inserite le seguenti: “, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma,”;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1”.

     All'articolo 8:

     al comma 1, la parola: “commisurata” è sostituita dalla seguente: “pari”;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare”;

     al comma 4, le parole: “ai sensi dell'articolo 14, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5” e le parole: “5.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 euro”.

     All'articolo 9:

     al comma 2, le parole: “il 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “Il 5 per cento”, le parole: “n. 3950/1992” sono sostituite dalle seguenti: “n. 3950/92” e dopo le parole: “le regioni e le province autonome” sono inserite le seguenti: “di Trento e di Bolzano”;

     al comma 3, alinea, le parole: “assoggettati a prelievo” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno versato il prelievo”;

     al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     “c-bis) tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza”;

     al comma 4, alinea, dopo le parole: “produttori titolari di quota” sono inserite le seguenti: “che hanno versato il prelievo”;

     al comma 4, lettera a), le parole: “, comma 3” sono soppresse;

     al comma 5, dopo le parole: “comunica agli acquirenti” sono inserite le seguenti: “, alle regioni e alle province autonome” e dopo le parole: “eventuali importi di prelievo dovuti” sono inserite le seguenti: “e non versati”;

     al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: “, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome”;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento”.

     All'articolo 10:

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: “Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni”;

     al comma 1, le parole: “da una distinta latte redatta secondo le modalità previste” sono sostituite dalle seguenti: “da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto” e dopo le parole: “dal produttore,” sono inserite le seguenti: “o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7,”;

     i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     “2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

     3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

     4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE), n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

     5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.

     6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale “vendite dirette”; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

     7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni e le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

     8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

     9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

     10. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

     11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

     12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

     13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

     14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

     15. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

     16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

     17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

     18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

     19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

     20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

     21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

     22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

     a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota “B” ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

     b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

     c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

     23. La quota “B” ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n, 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota “B” ridotta.

     24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

     25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

     a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

     b) per i produttori già titolari di quota “B” ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

     c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

     28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.

     29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.

     30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata “blue tongue” provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

     31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.

     32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

     33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

     34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2003, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

     35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

     37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.

     38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.

     39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

     41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

     42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.

     43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44.

     44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

     45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministreo dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

     47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

     a) legge 26 novembre 1992, n. 468;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

     c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 27 dicembre 1994, n. 762;

     d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

     e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;

     f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni, della legge 20 dicembre 1996, n. 642;

     g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

     h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

     l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;

     m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

     n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

     o) decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;

     p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;

     q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

     r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

     s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

     t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

     u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

     v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

     z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

     aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;

     bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.

     48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001”. - Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi.