§ 98.1.27246 - Legge 23 novembre 2000, n. 354.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/11/2000
Numero:354


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27246 - Legge 23 novembre 2000, n. 354.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

(G.U. 30 novembre 2000, n. 280)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

     All'articolo 1 è premesso il seguente:

     "Art. 01 (Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212). - 1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto".

     Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Interventi a favore dei pensionati). - 1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a L. 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di L. 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

     2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfettario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

     3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

     4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale".

     All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "sugli oli minerali,", sono inserite le seguenti: "sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto".

     All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     "4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di L. 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

     4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

     4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale".

     All'articolo 5:

     al comma 4, le parole: "per quintale" sono sostituite dalle seguenti: "per 100 chilogrammi"; sono aggiunti i seguenti periodi: "In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impegnare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento".

     All'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001".