§ 97.2.19 - D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.
Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:23/12/1993
Numero:569


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Perdita della quota
Art. 3.  Riduzione della quota
Art. 4.  Associazioni di produttori
Art. 5.  Associazioni: recesso ed adesione
Art. 6.  Elenchi dei titolari di quota
Art. 7.  Dichiarazioni degli acquirenti
Art. 8.  Tenore di materia grassa
Art. 9.  Pluralità di acquirenti
Art. 10.  Contabilità degli acquirenti e dei produttori
Art. 11.  Compensazioni
Art. 12.  Versamento del prelievo
Art. 13.  Vendite dirette
Art. 14.  Ricevute di versamento
Art. 15.  Ritardato pagamento
Art. 16.  Controlli
Art. 17.  Trasferimenti di quota
Art. 18.  Vendita della quota
Art. 19.  Prelazione nella vendita delle quote
Art. 20.  Affitto della quota
Art. 21.  Mutamenti nella conduzione delle aziende
Art. 22.  Sistema informatizzato
Art. 23.  Riconoscimento dell'acquirente
Art. 24.  Trasporto
Art. 25.  Mobilità vendite dirette - consegne
Art. 26.  Misure integrative


§ 97.2.19 - D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

(G.U. 31 dicembre 1993, n. 306, S.O.)

 

     Art. 1. Disposizioni generali

     1. Nel presente regolamento ogni menzione o riferimento alle regioni si intendono riferiti anche alle province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Nell'ambito dell'applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, la parola "periodo", conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia, contraddistingue l'arco temporale intercorrente fra il 1° aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

     3. Nell'ambito dell'applicazione della predetta legge, ogni riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si intende esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i prodotti lattieri alla cooperativa medesima.

     4. Per il primo periodo di applicazione del regime (1° aprile 1993-31 marzo 1994), ai fini del presente regolamento, le quote attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993 e successivi, come determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1992, ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettività della produzione nelle campagne 1988-89 e 1991-92. Con successivo regolamento sono determinati i criteri di assegnazione delle quote per i periodi successivi.

 

          Art. 2. Perdita della quota

     1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

     2. Il periodo di cui al comma 1 è elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

     a) prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo;

     b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;

     c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte;

     d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;

     e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

     f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorità veterinaria, che compromettano la produzione lattiera.

     3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione.

     4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale:

     a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;

     b) la cessione o l'affitto dell'azienda;

     c) la cessione o l'affitto della quota.

     5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

     6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno.

     7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992.

 

          Art. 3. Riduzione della quota

     1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantità di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.

     2. Ove la quantità commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.

     3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

     4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno.

 

          Art. 4. Associazioni di produttori

     1. Per associazioni di produttori si intendono, ai fini del presente regolamento, quelle previste e disciplinate dal regolamento CEE n. 1360/1978 e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 468/1992 le associazioni di produttori di cui al regolamento CEE n. 1360/1978, e sue successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono presentare all'AIMA la relativa domanda, a firma del presidente, corredata dalla delibera del consiglio direttivo da cui risultino i nominativi dei soci titolari di quota.

     3. Qualora le associazioni di produttori non intendano proseguire nella gestione unitaria delle quote debbono darne comunicazione all'AIMA entro il termine di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge.

 

          Art. 5. Associazioni: recesso ed adesione

     1. Le associazioni di produttori con apposito atto, sottoscritto anche al produttore interessato e redatto conformemente al modello allegato 1, comunicano all'AIMA il recesso dei produttori entro quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo.

     2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed in recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.

     3. Le medesime modalità ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

 

          Art. 6. Elenchi dei titolari di quota

     1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno.

     2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione agli operatori interessati.

     3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilità di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta.

 

          Art. 7. Dichiarazioni degli acquirenti

     1. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori, secondo lo schema dell'allegato 3 per i produttori non associati, e secondo lo schema dell'allegato 4 per i produttori associati.

     2. Le predette dichiarazioni devono essere trasmesse alle regioni, all'AIMA ed alle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 3, II paragrafo del regolamento CEE n. 536/1993 unitamente ad un modulo redatto conformemente al modello allegato 2.

     3. Tali dichiarazioni devono essere trasmesse dagli acquirenti entro il 15 maggio di ciascun anno e possono essere inviate su supporto magnetico, nel rispetto di specifiche tecniche che verranno precisate dall'AIMA con circolare.

     4. Anche in caso di utilizzo di supporti magnetici, deve essere redatto su carta il modulo di cui al comma 2.

     5. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 3 le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge n. 468/1992.

     6. I dati, contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono risultare dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso l'azienda ed accessibili per i controlli.

 

          Art. 8. Tenore di materia grassa

     1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, è costituito dal tenore medio rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991-92.

     2. In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo è costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992 (pari al 3,59 per cento).

     3. L'acquirente deve indicare nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 il tenore rappresentativo di grassi del latte per ciascun produttore secondo quanto previsto nei commi 1 e 2.

     4. A partire dal mese di aprile 1993 l'acquirente effettua mensilmente due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.

     5. Per le aziende situate nelle zone di montagna di cui all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 Kg l'acquirente effettua un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi [1] .

     6. A tal fine l'acquirente utilizza i prelievi ed i risultati delle analisi eseguite per il pagamento del latte in base a qualità, oppure effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori riconosciuti o indicati dalla regione.

     7. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile dell'acquirente prevista nel successivo art. 10.

     8. Il tenore medio di grasso del latte di ciascun produttore, registrato nell'arco di ogni periodo, deve essere indicato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7.

     9. Ai fini del computo del prelievo eventualmente dovuto, l'acquirente calcola per ogni produttore il tenore di grassi del latte consegnato effettuando la media dei tenori rilevati nel periodo considerato.

     10. Qualora l'acquirente riscontri rispetto al tenore rappresentativo indicato nei commi 1 e 2:

     a) un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte;

     b) un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte [2] .

     11. Nel caso di cui il quantitativo di latte consegnato sia espresso in litri, all'operazione sopra descritta (maggiorazione o diminuzione dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa) si applica il coefficiente 0,971.

     12. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalità previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.

 

          Art. 9. Pluralità di acquirenti

     1. Il produttore che consegna a più acquirenti deve rilasciare ai medesimi all'inizio del periodo, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata a norma delle vigenti disposizioni, nella quale viene specificato il quantitativo di riferimento di cui il produttore è titolare e la quantità che intende consegnare a ciascun acquirente.

     2. Qualora nel corso del periodo il produttore intenda modificare il numero degli acquirenti è tenuto a rilasciare agli stessi una dichiarazione, con firma autenticata, da cui risulti il quantitativo che intende consegnare a ciascuno di essi.

     3. Tale dichiarazione non può comunque comportare una riduzione delle quantità indicate con la dichiarazione di cui al comma 1 già consegnate dal produttore all'acquirente stesso.

     4. Il limite di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui il produttore intenda modificare le porzioni di quota a ciascun acquirente nel corso del periodo [3] .

     5. Ciascun acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare per le consegne effettuate dal produttore quando le medesime oltrepassano la parte di quota riservatagli dal produttore con la dichiarazione di cui ai precedenti commi.

     6. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dalla quale risulti:

     a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, del precedente o dei precedenti acquirenti;

     b) il periodo di consegna relativo a ciascun acquirente nonchè il quantitativo consegnato ed il relativo tenore di materia grassa;

     c) il proprio quantitativo di riferimento così come risulta dai bollettini di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 468/1992.

     7. L'acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare qualora, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 6, rilevi che il produttore ha oltrepassato la quota assegnata al medesimo.

     8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere inviate dai produttori anche alla regione ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA.

     9. I produttori associati devono inoltre inviare le dichiarazioni sopraindicate alle associazioni di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

     10. Le regioni provvedono ad informatizzare i dati in loro possesso al fine di poter, in sede di controllo, individuare i produttori che hanno effettuato consegne a più acquirenti.

     11. Qualora nel corso dei controlli emerga che il produttore ha omesso le dichiarazioni prescritte dal presente articolo, la quota del produttore viene ridotta del 20 per cento e tale quantitativo confluisce nella riserva regionale con effetto dal periodo successivo all'accertamento del fatto.

     12. La regione provvede a darne comunicazione all'AIMA per la compilazione dei bollettini e procede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore, con le modalità previste nell'art. 7 della legge n. 468/1992.

     13. Il versamento del prelievo deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992.

     14. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalità previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.

 

          Art. 10. Contabilità degli acquirenti e dei produttori

     1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni, un'apposita contabilità di magazzino, tenuta ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 e del regolamento CEE n. 4045/89, che indichi per ciascun produttore:

     a) il nome e l'indirizzo;

     b) il quantitativo di riferimento relativo al periodo precedente;

     c) il quantitativo di riferimento relativo all'inizio e alla fine del periodo cui la contabilità è riferita;

     d) il quantitativo di latte o equivalente latte consegnati in ciascun mese;

     e) il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa delle consegne.

     2. Gli acquirenti tengono altresì a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilità così come previsto dal regolamento CEE n. 4045/1989. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.

     3. Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari consegnati ed a tal fine tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese che li hanno riforniti, in latte od altri prodotti lattieri registrando, mese per mese, il volume consegnato da ogni fornitore.

     4. I produttori titolari di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni:

     a) una apposita contabilità di magazzino da cui risulti il volume, mese per mese e prodotto per prodotto, di latte o di prodotti lattieri venduti direttamente;

     b) il registro degli animali detenuti nell'azienda, redatto ai sensi della direttiva n. 92/102/CEE;

     c) i documenti giustificativi che permettono di controllare la predetta contabilità.

     5. Le contabilità sopra indicate devono essere riportate su apposito registro oppure, attraverso un programma computerizzato che ne permetta la stampa, su fogli numerati.

     6. Il registro ed i fogli di cui al comma 5 devono essere vidimati a cura delle regioni.

 

          Art. 11. Compensazioni

     1. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano, nei termini e con le modalità indicati dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/1992, la compensazione tra le maggiori e minori quantità consegnate dai produttori associati titolari di quota.

     2. Qualora, effettuata la compensazione, risulti un quantitativo eccedente la totalità dei quantitativi assegnati agli associati, il presidente, con apposita delibera, imputa il prelievo supplementare ai produttori che hanno superato la propria quota.

     3. Il predetto prelievo è ripartito tra i produttori che hanno superato la quota in proporzione alla quantità eccedente commercializzata da ciascuno.

     4. Le delibere di imputazione del prelievo supplementare devono essere trasmesse nei termini di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 468/1992, alle regioni ove hanno sede le associazioni, nonchè all'AIMA.

     5. Nel caso in cui le associazioni abbiano competenze interregionali le predette delibere devono essere trasmesse a tutte le regioni interessate.

     6. Le regioni ove hanno sede le associazioni svolgono entro il 31 ottobre di ciascun anno i necessari controlli sulle delibere al fine di verificare l'esattezza della compensazione effettuata e della imputazione del prelievo.

     7. Qualora dai predetti controlli emergano irregolarità nella compensazione o nella imputazione del prelievo le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 468/1992 e provvedono, ove del caso, al recupero del prelievo dovuto direttamente nei confronti del produttore, con le modalità indicate nell'art. 7 della legge n. 468/1992.

     8. Le regioni provvedono a comunicare le accertate irregolarità all'AIMA, che dispone la decadenza dell'associazione interessata dalla gestione unitaria delle quote con effetto dal periodo successivo e predispone conseguentemente i bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.

     9. Le regioni devono far pervenire all'AIMA le comunicazioni di cui al comma 8 entro il 30 novembre di ciascun anno.

     10. Con successivo regolamento verranno dettati i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992, coordinando la compensazione medesima con le compensazioni a livello di associazione previste dal presente articolo, assicurando al contempo la conformità del sistema con la vigente normativa comunitaria.

 

          Art. 12. Versamento del prelievo

     1. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con cui l'associazione comunica l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore, versano il prelievo supplementare nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992.

     2. Gli acquirenti restituiscono ai produttori, entro il medesimo termine, le eventuali somme residue ad essi spettanti.

     3. Su tali somme debbono essere corrisposti gli interessi legali, che decorrono dal momento in cui l'acquirente ha proceduto alla trattenuta nei confronti del produttore.

     4. A seguito della emanazione del regolamento CEE n. 536/1993, che prescrive il versamento del prelievo supplementare entro il 1° settembre di ciascun anno, il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 deve intendersi sostituito dal termine del 31 agosto, ai sensi del predetto regolamento [4] .

 

          Art. 13. Vendite dirette

     1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano alla regione ove è ubicata l'azienda entro il 15 maggio di ciascun anno una dichiarazione redatta secondo l'allegato 5 dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

     2. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza, ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

     3. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 1, le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 4 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge n. 468/1992.

     4. Ove il produttore non abbia ancora trasmesso, entro il 1° luglio, la predetta dichiarazione, la regione diffida l'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere tale obbligo.

     5. Ove il produttore non assolva l'obbligo entro trenta giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, decade dal diritto alla quota con effetto dal periodo successivo.

     6. In tal caso la quota confluisce nella riserva regionale.

     7. Le regioni devono far pervenire all'AIMA entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei produttori decaduti dalla quota.

     8. Entro il 31 agosto di ciascun anno il produttore è tenuto a versare nella contabilità speciale di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992 l'importo del prelievo supplementare da lui dovuto [5] .

 

          Art. 14. Ricevute di versamento

     1. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette entro dieci giorni dal versamento del prelievo supplementare debbono inviare copia della ricevuta alle competenti regioni, nonchè all'AIMA.

     2. Gli acquirenti debbono altresì allegare un elenco da cui risultino i produttori cui si riferiscono i versamenti nonchè il quantitativo sottoposto al prelievo supplementare per ciascun produttore.

     3. Le regioni, acquisite le ricevute dei versamenti effettuati a titolo di prelievo supplementare sono tenute a verificarne l'esattezza sulla base delle dichiarazioni inviate dagli acquirenti e dai produttori nonchè sulla base delle delibere delle associazioni di produttori.

     4. Le regioni svolgono altresì, mediante apposite procedure informatizzate, i necessari controlli tesi ad individuare i casi di omesso o erroneo versamento del prelievo supplementare.

 

          Art. 15. Ritardato pagamento

     1. Gli acquirenti che effettuano il pagamento del prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'art. 5 della legge n. 468/1992, considerato anche quanto disposto nell'art. 12, comma 4, del presente regolamento, sono tenuti al pagamento di una ulteriore somma, pari al 30 per cento del prelievo dovuto.

     2. Gli acquirenti devono inoltre versare gli interessi, applicando il tasso ufficiale di sconto in vigore l'ultimo giorno entro il quale il versamento doveva essere effettuato, calcolati sull'intero prelievo dovuto.

     3. Gli interessi decorrono dal termine entro cui il versamento doveva essere effettuato.

     4. L'importo di cui al comma 1 e gli interessi devono essere versati separatamente dal prelievo supplementare, secondo modalità prescritte dalle regioni.

     5. Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 536/1993 provvedono a far affluire separatamente i predetti importi all'AIMA, indicando distintamente le somme ascrivibili all'applicazione del comma 1 e gli interessi.

     6. Le regioni, nell'ambito delle loro funzioni di controllo, garantiscono la puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le vendite dirette.

 

          Art. 16. Controlli

     1. Le regioni effettuano un controllo sistematico, mediante procedure informatizzate, di tutte le dichiarazioni trasmesse ai sensi dei precedenti articoli 7 e 13.

     2. Tale controllo è finalizzato ad individuare eventuali discordanze con il contenuto dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 ed a consentire un puntuale riscontro dei versamenti effettuati dagli acquirenti e dai produttori.

     3. Le regioni effettuano inoltre specifici controlli presso gli acquirenti, i produttori e le associazioni di produttori, con le modalità appresso indicate.

     4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.

     5. L'accesso nelle sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali è inteso a consentire ispezioni documentali, verifiche e riscontri utili per la rilevazione di eventuali infrazioni.

     6. Tali controlli vertono, per quanto riguarda gli acquirenti ed i produttori, sulla contabilità specifica tenuta, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, i cui dati debbono trovare riscontro nella documentazione commerciale, nella contabilità generale, nei registri IVA e nel libro magazzino, se obbligatorio, nonchè nella contabilità che l'imprenditore tiene in relazione alle dimensioni e alla natura dell'impresa.

     7. La contabilità specifica tenuta ai sensi del precedente art. 10 deve altresì trovare piena corrispondenza nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

     8. A tal fine ogni regione acquisisce dalle altre regioni gli elementi relativi alle dichiarazioni dell'acquirente riguardanti produttori la cui azienda è ubicata nel territorio delle regioni stesse.

     9. I controlli relativi alle associazioni di produttori vertono sui libri sociali, in particolare sul libro dei soci, che consente la verifica del movimento dei soci (ammissione, recesso, decadenza ecc.) e sul libro del consiglio di amministrazione che consente la verifica dei verbali delle deliberazioni.

     10. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, di cui all'allegato fac-simile 6, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite nonchè le osservazioni o riserve apposte dai titolari o rappresentanti dell'azienda sottoposta a controllo.

     11. Questi ultimi devono sottoscrivere il verbale ovvero far constatare i motivi della mancata sottoscrizione.

     12. Agli stessi deve essere rilasciata copia del verbale.

     13. Il numero dei controlli effettuati ai sensi del comma 3 non deve essere inferiore, ogni anno, al 40 per cento del numero degli acquirenti ed al 5 per cento del numero dei produttori titolari di una quota vendite dirette presenti nel territorio regionale.

 

          Art. 17. Trasferimenti di quota

     1. In conformità all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CEE, n. 3950/1992, che prevede la facoltà, per lo Stato membro, di applicare misure che consentano un trasferimento delle quote indipendentemente dall'azienda, specificatamente allo scopo di perseguire la ristrutturazione del settore, la facoltà di trasferire la quota indipendentemente dall'azienda è concessa agli operatori agricoli nel rispetto dei criteri obiettivi e nell'ambito dei limiti territoriali di seguito determinati.

     2. La facoltà di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 468/1992, può essere esercitata soltanto a condizione che i trasferimenti avvengano all'interno di ciascuna regione e senza comportare spostamenti di quote dalle aree montane o svantaggiate alle altre aree o viceversa. Tali limitazioni non si applicano, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 468/1992, nel caso in cui l'acquirente sia ubicato in zone montane.

     3. La possibilità di acquisto o affitto di cui al comma 1 è altresì limitata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 468/1992 alle aziende la cui produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata.

     4. [6]

     5. Al fine di evitare che trasferimenti di quote senza azienda possano determinare aumenti della produzione lattiera, i produttori, titolari di quota, per i quali l'amministrazione abbia accertato l'abbandono della produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio del diritto di cedere la quota, restano esclusi, fatta salva l'applicazione del comma 9, dalla possibilità di cedere o affittare la propria quota.

     6. Non possono comunque essere considerati produttori ai fini del presente regolamento coloro che, non avendo commercializzato latte o prodotti lattieri nel corso della campagna 1988-89, sono da considerarsi non più in produzione e ad essi non può essere attribuita la titolarità di alcuna quota.

     7. Ai fini di verificare la sussistenza del diritto alla titolarità della quota, l'eventuale abbandono della produzione è accertato nell'ambito di un periodo di osservazione di dodici mesi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992, salvi i casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta di cui al medesimo art. 2, comma 4, antecedenti il termine massimo del 30 novembre 1993, previsto per l'esercizio del diritto di cessione o locazione della quota relativamente al periodo 1993-94. Pertanto, si procede alla sospensione della quota di cui figurano titolari i produttori diversi da quelli contemplati al comma 6, che abbiano cessato la produzione nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993.

     8. Nei confronti dei produttori di cui al comma 7 si provvede all'esito degli accertamenti, alla revoca dell'assegnazione della quota, fatta salva la possibilità di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di fatture od altra documentazione commerciale, che l'imprenditore abbia prodotto e commercializzato nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1992 e il 30 novembre 1993 una quantità di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza.

     9. I produttori che, nelle more del procedimento di cui al comma 7, volessero alienare o affittare la propria quota, comunque entro il termine del 30 novembre di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 468/1992, sono tenuti ad inviare all'AIMA, contestualmente alla comunicazione di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento, idonea prova documentale di avere prodotto e commercializzato latte o prodotti lattieri nel suddetto periodo di osservazione.

     10. Le parti acquirenti e locatarie hanno l'onere di accertare la sussistenza, in capo al cedente o al locatore, del requisito della titolarità della quota ai sensi del presente regolamento.

     11. Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono nella riserva nazionale, la cui disciplina giuridica è determinata con successivo regolamento ministeriale, per essere riutilizzate con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate, ed in particolare per quelle di montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione.

 

          Art. 18. Vendita della quota

     1. Il produttore può vendere totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992, e dal presente regolamento.

     2. Possono essere ceduti i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

     3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1° aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente, sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993.

     4. [7]

     5. La vendita della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata con firme autenticate da allegarsi in copia alla comunicazione che l'acquirente della quota è tenuto ad inviare entro i termini di cui all'art. 10, comma 6, della citata legge, con raccomandata, alla regione ove è ubicata l'azienda.

     6. Comunicazione dell'avvenuta vendita deve essere altresì fatta dalle parti interessate all'AIMA.

     7. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di vendita.

     8. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente le vendite concluse entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicate alle regioni ed all'AIMA entro il 15 dicembre.

     9. Le regioni, verificata l'idoneità della predetta documentazione, ed il rispetto normativo, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco delle vendite perfezionatesi entro il 30 novembre dell'anno precedente, evidenziando la riduzione del 15 per cento prescritta dal comma 10 dell'art. 10 della legge n. 468/1992, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

     10. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al precedente comma, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto della vendita corrisponda effettivamente al quantitativo cui ha diritto il cedente in base alla legge n. 468/1992.

     11. Il controllo dell'AIMA può comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.

     12. La validità della cessione delle quote latte è subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.

     13. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA entro il 28 febbraio 1994 invia ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.

     14. Qualora le regioni procedano all'attribuzione di nuove quote ai soggetti di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992 utilizzando la riserva regionale, informano l'AIMA al fine dell'aggiornamento dei bollettini, con la comunicazione di cui al precedente comma 9.

 

          Art. 19. Prelazione nella vendita delle quote

     1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto nel precedente art. 18, il produttore, socio di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte o di associazioni di produttori, prima di procedere alla vendita della quota di cui è titolare a produttori non soci, deve darne apposita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai presidenti della cooperativa e dell'associazione stessa, indicando il prezzo pattuito con il terzo.

     2. I predetti presidenti espongono in apposito spazio, nei locali della sede, copia della comunicazione ricevuta, entro il giorno feriale immediatamente successivo.

     3. La predetta affissione vale come comunicazione per i soci produttori interessati.

     4. I produttori soci interessati all'acquisto della quota inviano a tal fine ai presidenti della cooperativa e dell'associazione un apposito telegramma, dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione di cui all'art. 10 della legge n. 468/1992.

     5. Nel caso in cui, per l'acquisto di una quota, pervengano più richieste dirette all'esercizio del diritto di prelazione il presidente determina la priorità in base a criteri temporali.

     6. Qualora le richieste giungano il medesimo giorno, ai fini della determinazione della priorità, il presidente deve tener conto dell'ora di partenza del telegramma medesimo.

     7. In caso di mancato esercizio della prelazione, il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione è tenuto ad inviare copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'associazione.

     8. Ove il prezzo di vendita risulti inferiore a quello indicato nella comunicazione effettuata dal venditore alla cooperativa o all'associazione, alle medesime compete l'azione per il risarcimento del danno, e le stesse potranno applicare nei confronti del venditore provvedimenti disciplinari in conformità dei rispettivi statuti.

     9. Il diritto di prelazione si applica nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 10, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 468/1992.

 

          Art. 20. Affitto della quota

     1. Il produttore può affittare totalmente o parzialmente la quota latte senza alienare l'azienda agricola, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, dall'art. 10 della legge n. 468/1992 e dal presente regolamento.

     2. Possono essere concessi in affitto i soli quantitativi di riferimento indicati come quota A nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

     3. Per il primo periodo di applicazione del regime (1° aprile 1993-31 marzo 1994), i quantitativi di riferimento di cui al comma precedente sono quelli assegnati dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993.

     4. L'affitto è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo una volta.

     5. Decorso il biennio il locatore non può affittare la propria quota, nemmeno in parte, nel periodo successivo.

     6. L'affitto della quota latte deve risultare da apposita scrittura privata, sottoscritta con firme autenticate entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo cui l'affitto si riferisce, che il locatario deve inviare in copia, allegata ad apposita comunicazione, alla regione ove è ubicata la propria azienda.

     7. Comunicazione dell'affitto deve essere altresì inviata all'AIMA ed all'associazione di appartenenza.

     8. Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro quindici giorni dalla stipula del contratto di affitto.

     9. Hanno effetto per il periodo successivo di applicazione delle quote esclusivamente i contratti di affitto conclusi entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicati alle regioni e all'AIMA entro il 15 dicembre.

     10. Le regioni, verificata l'idoneità della predetta documentazione ed il rispetto della normativa, fanno pervenire all'AIMA, entro il 15 gennaio di ciascun anno l'elenco degli affitti perfezionatisi entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

     11. L'AIMA entro il medesimo termine di cui al comma precedente, effettua i necessari controlli al fine di verificare che il quantitativo di riferimento oggetto di affitto corrisponda al quantitativo cui ha diritto il produttore locatore in base alla legge n. 468/1992.

     12. Il controllo dell'AIMA può comportare anche variazioni rispetto ai quantitativi indicati nei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 ove venga riscontrata l'esistenza di errori nel bollettino medesimo.

     13. La validità del contratto di affitto è subordinata all'esito dei controlli di cui ai precedenti commi.

     14. Limitatamente alla campagna in corso, l'AIMA invia entro il 28 febbraio 1994 ai produttori ed alle regioni interessate, una comunicazione in merito all'esito dei controlli effettuati.

 

          Art. 21. Mutamenti nella conduzione delle aziende

     1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA che, verificatane la regolarità, provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.

     2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresì, effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.

     3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione.

     4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento.

     5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare la propria attività produttiva su un altro terreno conservando la titolarità della quota.

     6. Di tale modifica il conduttore è tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove è ubicata l'azienda espropriata nonchè, se la nuova azienda è ubicata in una regione diversa, a quest'ultima.

     7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata.

     8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore.

 

          Art. 22. Sistema informatizzato

     1. Allo scopo di consentire un efficace esercizio delle attività amministrative connesse al regime delle quote latte, l'AIMA cura la realizzazione di un apposito sistema informatizzato.

     2. Tale sistema deve perseguire i seguenti obiettivi:

     a) consentire un ottimale esercizio dell'attività di coordinamento da parte dell'AIMA e delle funzioni di controllo da parte delle regioni;

     b) permettere, ove del caso, la corretta effettuazione della compensazione nazionale prevista dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992;

     c) realizzare un organico collegamento con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

     3. Per conseguire le finalità sopraindicate, il sistema informatizzato centrale ed i sistemi informatizzati delle regioni riguardanti le quote latte devono essere collegati ed omogenei.

     4. Analogo collegamento deve essere posto in essere fra il sistema centrale delle quote latte ed i sistemi informatici che venissero realizzati dalle associazioni di produttori a loro cura e spese.

     5. L'insieme dei sistemi, centrali e regionali, deve consentire il flusso delle informazioni previste dalla normativa sulle quote latte ed ogni utile scambio di elementi fra i diversi poli interessati.

     6. Per quanto concerne in particolare il collegamento fra il sistema centrale delle quote e l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, le soluzioni tecniche adottate devono garantire la possibilità di effettuare tutte le funzioni concernenti il regime delle quote operando da ambedue i poli collegati, in modo da poter demandare all'UNALAT, ove ne sussista l'opportunità, la realizzazione delle attività in questione.

     7. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4 e 5, l'AIMA stipula, senza alcun costo per l'Azienda, apposite convenzioni con le regioni e con le associazioni di produttori.

 

          Art. 23. Riconoscimento dell'acquirente

     1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio.

     2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia.

     3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento.

     4. Le imprese che intendono iniziare l'attività successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attività.

     5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti.

     6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994.

     7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento.

     8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA.

 

          Art. 24. Trasporto

     1. Il latte e gli altri prodotti lattieri debbono essere accompagnati, durante il loro trasporto, da una distinta latte redatta secondo l'allegato fac-simile 8.

     2. Tale documento deve essere conservato per ogni singola consegna dall'acquirente per almeno tre anni e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

     3. Al fine di assicurare il rispetto delle anzidette disposizioni gli organi di controllo effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende ed effettuano altresì controlli presso gli acquirenti.

 

          Art. 25. Mobilità vendite dirette - consegne

     1. Il produttore, titolare di un quantitativo di riferimento per le consegne o per le vendite o di entrambi, può chiedere il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.

     2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui è ubicata l'azienda entro il 15 dicembre di ciascun anno.

     3. Le regioni fanno pervenire all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992, entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le suddette variazioni hanno efficacia a decorrere dal periodo cui si riferisce il bollettino aggiornato.

     5. Qualora il produttore intenda effettuare la variazione di cui al comma 1 limitatamente ad un periodo, può presentare istanza motivata alla regione in cui è ubicata l'azienda anche nel corso del periodo stesso, entro il termine del 31 ottobre.

     6. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra è fissato al 15 dicembre.

     7. Copia della istanza deve essere consegnata dal produttore all'acquirente interessato affinchè possa tenerne conto nell'applicazione del prelievo supplementare.

     8. Copia della istanza deve essere altresì inviata alla associazione cui eventualmente aderisca il produttore ed alla regione ove tale associazione è ubicata.

     9. Le regioni dispongono le opportune misure di controllo per verificare la corretta applicazione delle variazioni temporanee, anche al fine del calcolo del prelievo supplementare.

     10. Le regioni fanno pervenire all'AIMA l'elenco delle variazioni temporanee entro il 30 novembre di ciascun anno, distinguendo le variazioni relative al periodo in corso delle variazioni relative al periodo successivo.

     11. Limitatamente alla campagna in corso il termine di cui sopra è fissato al 15 gennaio.

 

          Art. 26. Misure integrative

     1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'art. 10 della legge n. 468/1992 la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con proprio provvedimento, le necessarie disposizioni integrative.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1994, n. 32.

[2]  Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1994, n. 32.

[3]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1994, n. 32.

[4]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 16 febbraio 1994, n. 39.

[5]  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 16 febbraio 1994, n. 39.

[6]  Comma abrogato dall'art. 4 del D. L. 23 ottobre 1996, n. 552.

[7]  Comma abrogato dall'art. 4 del D. L. 23 ottobre 1996, n. 552.