§ 2.4.41 – D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.
Trasferimento dell'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:21/12/1990
Numero:391


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato [...]
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi [...]
Art. 4.      1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo [...]
Art. 5.      1. La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 6 quater. 
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 2.4.41 – D.L. 21 dicembre 1990, n. 391. [1]

Trasferimento dell'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero.

(G.U. 21 dicembre 1990, n. 297).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonchè i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

     2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

     2 bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima [2].

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è sostituito dal seguente:

     “A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria. Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno" [3].

     2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero.

 

          Art. 3.

     1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

 

          Art. 4.

     1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonchè il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica [4].

     3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

     4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la Cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.

     5. Il personale della Cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

     6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

          Art. 5.

     1. La tabella B allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente: [5]

 

Qualifica funzionale

Posti di organico

VIII

31

VII

61

VI

162

V

22

IV

128

III

15

I e II

31

 

450

 

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.

     2 bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: 18'' e: 22'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 19'' e: 23'' [6].

     3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.

 

          Art. 6. [7]

     1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonchè gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati''.

     2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente: 3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi''.

     3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge''.

     4. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente: 5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza''.

     5. [8].

 

          Art. 6 bis. [9]

     1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

     2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. [10].

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

 

          Art. 6 ter. [11]

     1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'art. 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

 

          Art. 6 quater. [12]

     1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzo di pratiche biologiche.

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:

     a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 462 "Fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali" dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;

     b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 463 "Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda" dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1991, n. 48.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[8] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[10] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 26 novembre 1992, n. 468.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.