§ 95.19.7b – D.L. 20 novembre 1981, n. 694.
Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/11/1981
Numero:694


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  


§ 95.19.7b – D.L. 20 novembre 1981, n. 694. [1]

Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

(G.U. 3 dicembre 1981, n. 333).

 

     Art. 1.

     Per le cessioni e le importazioni di zucchero, di cui al n. 35 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'8%.

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a L. 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

     Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, sono soppresse.

     I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria [2] .

     Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero è autorizzata nel limite di lire 202 miliardi ed i criteri di erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimento C.I.P.

     I limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui al precedente primo comma e di eventuali altre misure a favore del settore sono stabiliti per le campagne seguenti con delibera del C.I.P.E., su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Le assegnazioni dei fondi alla Cassa conguaglio zucchero per il pagamento degli aiuti di cui al precedente primo comma sono effettuate in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 1982 [3] .

 

          Art. 4.

     Per il ripianamento del disavanzo della Cassa conguaglio zucchero maturato al 30 giugno 1981, stimato in lire 60,5 miliardi, può provvedersi, a decorrere dall'anno 1982, a valere sul maggior gettito derivante dalle misure fiscali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto una volta assicurata l'assegnazione alla stessa Cassa delle somme necessarie per le finalità di cui al primo comma del precedente art. 3.

     Per l'anno 1982 per lo scopo di cui al precedente comma è autorizzata una prima assegnazione nel limite di lire 28 miliardi.

 

          Art. 5.

     La complessiva somma di cui al secondo comma del precedente art. 3 e al secondo comma del precedente art. 4, valutata sino ad un massimo di lire 230 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1981 e, per la residua somma, nell'anno finanziario 1982.

     Lo stanziamento per gli anni successivi sarà annualmente determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e, relativamente agli aiuti di cui al primo comma del precedente art. 3, sulla base della delibera del C.I.P.E. prevista dal penultimo comma dello stesso articolo.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per gli anni 1981 e successivi si provvede con i proventi derivanti dalle misure fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 29 gennaio 1982, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 dicembre 1990, n. 391.