§ 2.4.60 – D.L. 7 maggio 1997, n. 118.
Disposizioni urgenti in materia di quote latte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:07/05/1997
Numero:118


Sommario
Art. 1.      1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.4.60 – D.L. 7 maggio 1997, n. 118. [1]

Disposizioni urgenti in materia di quote latte.

(G.U. 7 maggio 1997, n. 104).

 

     Art. 1.

     1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è prorogata sino al 31 agosto 1997, anche al fine di proseguire gli accertamenti effettuati e di completare il controllo straordinario della quantità effettiva di produzione nazionale di latte commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, ripartita per singoli produttori. Entro la data suddetta, la commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le politiche agricole ed al Parlamento una relazione definitiva sugli accertamenti e controlli effettuati [2].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

     3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997 [3].

     4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al regolamento (CEE) n. 536/1993, della Commissione del 9 marzo 1993, è differita al 30 giugno 1997 ed è redatta in conformità al modello approvato dall'A.I.M.A., da sottoscriversi anche da parte del produttore. Nello stesso termine e con le medesime modalità, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, che sostituisce ad ogni effetto quella a suo tempo presentata. Qualora il produttore non provveda alla sottoscrizione delle suddette dichiarazioni, la commissione può disporre le opportune verifiche da parte delle Forze di polizia di cui al comma 2. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468 [4].

     4 bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tale fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1997-1998, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1996-1997 non versate [5].

     4 ter. L'AIMA è obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive [6].

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 1 bis. [7]

     1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5 bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, di cui alladeliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, è sospeso.

     2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.

     3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, ed il programma di assegnazione gratuita di quota di cui all'articolo 1, commi da 17 a 20, del medesimo decreto-legge, sono sospesi.

     4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 luglio 1997, n. 204.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 3 luglio 1997, n. 204.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione 3 luglio 1997, n. 204.