§ 97.2.28 - D.M. 21 maggio 1999, n. 159.
Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:21/05/1999
Numero:159


Sommario
Art. 1.  Comunicazioni dell'A.I.M.A.
Art. 2.  Comunicazioni non recapitate
Art. 3.  Accertamenti delle regioni e province autonome
Art. 4.  Periodi successivi
Art. 5.  Sistema informatico di supporto
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 97.2.28 - D.M. 21 maggio 1999, n. 159.

Regolamento concernente norme di attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario"

(G.U. 7 giugno 1999, n. 131)

 

     Art. 1. Comunicazioni dell'A.I.M.A.

     1. Entro il 1° giugno 1999, l'A.I.M.A. comunica ai produttori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43. Le assegnazioni 1998-1999 valgono come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000. I dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresì comunicati a ciascun acquirente, sulla base dei propri conferenti per il periodo 1997-1998, attraverso appositi elenchi. Ai fini delle trattenute del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, gli acquirenti sono tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi. I dati contenuti nelle suddette comunicazioni sono resi dall'A.I.M.A. integralmente disponibili, entro lo stesso termine, alle regioni e province autonome, attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia. L'A.I.M.A. fornisce altresì alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni di cui al presente comma, con le stesse modalità utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'A.I.M.A. fa pervenire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, gli elenchi delle istanze di mobilità nonché dei contratti di affitto o vendita di sola quota, aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999, risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilità.

     3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano comunicano tempestivamente all'A.I.M.A. le variazioni non ancora trasmesse e risultanti al sistema informativo, ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonché l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2.

     4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti:

     a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui il produttore non abbia firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

     b) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

     c) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta, recanti l'indicazione del numero dei capi, relativi ad aziende per le quali risulti l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

     d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993;

     e) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993.

     5. Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti.

 

          Art. 2. Comunicazioni non recapitate

     1. Tutte le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'A.I.M.A. alle competenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per un nuovo inoltro.

 

          Art. 3. Accertamenti delle regioni e province autonome

     1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano eseguono gli accertamenti necessari sulle comunicazioni che presentano anomalie, segnalate dall'A.I.M.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché sulla base delle istanze di rettifica e correzione dei dati comunicati, presentate dai produttori nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione individuale di cui al medesimo comma 1, esclusivamente attraverso il modulo che sarà fornito dall'A.I.M.A. unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli accertamenti sono effettuati anche attraverso la convocazione del produttore interessato e dell'acquirente, assumendo le determinazioni definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse. Qualora dette determinazioni producano variazione delle produzioni dichiarate esse stesse vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore e dell'acquirente interessati; qualora producano variazioni di quota vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore interessato.

     2. Le istanze di rettifica di cui al comma 1 devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda richiedere la modifica di dati, notificati con le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998; le segnalazioni di anomalia di cui all'articolo 1, comma 4, che non hanno provocato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica.

     3. In esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive ai dati comunicati dall'A.I.M.A., e ne danno comunicazione agli interessati. In ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano applicano le determinazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, in quanto compatibili.

 

          Art. 4. Periodi successivi

     1. Il termine per le comunicazioni ai produttori, da parte dell'A.I.M.A., delle produzioni commercializzate nel periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000 è fissato per il 30 settembre 1999. Si applicano le disposizioni, le modalità ed i termini di cui agli articoli 1 e 2, in quanto compatibili.

     2. Per gli accertamenti e le determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativamente ai dati comunicati ai sensi del comma 1, si applicano le modalità e i termini di cui all'articolo 3, in quanto compatibili.

 

          Art. 5. Sistema informatico di supporto

     1. Per le finalità di cui al presente decreto, vengono preservati i collegamenti telematici e le procedure istituite tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a supporto degli adempimenti di cui alla legge n. 5 del 1998.

     2. L'A.I.M.A. garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e predispone modalità idonee a consentire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di propria competenza, la disponibilità, per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo.

     3. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente regolamento.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.