§ 98.1.27137 - Legge 27 gennaio 1998, n. 5.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/01/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27137 - Legge 27 gennaio 1998, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

(G.U. 28 gennaio 1998, n. 22)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1997, N. 411

     All'articolo 1:

     al comma 2, le parole: "sono ridotte alla misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non sono effettuate";

     al comma 3, primo periodo, le parole: "trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare" sono sostituite dalle seguenti: "restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima"; al secondo periodo, le parole da: "quindici giorni" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3.";

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. La validità delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale".

     All'articolo 2:

     al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "determina gli effettivi quantitativi di latte", sono inserite le seguenti: "prodotto e";

     al comma 1, lettera c), le parole: "con una tolleranza pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente";

     al comma 1, lettera d), dopo le parole: "quote latte" sono inserite le seguenti: "rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81";

     al comma 2, primo periodo, le parole da: ", a pena di revoca" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ". In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto."; prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione.";

     al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale";

     al comma 6, le parole: "delle parti interessate" sono sostituite dalle seguenti: "del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente";

     al comma 8, ultimo periodo, le parole da: ", salva" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ". Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.";

     dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     "8-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.";

     al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le altre modalità di applicazione del presente decreto".

     All'articolo 3:

     al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti.";

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "nonché alla restituzione" sono inserite le seguenti: ", entro lo stesso termine,".

     All'articolo 4:

     al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il produttore non controfirma il modello L 1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468.";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi".

     Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis (Commissione di garanzia). - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle commissioni parlamentari competenti.

     2. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "comunicazione individuale" sono inserite le seguenti: ", mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ".