§ 98.1.27220 - Legge 7 aprile 2000, n. 79.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/04/2000
Numero:79


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la [...]


§ 98.1.27220 - Legge 7 aprile 2000, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(G.U. 7 aprile 2000, n. 82)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8

     All'articolo 1:

     al comma 1, al secondo periodo, le parole: “produttori operanti” sono sostituite dalle seguenti: “produttori titolari di quota operanti” e dopo le parole: “oggettivi di priorità e modalità” sono inserite le seguenti: “dalle stesse”; al terzo periodo, dopo le parole: “dei giovani agricoltori richiedenti” sono inserite le seguenti: “, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota”;

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     “1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.”;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano.”;

     al comma 3, le parole da: “e alla relativa comunicazione” fino alla fine del quarto periodo sono sostituite dalle seguenti: “, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura “per l'acquirente”, agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura “per l'acquirente” è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.”;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     “3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.”;

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.”;

     al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: “compensazione nazionale” sono inserite le seguenti: “, da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno,”; al secondo periodo, dopo le parole: “coattiva mediante ruolo” sono inserite le seguenti: “previa intimazione” e dopo le parole: “anche nei confronti del produttore” sono inserite le seguenti: “, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa”; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, numero 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.”;

     al comma 6, secondo periodo, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo.” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.”;

     al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente pereiodo: “Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione.”;

     dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     “7-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.”;

     dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

     “8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza del 18 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

     8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria.”.