§ 2.6.40 - D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532.
Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:04/07/1973
Numero:532


Sommario
Art. 1.      Per la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro previste dai regolamenti della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. dispone il [...]
Art. 2.      L'A.I.M.A. provvede al pagamento ai sensi del precedente articolo sulla base degli atti di determinazione della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e di [...]
Art. 3.      Gli atti di determinazione delle quantità ammesse all'integrazione di prezzo e quelli di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima di cui al precedente art. 2 [...]
Art. 4.      Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sostituiscono quelle contenute nell'art. 6, secondo e terzo comma, e nell'art. 8, secondo comma e successivi, del [...]
Art. 5. 
Art. 6.  [4]
Art. 7.      L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853, [...]


§ 2.6.40 - D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532.

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento).

(G.U. 11 settembre 1973, n. 234).

 

     Art. 1.

     Per la corresponsione delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro previste dai regolamenti della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. dispone il pagamento agli aventi titolo, a mezzo assegno circolare non trasferibile che viene emesso a favore del beneficiario da parte di un istituto di credito di diritto pubblico per l'importo corrispondente alla quantità di prodotto ammessa all'integrazione. L'assegno circolare deve essere spedito all'indirizzo del beneficiario medesimo, con tassa a suo carico, a mezzo del servizio postale.

     I rapporti tra l'A.I.M.A. e l'istituto di credito incaricato del servizio di emissione e spedizione degli assegni sono regolati con apposita convenzione.

     La spedizione dell'assegno da parte dell'istituto di credito, incaricato del servizio, ha valore liberatorio del pagamento della somma indicata nell'assegno.

     Nel caso di mancata riscossione da parte dei beneficiari dell'assegno la relativa somma dovrà affluire alla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. a cura dello stesso istituto di credito.

     Gli atti autorizzativi della somministrazione all'istituto di credito incaricato, delle somme occorrenti al pagamento, sono emessi dal Ministro presidente dell'A.I.M.A. o, per sua delega, dal direttore generale dell'A.I.M.A. sulle disponibilità finanziarie assegnate dalla Comunità economica europea e sono soggetti al visto ed alla registrazione presso gli organi di controllo sugli atti dell'A.I.M.A.

 

          Art. 2.

     L'A.I.M.A. provvede al pagamento ai sensi del precedente articolo sulla base degli atti di determinazione della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima, adottati dagli uffici statali o dagli enti incaricati nelle singole provincie del servizio istruttorio e definitorio delle domande presentate dai produttori interessati.

     A tali fini, gli uffici ed enti predetti trasmettono all'A.I.M.A. gli elenchi dei produttori sulla cui domanda sono stati adottati gli atti definitori, con l'indicazione della campagna cui la domanda si riferisce, del nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè indirizzo del richiedente, della quantità di prodotto ammessa all'integrazione e dell'importo liquidato.

     Per dette azioni il capo dell'ufficio statale o il legale rappresentante dell'ente incaricato del servizio sono responsabili dell'esatta liquidazione della spesa.

     Per legale rappresentante dell'ente incaricato del servizio s'intende la persona riconosciuta come tale nella convenzione stipulata tra l'A.I.M.A. e l'ente medesimo prevista all'art. 9 terzo comma della legge 31 marzo 1971, n. 144.

 

          Art. 3.

     Gli atti di determinazione delle quantità ammesse all'integrazione di prezzo e quelli di liquidazione dell'importo dell'integrazione medesima di cui al precedente art. 2 sono soggetti al controllo successivo della ragioneria regionale dello Stato e della delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio.

     L'A.I.M.A. comunica rispettivamente e contestualmente agli uffici ed enti incaricati del servizio, per singola provincia, l'avvenuto inoltro all'istituto di credito incaricato dell'emissione e spedizione degli assegni circolari, degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma [1].

     Entro il primo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'anno finanziario, gli uffici ed enti suddetti debbono trasmettere alla competente ragioneria regionale dello Stato copia degli elenchi trasmessi all'A.I.M.A., ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, per i quali l'A.I.M.A., nel corso del trimestre, abbia dato la citata comunicazione, corredati degli atti di cui al primo comma del presente articolo, delle domande afferenti ai soggetti indicati in tali elenchi, delle corrispondenti denuncie di coltivazione o denuncie di semina, delle relazioni sui controlli eseguiti e degli atti di determinazione delle rese indicative [2].

     Le ragionerie regionali dello Stato e le delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio debbono trasmettere anche all'A.I.M.A., oltre che agli uffici ed enti che hanno presentato gli atti di cui al presente articolo, le osservazioni formulate nell'esercizio della funzione di controllo su tali atti.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sostituiscono quelle contenute nell'art. 6, secondo e terzo comma, e nell'art. 8, secondo comma e successivi, del decreto legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, con effetto dalla corresponsione delle integrazioni di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1972-73 e per il grano duro del raccolto 1972.

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

     [I crediti dell'A.I.M.A. verso i percipienti, per pagamenti indebiti d'integrazione di prezzo, sovvenzioni, aiuti, indennità compensative e premi, previsti dai regolamenti della Comunità economica europea, sono assistiti da privilegio speciale mobiliare ed immobiliare, di grado uguale a quelli enunciati dagli articoli 2755 e 2770 del codice civile in relazione alle spese di giustizia.]

 

          Art. 7.

     L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853, dopo il primo comma viene così integrato:

     "In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme da corrispondere alle Comunità europee in relazione al regime delle risorse proprie, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro, attraverso operazioni di giro conto di Tesoreria.

     A tal fine il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire un conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro ed alimentato a carico delle somme attualmente stanziate negli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero medesimo.

     Le somme da versare al citato conto dovranno corrispondere al prevedibile fabbisogno trimestrale, determinato sulla base del volume medio delle somme corrisposte alle Comunità al titolo considerato nell'anno precedente.

     Le somme eventualmente esistenti al termine di ogni anno finanziario sul ripetuto conto di Tesoreria debbono essere trasferite al conto corrente infruttifero di Tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - somme residuali in relazione al regime delle risorse proprie", ed alle medesime si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128".

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla L. 11 novembre 2005, n. 231.