§ 94.1.464 - D.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1128.
Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/12/1971
Numero:1128


Sommario
Art. 1.      Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili le [...]
Art. 2.      Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al regolamento (C.E.E.) n. 729/70 del Consiglio, in data 21 [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano nei confronti della "gestione finanziaria" dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 94.1.464 - D.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1128.

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1970, n. 1185. (Secondo provvedimento).

(G.U. 31 dicembre 1971, n. 331).

 

 

Art. 1.

     Le somme da corrispondere alla commissione delle Comunità europee, in relazione alla decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, per le quali si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, non impegnate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate entro la data del 31 dicembre ad apposito conto corrente infruttifero di tesoreria e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire all' apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

 

     Art. 2.

     Le somme messe a disposizione dalla commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, in relazione al regolamento (C.E.E.) n. 729/70 del Consiglio, in data 21 aprile 1970, non impegnate o liquidate al termine di ogni anno finanziario, debbono essere versate dalle competenti amministrazioni entro la data del 31 dicembre al conto corrente infruttifero di tesoreria di cui all'articolo precedente e da questo prelevate nell'esercizio successivo, per essere fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ai fini della riassegnazione ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano nei confronti della "gestione finanziaria" dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

     Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi che l'A.I.M.A. deve effettuare in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il "finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.".

 

     Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.