§ 2.4.14 – D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.
Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:30/11/1972
Numero:853


Sommario
Art. 1.      L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, dopo il secondo comma viene così integrato
Art. 2.      Le lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, sono sostituite dalle seguenti


§ 2.4.14 – D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853.

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Terzo provvedimento).

(G.U. 5 gennaio 1973, n. 5).

 

     Art. 1.

     L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, dopo il secondo comma viene così integrato:

     "In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro alle Amministrazioni ed organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato indicati nel precedente art. 2, attraverso operazioni di giro conto di tesoreria.

     A tale scopo:

     A) Per quanto riguarda i pagamenti di competenza del Ministero delle finanze, previsti dal predetto art. 2, i relativi fondi occorrenti possono essere versati, a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal conto corrente di tesoreria n. 415 denominato "Ministero Tesoro - Somme accreditate dalla Commissione delle Comunità Europee per mettere a disposizione delle Amministrazioni ed Organismi designati i mezzi necessari per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del F.E.O.G.A.", ad apposita contabilità speciale da aprire presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma, denominata "Intendenza di Finanza di Roma - Ufficio Centralizzato Restituzioni Prelievi Agricoli - per le restituzioni all'esportazione ed alla produzione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli".

     La citata contabilità speciale è sottoposta alle disposizioni previste in merito dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Di essa deve essere reso trimestralmente il conto amministrativo ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il riscontro della ragioneria provinciale dello Stato di Roma e della Corte dei conti.

     B) Circa le operazioni di pagamento attribuite alla competenza della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dal citato art. 2, i necessari fondi possono essere somministrati a cura del Ministero del tesoro, mediante giro conto dal citato conto n. 415 a quello n. 416 denominato "A.I.M.A. - Gestione finanziaria".

     L'A.I.M.A. continua ad osservare le particolari procedure amministrativo-contabili e di controllo previste dalle leggi vigenti.

     C) Per le operazioni di pagamento che rientrano nella competenza degli organismi indicati nel predetto art. 2, possono essere istituiti appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria intestati a detti organismi che saranno alimentati mediante prelevamenti dal menzionato conto n. 415.

     Gli organismi stessi, in relazione alle attribuzioni loro conferite dal precedente art. 2, sono tenuti ad osservare e sono sottoposti alle disposizioni previste in materia di controllo e di rendicontazione dal Titolo II - art. 9 - della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     D) In allegato al rendiconto generale dello Stato sarà presentata apposita relazione riguardante l'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione delle Comunità europee per l'attuazione della politica agricola comune".

 

          Art. 2.

     Le lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, sono sostituite dalle seguenti:

     "b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per gli aiuti alimentari;

     c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari;

     d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari;".