§ 72.2.8 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182.
Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:07/05/1948
Numero:1182


Sommario
Art. 1.      E’ costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri [...]
Art. 2.      Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione
Art. 3.      Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente
Art. 4.      Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente
Art. 5.      Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari
Art. 6.      Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per [...]
Art. 7.      Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato


§ 72.2.8 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182. [1]

Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

(G.U. 27 settembre 1948, n. 225).

 

     Art. 1.

     E’ costituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed eventualmente con altri analoghi Istituti internazionali.

     Al Comitato spetta di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti predetti, e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti.

     Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le materie predette e non sottoposte all'avviso del Comitato, deve tuttavia essere a questo comunicato, per il tramite del suo Segretario a scopo informativo e di studio.

 

          Art. 2.

     Presidente del Comitato è il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente è l'Alto Commissario per l'alimentazione.

     Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.

     I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni [2]

 

          Art. 3.

     Oltre il presidente ed il vice presidente fanno parte del Comitato i seguenti componenti rappresentanti rispettivamente:

     due il Ministero degli affari esteri;

     uno il Ministero dell'interno;

     uno il Ministero del tesoro;

     quattro il Ministero dell'agricoltura e foreste;

     uno il Ministero dell'industria e commercio;

     uno il Ministero del commercio con l'estero;

     uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     tre l'Alto Commissariato per l'alimentazione;

     uno il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

     uno l'Istituto per il commercio con l'estero;

     uno l'Istituto centrale di statistica;

     uno l'Istituto di economia agraria;

     uno l'Istituto della nutrizione del Consiglio nazionale delle ricerche;

     uno l'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, provvede alla nomina dei rappresentanti suddetti, in base a designazione delle rispettive Amministrazioni.

     Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo [3].

 

          Art. 4.

     Nel seno del Comitato è costituita una Giunta esecutiva di cui fanno parte i seguenti componenti, rappresentanti rispettivamente:

     uno il Ministero degli affari esteri;

     uno il Ministero del tesoro;

     due il Ministero dell'agricoltura e foreste;

     uno il Ministero del commercio con l'estero;

     uno l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     uno l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

     I componenti della Giunta sono designati dai capi delle rispettive Amministrazioni, fra quelli già facenti parte del Comitato stesso.

     E’ presidente della Giunta uno dei due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, nominato dal Ministro del suddetto dicastero. E’ vice presidente della Giunta, il rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione che fa parte della Giunta stessa.

     Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente [4].

 

          Art. 5.

     Il Comitato può nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari.

     Le funzioni di cui al presente articolo non importano oneri per il bilancio statale.

     Al personale estraneo all'Amministrazione statale, agli Enti pubblici o di diritto pubblico, chiamato a partecipare alle sedute del Comitato, dei Sottocomitati o Commissioni, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i funzionari statali di grado 7°, qualora per partecipare alle sedute stesse debbano recarsi fuori della loro ordinaria residenza.

 

          Art. 6.

     Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

     Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente [5].

     Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero [6].

     Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze [7].

     Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente [8].

     Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili [9].

     I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati [10].

     Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge [11].

     Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato [12].

     L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato [13].

 

          Art. 7.

     Il finanziamento del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato.

     Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1946.


[1] L'Ente di cui al presente decreto è stato soppresso dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[2] Comma aggiunto dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[4] Comma aggiunto dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[5] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[6] Comma già sostituito dall'art. unico della L. 6 agosto 1954, n. 718 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[7] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[8] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[9] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[10] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[11] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[12] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[13] Comma così sostituito dall'art. 14 novies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.