§ 98.1.27314 - Legge 21 dicembre 2001, n. 441.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/12/2001
Numero:441


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente [...]


§ 98.1.27314 - Legge 21 dicembre 2001, n. 441.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano"

(G.U. 22 dicembre 2001, n. 297)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381

     All'articolo 1:

     al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, le parole: "adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1";

     al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2";

     al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo le parole: "di cui al presente decreto" è inserita la seguente: "legislativo";

     al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     "d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali"";

     al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole da: "sorveglia la regolarità" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza";

     al comma 1, lettera e), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:

     "3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento";

     al comma 1, dopo la lettera e) è inserita le seguente:

     "e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo"";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".

     All'articolo 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto";

     il comma 2 è soppresso.

     All'articolo 4:

     al comma 1, la parola: "sentita" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con"; dopo le parole: "e le province autonome" sono inserite le seguenti: "di Trento e di Bolzano" e dopo le parole: "banca dati nazionale" sono inserite le seguenti: "prevista dal regolamento".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".